Cassazione Civile, Ordinanza n. 27102/2026 del 17/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente ha impugnato cinque avvisi di accertamento emessi dalla concessionaria per conto del Comune di Alghero, relativi all’IMU sugli anni 2013-2017 e, rispettivamente, agli importi di € 4.900,22, € 17.369,35, € 15.272,75, € 15.475,93 ed € 15.460,68. Contestava il mancato riconoscimento della riduzione d’imposta per inagibilità o inabitabilità degli immobili. Ha inoltre impugnato il preavviso di fermo amministrativo del 24 gennaio 2023 sull’autoveicolo targato GC898VK, a garanzia di € 66.907,60 complessivi. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado e degli appelli riuniti dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, con sentenza del 25 marzo 2025, n. 425/3/2025, la contribuente ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: (1) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo al diritto alla riduzione IMU per inagibilità o inabitabilità, dichiarato genericamente assorbito; (2) nullità delle notificazioni degli avvisi perché effettuate da un indirizzo PEC non censito nei pubblici elenchi; (3) violazione dell’obbligo di motivazione degli avvisi e del preavviso di fermo, sostenendo che il richiamo a un controllo degli archivi tributari e catastali non chiarisse l’istruttoria e le ragioni della pretesa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: la dichiarazione cumulativa e generica di assorbimento, priva dell’indicazione dei presupposti in fatto e in diritto che la giustificano, non consente di comprendere perché il motivo relativo alla riduzione per inagibilità o inabitabilità non sia stato esaminato e integra omessa pronuncia. La verifica dei requisiti fattuali per la riduzione richiede ulteriori accertamenti, perciò la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione. Il secondo motivo è stato rigettato: la sola mancata iscrizione dell’indirizzo PEC del mittente nei pubblici elenchi non determina di per sé nullità o inesistenza della notificazione; occorre allegare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa, non dedotto nel caso concreto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non riproduceva gli avvisi e il preavviso impugnati nei passaggi rilevanti; è stato comunque ritenuto infondato, poiché l’indicazione analitica degli elementi degli immobili e dei dati di calcolo può rendere conoscibile la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Dunque, va confermata l’omissione di pronuncia sul mezzo di gravame, essendo pacifico che l’assorbimento "proprio" postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita; l'assorbimento "improprio" presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita; per cui, quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto.
La declaratoria di assorbimento, proprio o improprio, deve indicare specificamente i presupposti fattuali e giuridici che la giustificano; se è generica e non spiega perché la questione non debba essere decisa, ricorre un’omessa pronuncia.
art. 13, comma 3, lett. b), d.l. 201/2011
in tema di IMU (ma, di riflesso, anche di TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente.
La riduzione IMU del 50% per l’immobile inagibile può spettare anche senza apposita richiesta quando lo stato di inagibilità è già perfettamente noto al Comune; la decisione non accerta però che tale presupposto ricorra nella controversia, rimettendone la verifica al giudice di merito.
nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente.
Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente ed ente impositore sostiene il riconoscimento della riduzione senza richiesta quando l’amministrazione conosca già lo stato di inagibilità.
nell'ipotesi di immobile inagibile, l'imposta va ridotta, ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b), del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dall’art. 4, comma 5, lett. b), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nella misura del 50% anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.
Al contribuente non può essere richiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune; tale regola rileva, insieme alla conoscenza comunale dello stato d’inagibilità, ai fini della riduzione IMU.
art. 111 Cost.
A tal proposito, si può richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
La Cassazione può decidere nel merito dopo aver rilevato un’omessa pronuncia solo quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti è necessario il rinvio.
A tal proposito, si può richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
La decisione sostitutiva nel merito è consentita quando non occorrono ulteriori accertamenti fattuali; in presenza di questioni che li richiedono, la Cassazione dispone il rinvio.
Analogamente, in una visuale più ampia, si è anche detto che la notifica di un atto, anche di natura impositiva, predisposto da un ente pubblico e dallo stesso effettuata, quale mittente, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla se ha raggiunto il proprio scopo, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., consentendo al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese senza alcuna incertezza in ordine alla relativa provenienza e all'oggetto.
La notificazione da un indirizzo PEC istituzionale non presente nei pubblici elenchi non è nulla quando abbia raggiunto il suo scopo e abbia consentito al destinatario di difendersi compiutamente, senza incertezza sulla provenienza e sull’oggetto dell’atto.
Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell’atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo.
Chi censura in cassazione la valutazione della motivazione di un avviso di accertamento deve trascrivere i passaggi dell’atto ritenuti erroneamente interpretati o omessi; in mancanza, il motivo è inammissibile.
in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. Pertanto, l’indicazione – attraverso un prospetto analitico e riassuntivo – dell’identificazione catastale, della superficie rilevante, del valore imponibile, dell’aliquota applicabile e dell’imposta liquidata per ciascun immobile (come è avvenuto nel caso di specie) è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell’avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
La motivazione dell’avviso deve identificare la posizione creditoria e indicare i fatti astrattamente giustificativi della pretesa in modo da consentire al contribuente di contestarne an e quantum. Per gli avvisi IMU, un prospetto che specifichi dati catastali, superficie, valore imponibile, aliquota e imposta per ciascun immobile può soddisfare tale obbligo.
Analogamente, sul piano dell’adeguatezza motivazionale, si è affermato che il preavviso di fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, redatto in conformità al modello ministeriale, è correttamente motivato mediante richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili, e non necessitano perciò di allegazione all'atto impugnato.
Il preavviso di fermo redatto secondo il modello ministeriale può essere motivato mediante rinvio agli atti presupposti già destinati al medesimo contribuente, senza necessità di allegarli nuovamente.
Massime di principio
- La dichiarazione di assorbimento di una domanda o di un motivo deve indicare specificamente i presupposti in fatto e in diritto che la rendono superflua o che escludono la necessità di deciderla; una formula generica e cumulativa integra omessa pronuncia.
- La riduzione IMU del 50% per un immobile inagibile può essere riconosciuta anche senza richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità sia perfettamente noto al Comune; non può essere pretesa la prova di fatti già documentalmente noti all’ente.
- L’indirizzo PEC del mittente non iscritto nei pubblici elenchi non determina, da solo, la nullità o l’inesistenza della notificazione. Occorre valutare se l’atto sia riconducibile al mittente, se abbia raggiunto il proprio scopo e se abbia causato uno specifico pregiudizio al diritto di difesa; in assenza di incertezza sulla provenienza e sull’oggetto e di un pregiudizio allegato, la mera mancata iscrizione non è sufficiente a invalidare la notifica.
- Il ricorso per cassazione che contesta la valutazione della motivazione di un avviso di accertamento deve trascrivere i passaggi dell’atto che si assumono erroneamente interpretati o omessi, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Per un avviso IMU, l’obbligo di motivazione è soddisfatto se il contribuente può conoscere gli elementi essenziali della pretesa e contestarne an e quantum; l’indicazione analitica, per ciascun immobile, dei dati catastali, della superficie, del valore imponibile, dell’aliquota e dell’imposta liquidata è sufficiente.
- Dopo aver rilevato un’omessa pronuncia, la Cassazione può decidere nel merito solo se la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto; se occorre una verifica fattuale, deve cassare con rinvio.
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