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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38786/2025 del 01/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sostenendo che il beneficio della non punibilità per tenuità non poteva essere riconosciuto perché ricorre il comportamento "abituale": il ricorrente ha contestato che dall'esame del casellario giudiziale emergono precedenti (una condanna per tentato furto nel 2022 e tre provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità nel 2022-2023, tutti relativi a tentati furti) che configurano la ripetizione di illeciti della stessa indole, ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha affermato che ai fini dell'art. 131-bis il comportamento è "abituale" quando l'autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello in esame (anche se commessi successivamente) e che si possono considerare anche reati precedentemente ritenuti non punibili ex art. 131-bis. Dato il quadro riportato dal casellario (una condanna e tre archiviazioni per fatti analoghi), la Corte ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna in diversa composizione. Ha inoltre precisato modalità di trasmissione degli atti in considerazione del ricorso proposto dal pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione della punibilità opera quando il fatto è di particolare tenuità e il comportamento è "non abituale"; il comma 4 specifica che il comportamento è abituale se l'autore ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. La Corte ha applicato questa interpretazione escludendo il beneficio in presenza di più episodi analoghi riportati nel casellario.

  • Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016 (Tushaj, Rv. 266591-01)

    Sezioni Unite, sentenza Tushaj

    La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che per ritenere il comportamento "abituale" è sufficiente che l'autore abbia commesso almeno due altri illeciti oltre quello in esame, anche se tali illeciti sono intervenuti successivamente; il giudice può considerare condanne irrevocabili, illeciti sottoposti alla sua cognizione e anche reati in precedenza dichiarati non punibili ai sensi dell'art. 131-bis.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    testo riscritto dal d.lgs. n. 150 del 2022

    Norma procedurale sulla trattazione in camera di consiglio: il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo la disciplina aggiornata dal d.lgs. 150/2022.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce il rimedio esperibile dal pubblico ministero; la Corte ha ricordato che il ricorso per cassazione è l'unico rimedio per il P.M. nella fattispecie.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Ordina normalmente la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello; la Corte ha precisato che, nel caso di ricorso esercitato dal pubblico ministero ex art. 593 comma 2, gli atti devono invece essere trasmessi al giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • L'art. 131-bis c.p. richiede che il fatto sia di particolare tenuità e che il comportamento non sia abituale: la presenza di più episodi analoghi può escludere il beneficio.
  • Il comportamento è "abituale" quando l'autore ha commesso almeno due altri illeciti della stessa indole oltre al fatto in esame; tali illeciti possono essere antecedenti o successivi al fatto giudicato.
  • Ai fini della valutazione di abitualità si possono considerare non solo condanne irrevocabili e reati per cui si procede, ma anche eventi precedentemente archiviati o dichiarati non punibili ex art. 131-bis.
  • In presenza di elementi nel casellario giudiziale che evidenziano una ripetizione di fatti della stessa indole, il giudice deve negare l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.
  • Se il pubblico ministero impugna con ricorso per cassazione, la Corte può annullare e rinviare il processo al tribunale; in tali ipotesi gli atti vengono rimessi al giudice che ha emesso la sentenza impugnata secondo la disciplina procedurale richiamata.
  • Prassi difensiva: per ottenere il beneficio dell'art. 131-bis è cruciale dimostrare l'assenza di una serie di fatti analoghi (es. documentare l'unicità dell'episodio o l'assenza di precedenti), mentre l'accusa deve fornire e valorizzare il casellario per provare la ripetizione.

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