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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38785/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugna l'assoluzione confermata in appello rispetto ai capi relativi alla turbativa d'asta (art. 353 c.p.) per la gara di trasporto scolastico del Comune di Montalto Uffugo (2012-2014) e ai capi relativi ad abuso d'ufficio (art. 323 c.p., per omissioni e favori dei funzionari comunali a favore delle società riconducibili a Meranda) che avrebbero danneggiato la società "Cento per cento Servizi". A sostegno della responsabilità penale si richiamano: 1) files Word rinvenuti nel computer di Meranda contenenti bando e capitolato con ultima data di modifica anteriore alla pubblicazione ufficiale e clausole favorevoli alle sue società; 2) il rilascio antecedente alla gara del nulla osta comunale per la circolazione degli scuolabus; 3) le autocertificazioni mendaci rese da Meranda sull'assenza di condanne penali, che secondo la ricorrente avrebbero dovuto comportare l'esclusione obbligatoria dalla gara ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. indicato in citazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Si è rilevata la rinuncia al ricorso motivata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 95/2025 in tema di depenalizzazione dell'art. 323 c.p.; non essendo la rinuncia dovuta a sopravvenuta carenza di interesse per ragioni non imputabili alla parte, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Di conseguenza il giudizio di merito sulla richiesta risarcitoria e sulle assoluzioni non è stato deciso sul merito dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 353 cod. pen. (turbata libertà degli incanti)

    Norma penale che punisce le condotte idonee a turbare lo svolgimento regolare di gare d'appalto; nell'atto è invocata per la presunta intesa collusiva e le prove (documenti informatici, nulla osta) ritenute dalla ricorrente indicative di manipolazione della procedura.

  • art. 323 cod. pen. (abuso d'ufficio)

    Reato richiamato per le omissioni e i favori dei funzionari comunali; tuttavia la norma è stata oggetto di depenalizzazione (legge 9/8/2024 n.114) e la questione ha incontrato valutazioni costituzionali che hanno inciso sulla possibilità di proseguire il rapporto processuale penale.

  • art. 38 d.lgs. n.1623/2006 (richiami in tema di requisiti di partecipazione alle gare)

    Secondo la ricorrente le disposizioni sugli appalti impongono l'esclusione obbligatoria di chi rende dichiarazioni mendaci sui precedenti penali, con conseguente revoca dell'aggiudicazione; la Corte territoriale, invece, aveva ritenuto la revoca caratterizzata da margini di discrezionalità.

  • Legge 9 agosto 2024, n.114

    Norma che ha depenalizzato – in tutto o in parte – il reato di abuso d'ufficio, determinando l'irretroattività o la sopravvenuta impossibilità di perseguire penalmente talune condotte e influendo sulla rilevanza penale dei fatti contestati.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.95 del 03/07/2025

    Pronuncia che ha inciso sulle questioni di legittimità costituzionale connesse alla depenalizzazione dell'art. 323 c.p.; la sua esistenza è stata invocata come causa della rinuncia al ricorso e ha inciso sulla decisione di inammissibilità.

Massime di principio

  • La depenalizzazione di una fattispecie (e le pronunce della Corte Costituzionale collegate) possono rendere infruttuosi i ricorsi penali e influire sulla strategia processuale, ma non estinguono automaticamente tutti profili di responsabilità civile collegati a fatti diversi.
  • La semplice presenza di documenti informatici sul pc dell'imputato (es. bozze di bando) è elemento indiziario che richiede adeguata verificazione e riscontri probatori (data certa, corrispondenze, comportamenti successivi) per fondare una condanna per turbativa d'asta.
  • Le autocertificazioni mendaci possono determinare l'esclusione da procedure di gara se la normativa di settore prevede l'esclusione obbligatoria; tuttavia bisogna distinguere tra obbligo normativo di esclusione e valutazione discrezionale dell'amministrazione nella revoca dell'aggiudicazione.
  • La rinuncia al ricorso in Cassazione, specie se motivata da sopravvenute questioni costituzionali, può comportare l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni processuali (spese e somme alla cassa delle ammende) se non ricorrono situazioni di giustificata sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile alla parte.
  • In procedimenti relativi ad appalti pubblici, per ottenere tutela efficace conviene integrare le doglianze penali con solide istanze civili e amministrative, considerando che la sorte penale di taluni reati può mutare per interventi normativi o costituzionali.

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