Sentenza n. 1063/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato e aveva ottenuto il nulla osta. La Prefettura, dopo avere rilevato carenze documentali, aveva notificato due preavvisi di revoca e infine revocato il nulla osta per due autonome ragioni: la mancata produzione del permesso di soggiorno stagionale da convertire e la mancata produzione di un’idonea autocertificazione della posizione fiscale e previdenziale del datore di lavoro. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 24, comma 10, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nonché travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che il permesso stagionale non gli era stato rilasciato per ritardi o responsabilità della Questura e che la conversione sarebbe stata possibile anche per un titolo scaduto. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e dell’art. 30-bis d.P.R. 394/1999, nonché difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà manifesta e travisamento dei fatti, sostenendo che il DURC trasmesso avrebbe comprovato la capacità economica dell’impresa e che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che ciascuno dei due capi autonomi della motivazione fosse di per sé sufficiente a sorreggere la revoca del nulla osta. Quanto al primo capo, il giudice ha distinto tra la conversione di un permesso di soggiorno già rilasciato ma scaduto e la conversione di un titolo mai venuto ad esistenza. Nel caso concreto il ricorrente non aveva mai conseguito il permesso stagionale; pertanto, non poteva essere convertito un titolo inesistente. Le circostanze addotte per giustificare il mancato rilascio non sono state ritenute adeguatamente chiarite e i precedenti richiamati, riferiti a permessi già rilasciati e successivamente scaduti, sono stati giudicati inconferenti. Quanto al secondo capo, il DURC è stato ritenuto idoneo, al più, ad attestare la regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa, ma non la posizione fiscale né la capacità economica del datore di lavoro, non contenendo elementi relativi a reddito o fatturato. È stata inoltre esclusa la violazione del soccorso istruttorio, poiché l’Amministrazione aveva trasmesso due preavvisi di revoca, consentendo al ricorrente di integrare la documentazione e presentare chiarimenti prima dell’adozione del provvedimento finale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La disposizione è stata interpretata nel senso che la conversione presuppone l’esistenza di un titolo di soggiorno stagionale rilasciato; non può essere convertito un titolo mai venuto ad esistenza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità della revoca, senza che il giudice ne abbia svolto una distinta e specifica interpretazione.
La garanzia partecipativa è stata ritenuta rispettata, poiché l’Amministrazione aveva notificato due preavvisi di revoca, consentendo all’interessato di integrare la documentazione e formulare osservazioni.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla documentazione necessaria per la procedura di conversione, senza una distinta interpretazione testuale da parte del giudice.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La conversione di un permesso di soggiorno presuppone l’esistenza di un titolo di soggiorno effettivamente rilasciato; non è convertibile un titolo mai venuto ad esistenza, anche se il mancato rilascio viene attribuito a ritardi o condotte dell’Amministrazione, qualora tali circostanze non siano adeguatamente comprovate o chiarite dall’interessato.
- La questione della conversione di un permesso di soggiorno già rilasciato ma scaduto è distinta da quella della conversione di un titolo mai rilasciato; i precedenti relativi alla prima fattispecie non sono automaticamente applicabili alla seconda.
- Il DURC dimostra la regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa, ma non prova di per sé la posizione fiscale né la capacità economica del datore di lavoro, ove manchino dati relativi a reddito o fatturato idonei a dimostrare la sostenibilità di nuove assunzioni.
- Non sussiste violazione del soccorso istruttorio o delle garanzie partecipative quando l’Amministrazione, prima dell’adozione del provvedimento sfavorevole, notifichi più preavvisi indicando le carenze documentali e consenta all’interessato di produrre integrazioni e chiarimenti.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerlo, la fondatezza di una singola motivazione è sufficiente a giustificare il rigetto dell’impugnazione.
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