Cassazione Civile, Ordinanza n. 16998/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'opposizione proposta da un contribuente avverso undici intimazioni di pagamento collegate a omissioni contributive riferite al periodo 1999-2007. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione; la corte d'appello aveva confermato tale esito, escludendo la litispendenza con altro giudizio relativo ad opposizione a iscrizione ipotecaria, ritenendo prescritto il credito per alcune cartelle (applicando il termine quinquennale e non quello decennale dell'art. 2953 c.c.) e reputando non provata la notifica di altre cartelle, con conseguente inefficacia delle intimazioni successive. La società di riscossione ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 39 c.p.c. per mancato rilievo della litispendenza parziale e del rischio di contrasto di giudicati; 2) violazione degli artt. 115 e 617 c.p.c. per avere il giudice esaminato contestazioni sulla notifica delle cartelle ritenute tardive; 3) violazione dell'art. 2946 c.c., dell'art. 3 l. n. 335/1995, degli artt. 17-20 d.lgs. n. 46/1999 e dell'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112/1999, per avere applicato la prescrizione quinquennale anziché quella decennale; 4) violazione dell'art. 5, comma 5, d.l. n. 669/1996 conv. in l. n. 30/1997 e dell'art. 2700 c.c. per non avere attribuito efficacia probatoria agli avvisi di ricevimento prodotti; 5) violazione dell'art. 48 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la condanna al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per carenza di specificità e perché non si confrontano con il regime dell'opposizione agli atti esecutivi, i motivi sulla regolarità della notificazione delle cartelle e sulla litispendenza/decadenza ex art. 617 c.p.c.; ha dichiarato inammissibile anche il motivo sulla prescrizione perché il merito del credito contributivo può essere fatto valere solo dall'ente impositore e non dall'agente della riscossione, che difetta di legittimazione e interesse a impugnare sul punto; ha infine respinto la doglianza sul raddoppio del contributo unificato per difetto di interesse, precisando che la pronuncia impugnata aveva attestato solo i presupposti oggettivi e che l'esenzione invocata non opera in via generale. Spese compensate per il consolidarsi recente degli orientamenti giurisprudenziali; dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Norme richiamate
La ricorrente invoca la litispendenza parziale, ma la censura è ritenuta non autosufficiente e non idonea a superare il regime dei diversi tipi di opposizione esecutiva.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'esame delle prove sulla notifica, ma il motivo è dichiarato inammissibile.
Le contestazioni formali sulla notificazione delle cartelle sono ricondotte all'opposizione agli atti esecutivi e soggette al relativo termine di decadenza e al regime impugnatorio proprio.
Invocato per sostenere la prescrizione decennale, ma la Corte esclude che l'agente della riscossione possa far valere il merito del credito contributivo.
La Corte di merito aveva escluso l'applicazione della prescrizione decennale da actio iudicati, ritenendo che la cartella non acquisti autorità di giudicato.
art. 3 l. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato insieme alle norme previdenziali per sostenere l'intangibilità della pretesa contributiva, ma il motivo è inammissibile per difetto di legittimazione dell'agente della riscossione.
artt. 17, 18, 19 e 20 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Norme sul sistema di riscossione dei contributi, richiamate dalla ricorrente a sostegno della pretesa decennale; la censura non è scrutinabile per carenza di interesse.
art. 20, comma 6, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Invocato in relazione alla disciplina della riscossione, senza esito utile nel giudizio di legittimità.
art. 5, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiamato per sostenere la prova della notifica tramite avvisi di ricevimento; la censura è dichiarata inammissibile.
Invocato sulla fede privilegiata degli avvisi di ricevimento, ma il motivo è inammissibile perché non supera il problema processuale della specificità e dell'impugnabilità.
art. 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'esenzione prevista dalla norma è limitata alle tasse e diritti per atti giudiziari nei procedimenti di riscossione coattiva delle imposte sul reddito e non costituisce deroga generale al contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di ricorso dichiarato inammissibile o respinto, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nei limiti dei presupposti oggettivi accertati dal giudice dell'impugnazione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio nel regime transitorio applicabile.
È richiamato per affermare che nessuno può far valere in giudizio un diritto altrui in nome proprio, salvo eccezioni di legge; base del difetto di legittimazione dell'agente della riscossione sul merito del credito.
Le sentenze rese all'esito dell'opposizione agli atti esecutivi sono non impugnabili con appello e sono ricorribili solo per cassazione; la questione non può essere riaperta tramite l'impugnazione della sentenza d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il giudice dell'impugnazione può attestare solo i presupposti oggettivi del raddoppio del contributo, non la soggettiva debenza del contributo iniziale, riservata ad altri accertamenti.
Massime di principio
- Le contestazioni sulla regolarità della notificazione della cartella o dell'intimazione, quando riguardano vizi formali dell'atto esecutivo, vanno trattate secondo il regime dell'opposizione agli atti esecutivi; una volta formato il giudicato per mancata tempestiva impugnazione della decisione di primo grado, non è possibile rimettere in discussione tali questioni impugnando soltanto la sentenza d'appello.
- L'agente della riscossione non è legittimato a contestare nel merito l'esistenza, l'entità o la prescrizione del credito contributivo sottostante alla cartella, poiché rispetto a tale rapporto sostanziale è estraneo; la legittimazione spetta al solo ente titolare del credito.
- La cartella esattoriale, quale atto amministrativo, non acquista autorità di giudicato e non comporta di per sé l'applicazione della prescrizione decennale propria dell'actio iudicati.
- In tema di contributo unificato, l'esenzione prevista per l'agente della riscossione in specifiche ipotesi non si estende automaticamente al raddoppio del contributo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che opera quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, improcedibile o integralmente rigettata, nei limiti dei relativi presupposti oggettivi.
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