Cassazione Civile, Ordinanza n. 06826/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cassa forense)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di un avvocato stabilito/comunitario di far dichiarare la nullità e/o l’annullamento della propria iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nonché di ottenere l’annullamento della cartella esattoriale opposta e la restituzione dei contributi versati per gli anni 2005-2010, con interessi e spese. In primo grado il tribunale aveva ritenuto obbligatoria l’iscrizione alla Cassa per gli avvocati che esercitino continuativamente la professione e superino i minimi di reddito e volume d’affari, applicando inoltre il criterio previdenziale del luogo di residenza previsto dalla normativa unionale. La Corte d’appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la complessiva vicenda professionale non era stata considerata e che gli avvocati stabiliti si iscrivono solo alla sezione speciale dell’albo senza obbligo di iscrizione alla Cassa; 2) violazione dell’art. 22 l. n. 576/1980, del regolamento di attuazione della Cassa e dell’art. 21 l. n. 247/2012, per la pretesa facoltatività dell’iscrizione; 3) violazione degli artt. 13 e 14 del reg. CE n. 883/2004, sul presupposto della natura non obbligatoria dell’iscrizione; 4) violazione degli artt. 2033 e 2041 c.c. per il mancato accoglimento della domanda restitutoria dei contributi; 5) violazione dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c. per asserito contrasto con la giurisprudenza unionale e di legittimità; 6) violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna alle spese nonostante le dedotte gravi condizioni economiche e psicofisiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per la preclusione derivante dalla cd. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., non essendo stato dimostrato che le decisioni di primo e secondo grado si fondassero su accertamenti non sovrapponibili. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando la correttezza del criterio di individuazione della legislazione previdenziale applicabile ai cittadini comunitari che esercitano la professione forense in più Stati membri secondo il luogo di residenza, se in tale Stato sia svolta una parte sostanziale dell’attività, ovvero, in difetto, secondo il centro di interessi; da ciò ha tratto l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa forense. Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati assorbiti dal rigetto del secondo. Il sesto motivo è stato rigettato perché l’esenzione dalle spese nelle cause di previdenza richiede la produzione dell’autocertificazione sul reddito imponibile inferiore alla soglia di legge, non potendosi imporre al giudice una valutazione officiosa in assenza di tale dichiarazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; le spese di lite sono state compensate per il recente formarsi della giurisprudenza sulla questione principale, ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme sui fatti, salvo che il ricorrente dimostri accertamenti di fatto non sovrapponibili tra primo e secondo grado.
art. 22 l. n. 576/1980
È richiamato come base dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa per gli avvocati che esercitano continuativamente la professione e superano i requisiti reddituali e di volume d’affari.
È menzionato dal ricorrente a sostegno della tesi della facoltatività dell’iscrizione alla Cassa, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta.
art. 13 reg. CE n. 883/2004
Per i professionisti che esercitano in più Stati membri, la legge previdenziale applicabile si individua secondo il criterio del luogo di residenza, se in tale Stato è svolta una parte sostanziale dell’attività.
art. 14 reg. CE n. 883/2004
È richiamato in combinazione con l’art. 13 per il riparto della legislazione previdenziale applicabile ai professionisti comunitari.
È invocato per la ripetizione dei contributi versati, ma la domanda restitutoria resta assorbita dal rigetto della censura principale sulla debenza dell’iscrizione e dei contributi.
È invocato in via subordinata per la ripetizione di quanto versato, senza accoglimento per le ragioni sopra indicate.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro del vizio di omesso esame di fatti decisivi, ma il motivo è dichiarato inammissibile per la preclusione della doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di violazione di legge sollevati dal ricorrente.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l’erroneità della decisione rispetto alla giurisprudenza consolidata, ma la censura non è accolta.
Per essere esonerati dalle spese nelle cause previdenziali occorre la produzione dell’autocertificazione reddituale; in mancanza, non è dovuta una valutazione officiosa delle condizioni economiche della parte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla previdenza forense dei professionisti comunitari che esercitano in più Stati membri, la legge applicabile si determina anzitutto in base al luogo di residenza quando in quello Stato sia svolta una parte sostanziale dell’attività; solo in difetto opera il criterio del centro di interessi.
- L’iscrizione alla Cassa forense e il correlato obbligo contributivo non possono essere esclusi solo perché il professionista mantiene una posizione previdenziale nello Stato di origine, se risultano integrati i presupposti previsti dalla disciplina applicabile.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in cassazione quando la sentenza impugnata e quella di primo grado siano conformi nella ricostruzione dei fatti, salvo specifica dimostrazione di accertamenti non sovrapponibili.
- Nelle cause di previdenza e assistenza, l’esonero dalle spese processuali richiede la specifica autocertificazione reddituale prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c.; in mancanza, il giudice non è tenuto a una valutazione officiosa delle condizioni economiche della parte.
- Le domande di ripetizione di contributi versati restano prive di fondamento quando sia confermata la debenza dell’iscrizione e dell’obbligo contributivo che ne costituisce il presupposto.
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