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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23570/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una verifica della Guardia di Finanza, svolta su delega dell'autorità giudiziaria, che aveva portato alla denuncia del titolare di una ditta individuale per l'emissione di fatture relative a operazioni inesistenti nei confronti di più operatori economici. Sulla base del relativo processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle Entrate aveva emesso quattro avvisi di accertamento per le annualità 2006-2009, recuperando IRPEF e IVA sul presupposto che il contribuente avesse simulato acquisti di servizi e manodopera per abbattere la base imponibile e detrarre indebitamente IVA. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi e, dopo la riforma sfavorevole in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c. e censurava la valutazione presuntiva operata dalla CTR, sostenendo che l'Ufficio non avesse provato l'inesistenza delle operazioni e che il giudice d'appello avesse attribuito valore indiziario a fatti non idonei; con il secondo lamentava nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia, per non avere la CTR esaminato adeguatamente le prove contrarie, anche fotografiche. In memoria, il contribuente ha poi depositato una sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste, relativa agli stessi fatti materiali oggetto del giudizio tributario.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e assorbito il secondo. Ha ritenuto decisivo lo ius superveniens introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, che ha inserito l'art. 21-bis nel d.lgs. n. 74 del 2000: la sentenza penale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata all'esito di dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali valutati nel processo tributario, ha efficacia di giudicato nel giudizio tributario e in Cassazione quanto ai medesimi fatti. Poiché il contribuente era stato assolto in sede penale con formula di merito, con sentenza irrevocabile e tempestivamente depositata, e i fatti erano gli stessi posti a base degli avvisi di accertamento, la Corte ha riconosciuto l'efficacia preclusiva di tale pronuncia penale e ha cassato la sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e annullando gli avvisi di accertamento; ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi per la portata dirimente dello ius superveniens.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    richiamato come base della denuncia penale per emissione di fatture per operazioni inesistenti.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente come parametro della censura sulla valutazione delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova in materia tributaria.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per il tema delle presunzioni semplici.

  • art. 2728 c.c.

    richiamato per il tema delle presunzioni e della prova contraria.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicato quale vizio dedotto con il primo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel secondo motivo in tema di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato nel secondo motivo insieme alle norme processuali civili applicabili al rito tributario.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato a fondamento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    indicato quale vizio dedotto con il secondo motivo per nullità della sentenza.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    richiamato per la formula assolutoria 'perché il fatto non sussiste' contenuta nella sentenza penale prodotta.

  • art. 20 L. n. 111 del 2023

    citato come delega legislativa in base alla quale è stato emanato il d.lgs. n. 87 del 2024.

  • art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 87 del 2024

    richiamato quale disposizione che ha introdotto l'art. 21-bis nel d.lgs. n. 74 del 2000.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione"

    la sentenza penale irrevocabile di assoluzione per insussistenza del fatto o per non commissione del fatto, pronunciata dopo dibattimento sul medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali del processo tributario, ha efficacia di giudicato nel processo tributario e può essere depositata in Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza.

Massime di principio

  • La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata all'esito del dibattimento, quando riguarda il medesimo soggetto e i medesimi fatti materiali oggetto del processo tributario, spiega efficacia di giudicato nel giudizio tributario e nella fase di cassazione.
  • Il nuovo art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 si applica anche alle assoluzioni divenute irrevocabili prima della sua entrata in vigore, purché alla data di efficacia della norma sia ancora pendente il giudizio di cassazione avverso la sentenza tributaria d'appello.
  • Quando sopravviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula di merito sui medesimi fatti, il giudice di legittimità deve prenderne atto e, se non occorrono ulteriori accertamenti, può cassare la sentenza tributaria e decidere nel merito.
  • La produzione tempestiva in cassazione della sentenza penale irrevocabile è idonea a far valere l'efficacia preclusiva prevista dalla disciplina sopravvenuta.
  • Se l'efficacia di giudicato della sentenza penale esclude l'esistenza dei fatti posti a base della ripresa fiscale, vengono meno i presupposti stessi dell'accertamento tributario fondato su tali fatti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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