Sentenza del 20/05/2015 n. 10350 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M. s.p.a. ha impugnato la decisione della Commissione tributaria regionale della Lombardia pronunciata in sede di rinvio, dopo la cassazione della precedente sentenza con Cass. n. 23010/2009. Con il primo motivo ha denunciato, per violazione del D.Lgs. n. 507/1993, art. 51, e della L. n. 212/2000, art. 7, la nullità dell’avviso Tosap 2003 per carenza assoluta di motivazione, sostenendo che non indicava né le ragioni della pretesa né le zone di suolo pubblico occupate. Con il secondo motivo ha contestato nel merito l’imposizione, invocando il D.Lgs. n. 446/1997, art. 63, comma 2, lett. f): affermava di essere un’impresa di telecomunicazioni erogatrice di pubblico servizio, per la quale la tassa andava commisurata al numero complessivo delle utenze, e sosteneva di non avere utenze nel Comune di Castellanza. La CTP aveva inizialmente annullato l’avviso per difetto di motivazione; la CTR aveva confermato, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio. In sede di rinvio la CTR aveva escluso il vizio motivazionale e ritenuto non applicabile l’art. 63 alle attività di M.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato l’intero ricorso perché entrambi i motivi erano inammissibili. Il primo non poteva essere dedotto come violazione di legge: stabilire se l’avviso contenesse titolo e ragioni della pretesa è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in Cassazione, in quel contesto, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della falsa applicazione di norme. Il secondo era carente di autosufficienza: M. non aveva trascritto l’atto di costituzione in appello necessario a dimostrare di avervi riproposto le questioni di merito rimaste assorbite in primo grado. La loro riproposizione solo nel giudizio di rinvio non bastava, perché quel giudizio è chiuso e non consente di introdurre questioni nuove; opera inoltre la presunzione di rinuncia prevista dall’art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992. Nessuna statuizione sulle spese, poiché le controparti non si erano costituite. È stato dichiarato sussistente l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La norma era invocata dalla contribuente per sostenere la nullità dell’avviso per difetto di motivazione, ma la Corte non ne ha esaminato nel merito l’applicazione: il motivo era inammissibile perché formulato come violazione di legge anziché come censura di un accertamento di fatto.
La disposizione era invocata per contestare la motivazione dell’avviso. La Corte non ha stabilito se l’atto fosse conforme alla norma, avendo dichiarato inammissibile la censura proposta come falsa applicazione di legge.
D.Lgs. n. 446/1997, art. 63, comma 2, lett. f)
La contribuente invocava il criterio di commisurazione della Tosap riferito alle utenze delle aziende erogatrici di pubblici servizi. La Corte non ha deciso se tale disciplina si applicasse alla società o se l’assenza di utenze a Castellanza escludesse il tributo: la questione di merito era inammissibile per difetto di autosufficienza e mancata dimostrazione della sua tempestiva riproposizione.
In tal senso occorreva dimostrare che in quella sede fossero state riproposte, in termini coerenti con le attuali prospettazioni, le ulteriori doglianze afferenti il criterio di commisurazione della tassa, al fine di potersi inferire il superamento della altrimenti ovvia presunzione di rinunzia discendente dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56.
Le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte espressamente in appello; in mancanza, si presumono rinunciate. Chi le deduce successivamente deve consentire di verificare, attraverso gli atti processuali pertinenti, che la riproposizione sia avvenuta.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte rigetta il ricorso e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Quando il ricorso è rigettato e ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- La contestazione dell’adeguatezza concreta della motivazione di un atto tributario riguarda normalmente un accertamento di fatto del giudice di merito. In Cassazione occorre formulare una censura coerente con la natura di tale accertamento, non limitarsi a invocare la violazione di legge.
- Le questioni rimaste assorbite o non esaminate in primo grado devono essere riproposte tempestivamente nel giudizio d’appello; la mancata riproposizione può comportarne la rinuncia ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992.
- Il giudizio di rinvio è un processo chiuso: non è possibile introdurvi questioni nuove o ampliare il tema della decisione rispetto a quello del giudizio conclusosi con la sentenza cassata.
- Chi deduce in Cassazione che una questione di merito era stata già riproposta nei gradi precedenti deve indicare e trascrivere gli atti processuali necessari a dimostrarlo, rispettando l’onere di autosufficienza. Se manca tale dimostrazione, la censura può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito tributario.
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