Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35027/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti ai giudici tributari un avviso con cui l'Ufficio, a seguito di presentazione di Docfa relativa a un immobile sito in Favara, aveva rettificato in aumento la rendita catastale proposta. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo l'atto carente di motivazione e fondato su un'erronea valutazione della rendita; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo che l'Ufficio non avesse svolto una corretta verifica della perizia giurata del contribuente e non avesse effettuato un regolare contraddittorio, valorizzando in sostanza la mancata esecuzione di un sopralluogo. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 1, comma 2, d.m. n. 701/1994 e 11 d.l. n. 70/1988, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e all'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto necessario il sopralluogo per verificare quanto dichiarato nella perizia giurata e che, invece, il classamento poteva essere effettuato anche sulla base della documentazione disponibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse sì evocato anche la motivazione dell'atto, ma la ratio decidendi effettiva fosse diversa e consistesse nell'avere considerato decisivo il mancato sopralluogo dell'Ufficio a fronte della perizia giurata del contribuente. Su tale punto la censura è stata reputata fondata: per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, e in specie per quelli del gruppo catastale D, la rendita va determinata mediante stima diretta, ma il previo sopralluogo non è condizione di legittimità dell'avviso né diritto del contribuente, potendo l'Amministrazione basarsi sulle risultanze documentali in suo possesso. Poiché la CTR non ha esaminato il diverso profilo relativo alla correttezza del saggio di fruttuosità applicato nel calcolo della rendita, la Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.m. n. 701/1994

    Nel classamento catastale il contribuente presenta la proposta e l'Ufficio può procedere alla verifica e alla rettifica della rendita sulla base degli elementi disponibili; la norma non impone, di per sé, il previo sopralluogo come شرط di validità dell'operato dell'Amministrazione.

  • art. 11 d.l. n. 70/1988 conv. in L. n. 154/1988

    Richiamato quale parametro della disciplina del classamento e della rettifica catastale, senza introdurre un obbligo generale di sopralluogo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione può denunciare la violazione di legge; nel caso concreto la censura è stata ritenuta fondata solo nei limiti in cui colpiva la regola erroneamente applicata dalla CTR sul sopralluogo.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso per sorreggere la dedotta violazione di legge nel giudizio tributario.

  • art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973

    Per i fabbricati a destinazione speciale o particolare la rendita si determina mediante stima diretta, che può essere svolta valorizzando la documentazione disponibile, senza necessità del previo sopralluogo.

  • art. 37 del d.P.R. n. 917 del 1986

    La determinazione del reddito medio ordinario deve avvenire in base alle caratteristiche del bene, anche ricavate dalle risultanze documentali in possesso dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale dei fabbricati a destinazione speciale o particolare la stima diretta non implica necessariamente un sopralluogo preventivo, che non è un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso di rettifica della rendita.
  • L'Amministrazione finanziaria può rettificare la rendita catastale anche sulla base delle risultanze documentali disponibili, purché la valutazione sia mirata e specifica rispetto alle caratteristiche dell'immobile.
  • La denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente non trasforma il sopralluogo in un adempimento obbligatorio per l'Ufficio; il sopralluogo assume rilievo solo in presenza di specifiche esigenze istruttorie legate ad accertamenti d'ufficio.
  • Se il giudice di merito fonda la decisione su un presupposto giuridico erroneo, la cassazione può intervenire anche quando restino non esaminati ulteriori profili di merito che richiedono nuovi accertamenti in fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.