Cassazione Civile, Ordinanza n. 15447/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionata)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di riliquidazione in aumento di una pensione, con applicazione della rivalutazione dei contributi agricoli prevista dall'art. 7 della l. n. 683/1993. La pensionata aveva limitato la domanda alle differenze relative al triennio anteriore al deposito del ricorso introduttivo. L'INPS sosteneva invece che la decadenza di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato, dovesse precludere integralmente il diritto al ricalcolo del trattamento, non soltanto i ratei pregressi. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Istituto deduceva violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, dell'art. 252 disp. att. c.c. e dell'art. 6 d.l. n. 103/1991, assumendo che la decadenza incidisse sull'intera pretesa di rideterminazione della pensione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'INPS e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la decadenza ex art. 47 d.P.R. n. 639/1970 opera solo sulle differenze relative ai ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale, in coerenza con l'art. 6 d.l. n. 103/1991, e non travolge il diritto alla riliquidazione in sé né i ratei infratriennali e futuri. Ha quindi confermato la decisione di merito. Ha inoltre compensato le spese di legittimità, richiamando il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo successivamente alla proposizione del ricorso, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 l. n. 683/1993
norma posta a base della richiesta di rivalutazione dei contributi agricoli ai fini della riliquidazione della pensione.
la decadenza prevista dalla disposizione non preclude integralmente il diritto alla riliquidazione della pensione, ma incide solo sulle differenze relative ai ratei maturati prima del triennio anteriore alla domanda giudiziale.
richiamato quale norma novellatrice dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970.
richiamato nel motivo di ricorso come norma interpretativa/di coordinamento, ma ritenuto non idoneo a mutare l'esito applicativo della decadenza nel caso concreto.
letto in senso coerente con la limitazione della decadenza alle sole differenze sui ratei pregressi.
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 38 Cost.
evocato per affermare che una lettura della decadenza estesa all'intera pretesa di rideterminazione sarebbe incompatibile con la tutela costituzionale del diritto a pensione.
Massime di principio
- In materia previdenziale, la decadenza dall'azione prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 639/1970 non estingue il diritto sostanziale alla riliquidazione della pensione, ma opera soltanto sulle differenze economiche relative ai ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- Il diritto a pensione, in quanto diritto fondamentale, irrinunciabile e imprescrittibile, non può essere inciso da una lettura della disciplina della decadenza che finisca per sopprimere in modo totale la pretesa di ricalcolo o per travolgere anche i ratei successivi alla domanda.
- Quando un orientamento giurisprudenziale si consolida solo dopo la proposizione del ricorso, la Corte può compensare le spese di legittimità per giusti motivi.
- Ai fini del contributo unificato, il rigetto del ricorso comporta la declaratoria dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dalla legge.
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