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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40788/2021 del 20/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce dall’esclusione di una socia da una cooperativa edilizia, disposta con delibera del 23 ottobre 2015 per asserito inadempimento di obbligazioni economiche connesse al contratto di prenotazione dell’alloggio e allo statuto sociale. La socia aveva impugnato la delibera sostenendo, in sintesi, che: gli importi richiesti dalla cooperativa non fossero correttamente determinati; non fosse stato dimostrato il debito per rate di preammortamento del mutuo; la cooperativa avesse omesso di produrre documentazione contabile e il piano finanziario finale; l’inadempimento da lei contestato fosse giustificato dall’eccezione di inadempimento verso la cooperativa; la valutazione della gravità dell’inadempimento fosse errata; la controversia dovesse essere sospesa in attesa di altro giudizio ritenuto pregiudiziale. In cassazione la ricorrente ha articolato quattro motivi, denunciando violazioni di norme in tema di edilizia convenzionata, onere della prova, eccezione di inadempimento, rapporti sinallagmatici tra le prestazioni e cause di esclusione del socio, oltre a vizi motivazionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere, perché la sopravvenuta risoluzione della convenzione urbanistica non incideva sull’oggetto del giudizio, che restava l’impugnazione della delibera di esclusione. Ha inoltre ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo per difetto di interesse e genericità, osservando che la ricorrente aveva impropriamente richiamato questioni relative a un diverso giudizio sul prezzo massimo di cessione e non aveva dedotto elementi specifici idonei a sorreggere la censura. Ha dichiarato infondati il secondo e il quarto motivo, affermando che correttamente la Corte territoriale aveva applicato il criterio di riparto dell’onere della prova in materia di inadempimento e aveva ritenuto specifico, provato e grave l’inadempimento della socia, in particolare per il mancato pagamento delle rate di preammortamento del mutuo, previste dal contratto di prenotazione e dallo statuto come causa di esclusione. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese, poiché la resistente non ha svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 18 d.P.R. n. 380/2001

    richiamato come disciplina del prezzo massimo di cessione nell’edilizia convenzionata, ma ritenuto non decisivo nel presente giudizio di esclusione del socio

  • art. 35 L. n. 865/1971

    invocato dalla ricorrente in relazione alla convenzione urbanistica e al prezzo massimo di cessione

  • art. 2, ultimo comma, della Convenzione urbanistica

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il collegamento tra prezzo massimo di cessione e obblighi di pagamento

  • art. 11 del Disciplinare generale allegato alla Convenzione urbanistica

    invocato come fonte degli obblighi relativi al costo dell’alloggio e al prezzo massimo di cessione

  • art. 2967 c.c.

    invocato con riferimento al riparto dell’onere probatorio, ma la Corte ha applicato il principio generale in tema di prova dell’inadempimento secondo Cass. Sez. U. 13533/2001

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove e il preteso difetto di riscontro documentale

  • art. 1460 c.c.

    richiamato in tema di eccezione di inadempimento; la Corte ha ribadito che, quando il debitore la oppone, il creditore deve provare il proprio adempimento o la mancata scadenza dell’obbligazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimazione dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per omesso esame di fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta infondata/generica

  • art. 1207 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza incidenza decisiva nella ratio della decisione

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità per inadempimento

  • art. 1219 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di mora

  • art. 1273 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di accollo

  • art. 1353 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di condizioni

  • art. 295 c.p.c.

    invocato per chiedere la sospensione del giudizio, ma la Corte ha ritenuto insussistente il presupposto della pregiudizialità

  • art. 2525 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo in relazione alla disciplina della cooperativa e alle cause di esclusione

  • artt. 1337 e 1338 c.c.

    richiamati dalla ricorrente in relazione ai doveri informativi e al comportamento della cooperativa

  • art. 1892 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo, senza rilievo nella motivazione decisoria

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per affermare l’inammissibilità del deposito di documenti nuovi in cassazione, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso di specie

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo

  • Cass., Sez. U., 30 ottobre 2001, n. 13533

    richiamata come principio guida sul riparto dell’onere della prova nell’inadempimento e nell’eccezione di inadempimento

Massime di principio

  • In tema di inadempimento contrattuale, chi agisce per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento della controparte; il debitore convenuto deve provare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo dell’obbligazione.
  • Quando il debitore oppone eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., i ruoli probatori si invertono: l’eccipiente deve allegare l’altrui inadempimento, mentre il creditore deve dimostrare il proprio adempimento o la non scadenza della prestazione.
  • La clausola statutaria o contrattuale che preveda l’esclusione del socio per mancato adempimento è operativa se l’inadempimento specifico sia effettivamente accertato e, per il suo contenuto e per l’interesse sociale coinvolto, sia qualificabile come grave.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito introdurre documenti nuovi a sostegno del merito della censura, salvo che siano rilevanti per l’ammissibilità del ricorso o per nullità direttamente incidenti sulla decisione impugnata.
  • La censura di violazione di legge o di omesso esame deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; deduzioni generiche o riferite a questioni diverse da quelle decise sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioAmministratoriImpugnazione delibere assembleariMandatoInadempimentoMoraProveImpugnazioni
RamiSocietarioContrattiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàEccessiva onerosità sopravvenuta

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