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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20827/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una diffida accertativa emessa dall’Ispettorato territoriale del lavoro, poi divenuta titolo esecutivo, relativa a crediti retributivi per lavoro straordinario/supplementare asseritamente maturati da un dipendente. La società datrice di lavoro ha proposto opposizione a precetto ex artt. 615 e 618-bis c.p.c., sostenendo che l’organo ispettivo avesse oltrepassato i limiti dell’art. 12 d.lgs. 124/2004, compiendo un accertamento di fatto non consentito; che la Corte d’appello avesse invertito l’onere della prova in materia di straordinario, in violazione dell’art. 2697 c.c.; e che vi fosse nullità della sentenza per avere ritenuto non contestato il plus orario, con travisamento delle risultanze probatorie e illegittimo diniego della prova testimoniale richiesta. In sostanza, la ricorrente mirava a far cadere l’efficacia esecutiva della diffida e il relativo credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, confermando la decisione di merito che aveva rigettato l’opposizione della società. Ha affermato che l’art. 12 d.lgs. 124/2004, nel testo applicabile ratione temporis, consente alla diffida accertativa di riguardare crediti patrimoniali derivanti da inosservanze della disciplina contrattuale, anche in relazione al lavoro straordinario; che il personale ispettivo può accertare fatti oltre a profili tecnici, con funzione analoga a una consulenza tecnica percipiente; che la diffida, una volta divenuta efficace, costituisce titolo esecutivo senza comportare giudicato, ma è comunque contestabile nei limiti dell’opposizione esecutiva; e che nel caso concreto non vi è stata inversione dell’onere della prova, bensì valutazione di merito delle prove acquisite, non sindacabile nei termini prospettati. Ha inoltre escluso che il dedotto travisamento della prova fosse veicolabile come violazione dell’art. 2697 c.c. o come vizio scrutinabile nei modi invocati. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 124/2004

    commi 1-4, nel testo ratione temporis applicabile

    La diffida accertativa può riguardare inosservanze della disciplina contrattuale da cui derivino crediti patrimoniali dei lavoratori; il personale ispettivo può accertare fatti e quantificare i crediti; una volta decorso inutilmente il termine o fallita la conciliazione, la diffida acquista valore di accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo.

  • art. 8 L. n. 30/2003

    La delega comprendeva la semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro e la promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica; l’art. 12 d.lgs. 124/2004 è ritenuto coerente con tali criteri.

  • art. 2113 c.c.

    commi primo, secondo e terzo

    Nel verbale di conciliazione conseguente alla diffida accertativa non si applicano le regole ordinarie su rinunzie e transazioni, con sostanziale inoppugnabilità dell’accordo formalizzato.

  • art. 474 c.p.c.

    comma secondo, n. 1 e n. 2

    La diffida accertativa, una volta efficace, è trattata come atto cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

  • art. 615 c.p.c.

    È il rimedio di opposizione all’esecuzione utilizzato dal datore di lavoro per contestare il precetto fondato sulla diffida accertativa.

  • art. 618-bis c.p.c.

    Costituisce il rito dell’opposizione nelle controversie di lavoro concernenti l’esecuzione forzata.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte esclude che vi sia stata inversione dell’onere della prova; la censura mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza di non contestazione del plus orario è stata ritenuta non idonea a smentire l’apprezzamento probatorio del giudice di merito, e comunque articolata come censura di merito non ammissibile nei termini prospettati.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra violazione di legge, vizi motivazionali e travisamento della prova, rilevando che le censure formulate dalla ricorrente non erano veicolate correttamente nel motivo dedotto.

  • art. 395 c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando si traduce in svista sul fatto probatorio, è rimedio da far valere in revocazione per errore di fatto, non come violazione dell’art. 2697 c.c.

  • art. 410 c.p.c.

    È richiamato come modello tradizionale di conciliazione in sede pubblica nel diritto del lavoro.

  • art. 635 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente, ma la Corte lo ritiene non pertinente rispetto alla fattispecie della diffida accertativa.

Massime di principio

  • La diffida accertativa ex art. 12 d.lgs. 124/2004, nel testo anteriore alla modifica del 2020, può riguardare crediti patrimoniali dei lavoratori derivanti da inosservanze della disciplina contrattuale, senza che la norma sia limitata a ipotesi diverse dal lavoro straordinario o a sole valutazioni puramente tecniche.
  • Il personale ispettivo, nell’ambito della diffida accertativa, può compiere un accertamento fattuale delle violazioni e procedere alla quantificazione dei crediti, con funzione assimilabile a una consulenza tecnica percipiente; l’espressione "accertamento tecnico" non esclude l’accertamento dei fatti.
  • La diffida accertativa diventa titolo esecutivo solo al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, ma non produce giudicato sull’esistenza del credito, che resta contestabile nei rimedi ordinari e nell’opposizione all’esecuzione.
  • La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per contestare il mero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; quando si deduce un travisamento della prova, occorre rispettare i rimedi e i limiti propri del vizio deducibile in cassazione o, se del caso, della revocazione per errore di fatto.
  • La valutazione di inattendibilità o inidoneità della prova testimoniale, se sorretta da motivazione specifica e riferita al contenuto dei capitoli di prova, costituisce apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti dei vizi denunciabili.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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