Cassazione Penale, Sentenza n. 38780/2025 del 01/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 589 c.p.. Si deduce: vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per presunta mancata considerazione delle critiche alla perizia e per errore nella valutazione della causalità e della rilevanza della velocità del veicolo antagonista; richiesta di rinnovazione dell'istruttoria (nuova perizia); mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante risarcimento danni e comportamento processuale (art. 62-bis e art. 133 c.p. richiamati); motivo aggiunto per violazione dei termini di cui all'art. 344-bis c.p.p. per eccessiva durata del giudizio di impugnazione (presunta improcedibilità). Inoltre istanza di rinvio udienza avanzata per impedimento dell'avv. Neri, con presenza di difensore sostituto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul punto: 1) la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello è strumentale e i giudici del merito hanno motivato congruamente il rigetto, valorizzando rilievi tecnici, rilievi della Polizia Municipale e testimonianze; la sentenza d'appello costituisce doppia conforme con la sentenza di primo grado e la ricostruzione del sinistro non è stata scalfita dalle osservazioni del consulente della difesa; in ordine al nesso causale la Corte ha ritenuto corretto il giudizio controfattuale eliminando la condotta del ricorrente (violazione della regola di precedenza) e non quella della conducente avversaria, e ha escluso che la velocità della Milanesi abbia inciso causalmente sull'evento; 2) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è motivato in modo non contraddittorio e basato sul grado elevato di colpa e sulla pericolosità della manovra; 3) il termine di improcedibilità previsto dall'art. 344-bis c.p.p. non opera ratione temporis per i reati commessi anteriormente al 01/01/2020, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 134/2021, per cui il motivo aggiunto è infondato. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e applicazione di sanzione ex art. 616 c.p.p. per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità. Inoltre l'istanza di rinvio per impedimento è stata dichiarata priva di effetto ostativo alla prosecuzione dell'udienza in presenza di difensore sostituto indicato.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato (omicidio colposo). La Corte l'ha assunta come fattispecie di riferimento per valutare nesso di causalità e grado di colpa dell'imputato.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen.
Criteri di decisione della Corte di Cassazione sui motivi di impugnazione relativi a vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi infondati: la motivazione di merito è risultata congrua e non manifestamente illogica o contraddittoria.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti rispetto al risarcimento del danno. La Corte ha considerato non decisivo il risarcimento ai fini del riconoscimento delle attenuanti quando sussiste elevato grado di colpa.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente indicato gli elementi ritenuti decisivi per escludere le attenuanti generiche.
art. 344-bis cod. proc. pen.
Disciplina dell'improcedibilità per eccessiva durata del procedimento. La Corte ha escluso la sua applicabilità ratione temporis al caso, perché il fatto risale al 22/06/2011.
art. 2, comma 3, legge n. 134/2021
Norma interpretativa/di limitazione che delimita l'ambito applicativo dell'art. 344-bis c.p.p. ai reati commessi dal 01/01/2020 in poi; la Corte l'ha richiamata per escludere l'improcedibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e possibili sanzioni in caso di ricorso infondato o con profili di colpa; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese e richiamato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Istanza di rinvio per impedimento dell'avvocato: se non è indicato impedimento assoluto e risulta presente un difensore sostituto valido, il Collegio può procedere oltre e considerare assolta la facoltà di difesa.
- Rinnovazione dell'istruttoria in appello: si tratta di misura eccezionale; il giudice d'appello parte dalla presunzione che l'istruttoria di primo grado sia esauriente e può disporre rinnovazione solo se ritiene di non poter decidere sugli atti disponibili.
- Doppia conforme: quando sentenza d'appello richiama e condivide i criteri della sentenza di primo grado si può leggere il giudizio di merito in modo congiunto; la Cassazione limita il sindacato sulla valutazione di fatti e prove se motivata logicamente.
- Nesso di causalità in responsabilità stradale: nel giudizio controfattuale va eliminata mentalmente la condotta che ha violato la regola cautelare individuata; la riconoscibilità o prevedibilità dell'altrui condotta rileva solo se quella condotta è concausa materiale dell'evento.
- Velocità dell'altro veicolo: la rilevanza della velocità ai fini causali dipende dall'assetto dinamico del sinistro; la semplice maggiore velocità non esclude in automatico la responsabilità di chi ha violato una regola di precedenza se la violazione è stata causa dell'evento.
- Circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito non è tenuto a richiamare tutti gli elementi favorevoli e sfavorevoli, ma deve motivare sui criteri ritenuti decisivi ex art. 133 c.p.; tale valutazione è sostanzialmente insindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.
- Applicabilità dell'art. 344-bis c.p.p.: soggetta a limitazioni temporali introdotte dalla legge n. 134/2021; per fatti anteriori al 01/01/2020 non opera la disciplina dell'improcedibilità prevista da tale articolo.
- Conseguenze processuali di un ricorso infondato: la Cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente alle spese e, ove sussistano profili di colpa, applicare misure ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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