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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00409/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La società concessionaria del Comune di Casalnuovo di Napoli ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che aveva accolto la tesi dell'ente contribuente in tema di IMU su immobili IACP. La lite riguardava un avviso di accertamento emesso dalla concessionaria per il mancato riconoscimento dell'esenzione IMU sugli alloggi assegnati dall'IACP. Con il primo motivo la ricorrente ha censurato la decisione nella parte in cui avrebbe negato l'esenzione per gli alloggi sociali; con il secondo motivo ha contestato l'accertamento di merito secondo cui il contribuente avrebbe provato i requisiti per l'esenzione, sostenendo che gli immobili non potevano comunque essere qualificati come alloggi sociali ma solo come alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il resistente ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso perché proposto dal solo concessionario e non dal Comune creditore, e nel merito ne ha chiesto il rigetto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha prima respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità, affermando che la concessionaria che ha emesso l'avviso è legittimata a proporre ricorso per cassazione. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto inammissibile perché la questione dell'esenzione IMU per gli alloggi IACP era già stata definita dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che l'esenzione spetta solo agli alloggi che abbiano le caratteristiche di "alloggio sociale" ai sensi del d.m. 22 aprile 2008; il ricorso non offriva argomenti idonei a rimettere in discussione tale orientamento. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto infondato/inaccoglibile perché la corte di merito aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, che il contribuente aveva documentato la presentazione della dichiarazione al Comune e che la circostanza non era stata specificamente contestata nel giudizio. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011

    come modificato dall'art. 1, comma 707, l. n. 147 del 2013

    l'esenzione IMU non si applica a tutti gli alloggi assegnati dagli IACP, ma solo a quelli che hanno le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008.

  • art. 1, comma 707, l. n. 147 del 2013

    ha inciso sulla disciplina dell'esenzione IMU richiamata nel giudizio, senza ampliare l'esenzione a tutti gli immobili IACP.

  • d.m. 22 aprile 2008

    fissa i parametri per qualificare un immobile come "alloggio sociale" ai fini dell'esenzione IMU.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso per violazione di legge deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con la giurisprudenza consolidata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    se la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte, il ricorso è inammissibile se non offre argomenti per mutare orientamento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    ha consentito la definizione anticipata del ricorso e la conseguente applicazione delle statuizioni sanzionatorie previste.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha applicato la condanna per responsabilità aggravata, liquidando una somma in favore della controparte e una in favore della Cassa delle ammende, in ragione della decisione conforme alla proposta di definizione anticipata e del comportamento processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di IMU sugli immobili degli IACP, l'esenzione spetta soltanto agli alloggi che abbiano effettivamente i requisiti di "alloggio sociale" previsti dalla normativa tecnica di riferimento; non è sufficiente la mera appartenenza all'ente o l'assegnazione dell'immobile.
  • Nel ricorso per cassazione, il motivo che deduce violazione di legge è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con l'orientamento già consolidato della Corte, spiegando per quali ragioni dovrebbe essere mutato.
  • Le valutazioni di merito sulla prova del possesso dei requisiti per un'esenzione fiscale e sulla mancata contestazione specifica delle circostanze dedotte non sono sindacabili in sede di legittimità, salvo vizi dedotti nei limiti consentiti.
  • La concessionaria che ha emesso l'avviso di accertamento è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la decisione che annulla o riforma tale avviso.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e risulta privo di fondamento, la Corte può applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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