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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38818/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere: 1) carenza e/o erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alla contestazione di associazione finalizzata al narcotraffico (artt. 73 e 74 DPR n. 309/90) aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.; il ricorrente sostiene che le prove si ridurrebbero a un unico acquisto del 21/07/2022, intercettazioni indirette e dichiarazioni di collaboratori ritenute inattendibili o non corroborate, insieme alla mancanza di apporto stabile e consapevole al sodalizio; contesta inoltre la sussistenza dell'aggravante 416-bis.1. 2) assenza delle esigenze cautelari attuali ai sensi degli artt. 274 e 275 c.p.p., in quanto i fatti sarebbero in buona parte datati e l'imputato sarebbe incensurato, dunque non ricorrerebbe pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato o immotivato. Ha confermato la valutazione del Tribunale di Catania che aveva ritenuto sussistenti gravi indizi a carico del Campisi, sulla base della convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori e delle intercettazioni ambientali (acquisti, discussioni sui prezzi, taglio della cocaina, indicazioni di sostituzione in caso di arresto). Ha altresì ritenuto provata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. nella misura in cui l'associazione dedita al traffico di stupefacenti avrebbe agevolato l'operatività del clan Cursoti Milanesi tramite proventi e risorse. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che ha valorizzato precedenti condanne e pendenze giudiziarie, il ruolo organizzativo del ricorrente nella gestione di una piazza di spaccio e la durata dell'attività nel 2022, ritenendo la custodia carceraria necessaria e proporzionata. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ordine alla Cancelleria per gli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • DPR n. 309/1990, art. 73

    Regola la detenzione e il traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni e gli elementi probatori dimostrano acquisti e attività di spaccio riconducibili all'imputato.

  • DPR n. 309/1990, art. 74

    Sanctiona le aggravanti per il delitto di traffico; la contestazione dell'associazione con fini di spaccio è stata ritenuta coerente coi dati investigativi e con la condotta del ricorrente.

  • Codice penale, art. 416-bis.1

    L'aggravante è stata applicata perché il sodalizio dedito al narcotraffico ha fornito risorse e agevolato l'attività del clan mafioso Cursoti Milanesi; la Corte ha ammesso l'aggravante anche quando l'associazione specifica opera al servizio o in funzione di un clan mafioso.

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. b) ed e)

    Rinvio ai motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto che le censure sulla valutazione dei gravi indizi (lett. b) e sulla motivazione (lett. e)) fossero infondate perché il Tribunale aveva fornito una motivazione logica, puntuale e coerente, non sindacabile in questa sede oltre i limiti di legge.

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. c) ed e)

    Riguarda le censure in materia di esigenze cautelari e motivazione; la Corte ha ritenuto le dedotte carenze aspecifiche e generiche, confermando che il Tribunale ha correttamente valutato precedenti penali, pendenze e ruolo nel sodalizio per giustificare la custodia.

  • Codice di procedura penale, artt. 273 comma 1 e 1-bis

    Norme relative ai motivi e alle modalità di impugnazione in cassazione: la Corte ha qualificato le doglianze come inammissibili o manifestamente infondate nei limiti consentiti di sindacato sulla valutazione degli indizi.

  • Codice di procedura penale, artt. 274 e 275

    Regolano le esigenze cautelari e le misure; la Corte ha ritenuto che sussistessero esigenze di custodia (pericolo di reiterazione e idoneità di altra misura), considerati i precedenti, le pendenze e il ruolo attribuito al ricorrente.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 173

    Previsione tecnica per il riassunto dei motivi in cassazione; la decisione indica che il ricorso è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1-ter

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a carico della Cancelleria dopo la decisione della Corte (comunicazioni e annotazioni successive alla sentenza).

Massime di principio

  • La sussistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere riconosciuta anche quando l'attività di spaccio alimenta l'operatività di un clan mafioso: in tal caso si applica l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, pur se discusse, acquistano forza probatoria se risultano corroborate da elementi oggettivi (intercettazioni, riscontri documentali, attività materiali come acquisti e preparazione delle dosi).
  • In sede di cassazione non è consentito un riesame libero e completo degli elementi indiziari già valutati dal giudice del riesame o del merito: censure meramente di fatto o che chiedono una diversa valutazione degli indizi sono spesso inammissibili o infondate.
  • Per l'applicazione di misure cautelari è necessario dimostrare esigenze concrete e attuali (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione); precedenti penali, pendenze e il ruolo organizzativo nel reato possono legittimare la custodia in carcere quando altre misure risultino insufficienti.
  • Se le intercettazioni e i riscontri mostrano continuità o ripetizione di condotte (acquisti ripetuti, gestione di punti di spaccio, rapporti stabili con fornitori), il giudice tende a ritenere sussistenti gravi indizi e esigenze cautelari anche se alcuni episodi isolati risultano datati.
  • Le contestazioni sull'attendibilità dei collaboratori richiedono nella pratica che la difesa fornisca elementi specifici di contraddizione; affermazioni generiche di inattendibilità senza riscontri sostanziali difficilmente ribaltano la valutazione del giudice di merito.

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