Cassazione Penale, Sentenza n. 38818/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere: 1) carenza e/o erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alla contestazione di associazione finalizzata al narcotraffico (artt. 73 e 74 DPR n. 309/90) aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; il ricorrente sostiene che le prove si ridurrebbero a un unico acquisto del 21/07/2022, intercettazioni indirette e dichiarazioni di collaboratori ritenute inattendibili o non corroborate, insieme alla mancanza di apporto stabile e consapevole al sodalizio; contesta inoltre la sussistenza dell'aggravante 416-bis.1. 2) assenza delle esigenze cautelari attuali ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p., in quanto i fatti sarebbero in buona parte datati e l'imputato sarebbe incensurato, dunque non ricorrerebbe pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato o immotivato. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Catania che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi a carico del Campisi, sulla base della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni ambientali (acquisti, discussioni sui prezzi, taglio della cocaina, indicazioni di sostituzione in caso di arresto). Ha altresì ritenuto provata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. nella misura in cui l'associazione dedita al traffico di stupefacenti avrebbe agevolato l'operatività del clan Cursoti Milanesi tramite proventi e risorse. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha valorizzato precedenti condanne e pendenze giudiziarie, il ruolo organizzativo del ricorrente nella gestione di una piazza di spaccio e la durata dell'attività nel 2022, ritenendo la custodia carceraria necessaria e proporzionata. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ordine alla Cancelleria per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Regola la detenzione e il traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e gli elementi probatori dimostrano acquisti e attività di spaccio riconducibili all'imputato.
Sanctiona le aggravanti per il delitto di traffico; la contestazione dell'associazione con fini di spaccio è stata ritenuta coerente coi dati investigativi e con la condotta del ricorrente.
L'aggravante è stata applicata perché il sodalizio dedito al narcotraffico ha fornito risorse e agevolato l'attività del clan mafioso Cursoti Milanesi; la Corte ha ammesso l'aggravante anche quando l'associazione specifica opera al servizio o in funzione di un clan mafioso.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b) ed e)
Rinvio ai motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure sulla valutazione dei gravi indizi (lett. b) e sulla motivazione (lett. e)) fossero infondate perché il Tribunale aveva fornito una motivazione logica, puntuale e coerente, non sindacabile in questa sede oltre i limiti di legge.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. c) ed e)
Riguarda le censure in materia di esigenze cautelari e motivazione; la Corte ha ritenuto le dedotte carenze aspecifiche e generiche, confermando che il Tribunale ha correttamente valutato precedenti penali, pendenze e ruolo nel sodalizio per giustificare la custodia.
Codice di procedura penale, artt. 273 comma 1 e 1-bis
Norme relative ai motivi e alle modalità di impugnazione in cassazione: la Corte ha qualificato le doglianze come inammissibili o manifestamente infondate nei limiti consentiti di sindacato sulla valutazione degli indizi.
Codice di procedura penale, artt. 274 e 275
Regolano le esigenze cautelari e le misure; la Corte ha ritenuto che sussistessero esigenze di custodia (pericolo di reiterazione e idoneità di altra misura), considerati i precedenti, le pendenze e il ruolo attribuito al ricorrente.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173
Previsione tecnica per il riassunto dei motivi in cassazione; la decisione indica che il ricorso è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione.
Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a carico della Cancelleria dopo la decisione della Corte (comunicazioni e annotazioni successive alla sentenza).
Massime di principio
- La sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere riconosciuta anche quando l'attività di spaccio alimenta l'operatività di un clan mafioso: in tal caso si applica l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, pur se discusse, acquistano forza probatoria se risultano corroborate da elementi oggettivi (intercettazioni, riscontri documentali, attività materiali come acquisti e preparazione delle dosi).
- In sede di cassazione non è consentito un riesame libero e completo degli elementi indiziari già valutati dal giudice del riesame o del merito: censure meramente di fatto o che chiedono una diversa valutazione degli indizi sono spesso inammissibili o infondate.
- Per l'applicazione di misure cautelari è necessario dimostrare esigenze concrete e attuali (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione); precedenti penali, pendenze e il ruolo organizzativo nel reato possono legittimare la custodia in carcere quando altre misure risultino insufficienti.
- Se le intercettazioni e i riscontri mostrano continuità o ripetizione di condotte (acquisti ripetuti, gestione di punti di spaccio, rapporti stabili con fornitori), il giudice tende a ritenere sussistenti gravi indizi e esigenze cautelari anche se alcuni episodi isolati risultano datati.
- Le contestazioni sull'attendibilità dei collaboratori richiedono nella pratica che la difesa fornisca elementi specifici di contraddizione; affermazioni generiche di inattendibilità senza riscontri sostanziali difficilmente ribaltano la valutazione del giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38779/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38780/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38785/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38786/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38787/2025 del 01/12/2025
- Sentenza penale · 1 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38788/2025 del 01/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →