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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38788/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'assoluzione riconosciuta dal Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che la causa di non punibilità per particolare tenuità non poteva trovare applicazione poiché il comportamento dell'imputato risultava "abituale": il Tribunale stesso aveva rilevato "molteplici precedenti penali anche della stessa indole"; il casellario documentava una condanna per tentato furto (2022) e tre provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità (2022-2023), elemento che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite), ostacola il riconoscimento della causa di non punibilità qualora l'autore abbia commesso almeno due altri illeciti della stessa indole, anche se isolatamente tenui e anche se successivi o già ritenuti non punibili ex art. 131-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa composizione. La Corte ha motivato che, essendo accertato un comportamento abituale, l'art. 131-bis c.p. non era applicabile. Inoltre ha precisato che, trattandosi dell'unico rimedio esperibile per il pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, c.p.p., gli atti vanno trasmessi al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità richiede che il fatto sia di particolare tenuità e che il comportamento sia "non abituale"; il comma quarto definisce il comportamento abituale quando l'autore ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascuno isolatamente sia di particolare tenuità.

  • Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj)

    Ai fini dell'ostatività della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, il comportamento è abituale se l'autore ha commesso almeno due ulteriori illeciti oltre a quello in esame; possono essere considerati anche illeciti commessi successivamente e reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella sentenza con riferimento al rito della camera di consiglio (nella versione riscritta dal d.lgs. n. 150/2022) per il trattamento del ricorso proposto dopo il 30/06/2024.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione è l'unico rimedio esperibile dal pubblico ministero contro talune pronunce; da ciò discende la modalità di trasmissione degli atti dopo annullamento.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Di norma prevede la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello; la Corte segnala che, nel caso del ricorso del pubblico ministero ai sensi dell'art. 593, comma 2, gli atti devono invece essere inviati al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • L'art. 131-bis c.p. non si applica quando il comportamento dell'imputato è "abituale": il giudice deve valutare anche precedenti o illeciti successivi o atti già considerati non punibili ai fini della soglia di abitualità.
  • Per configurare l'abitualità possono essere presi in considerazione più illeciti della stessa indole (almeno due oltre quello in esame), anche se ciascuno è di per sé di particolare tenuità.
  • Gli elementi desumibili dal certificato del casellario giudiziale (condanne, archiviazioni) possono influire sulla valutazione della non abitualità e sull'esclusione della causa di non punibilità.
  • Il pubblico ministero dispone del ricorso per cassazione come unico rimedio in questi casi (art. 593, comma 2 c.p.p.); se il ricorso è accolto la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio, di norma in diversa composizione.
  • In fase di motivazione il giudice deve esplicitare la valutazione sulla "abitualità" e come ha considerato precedenti, archiviazioni e illeciti similari ai fini dell'art. 131-bis.

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