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Sentenza

Sentenza n. 1292/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Avellino di revoca del nulla osta al lavoro subordinato avente n. prot. -OMISSIS- richiesto in data -OMISSIS-, in favore della ricorrente, da -OMISSIS-, ai sensi del D.P.C.M del 21.12.2021;

Giustizia amministrativa202402046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata comunicazione dell'ingresso della lavoratrice e mancata richiesta di registrazione del contratto entro otto giorni dalla scadenza del visto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato richiesto in suo favore nell'ambito della procedura prevista dal D.P.C.M. 21 dicembre 2021. Il provvedimento era motivato dal fatto che il visto era scaduto senza che fossero stati comunicati l'ingresso della lavoratrice e la richiesta di registrazione del contratto entro otto giorni, come previsto dalla legge. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione del D.P.C.M. 21 dicembre 2021, del d.lgs. 286/1998 e del d.P.R. 394/1999; l'omessa o insufficiente motivazione; il difetto di istruttoria; l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e carenza di motivazione; nonché la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990 e dell'art. 21-septies della medesima legge. Nel corso del giudizio, dopo il rigetto della domanda cautelare, l'amministrazione ha riaperto il procedimento, richiesto ulteriore documentazione e acquisito l'istanza di subentro presentata da una società agricola, disponendo il trasferimento della pratica alla Prefettura di Napoli per competenza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La riapertura del procedimento, l'acquisizione della richiesta di subentro di un nuovo datore di lavoro e il trasferimento della pratica alla Prefettura di Napoli hanno fatto venir meno un interesse attuale e concreto della ricorrente alla decisione di merito sulla legittimità della revoca originariamente impugnata. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate. Il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente in applicazione della soccombenza virtuale, poiché il Collegio ha condiviso la valutazione di infondatezza delle doglianze formulata nell'ordinanza cautelare, alla quale ha rinviato.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per sopravvenute circostanze, viene meno l'interesse attuale e concreto alla decisione.

  • D.P.C.M. 21 dicembre 2021

    Disciplina, secondo quanto emerge dal provvedimento, la procedura relativa al nulla osta al lavoro subordinato e gli adempimenti conseguenti all'ingresso del lavoratore.

  • d.lgs. 286/1998

    Normativa generale sull'immigrazione richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina del nulla osta al lavoro subordinato.

  • d.P.R. 394/1999

    Regolamento di attuazione della disciplina dell'immigrazione richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura controversa.

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990

    Disposizioni sul coinvolgimento dell'interessato nel procedimento amministrativo, dedotte dalla ricorrente per contestare l'adozione della revoca.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Disposizione sulla nullità del provvedimento amministrativo, richiamata dalla ricorrente quale parametro di illegittimità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa per l'oscuramento delle generalità e la tutela dei diritti o della dignità delle persone menzionate nella decisione.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso un provvedimento amministrativo diviene improcedibile quando, per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio, non permane in capo al ricorrente un interesse attuale e concreto alla decisione di merito.
  • La riapertura del procedimento amministrativo, accompagnata dall'acquisizione di una nuova istanza e dal trasferimento della pratica all'amministrazione competente per una nuova valutazione, può determinare il venir meno dell'interesse alla decisione sull'originario provvedimento impugnato, ove il ricorrente non deduca la permanenza di uno specifico interesse alla pronuncia di merito.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare il contributo unificato secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando incidentalmente la probabile infondatezza delle originarie censure sulla base delle ragioni già espresse in sede cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTutela cautelare

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