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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09976/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un dipendente della Regione Puglia, addetto a mansioni di custodia del plesso regionale, volta a ottenere l'indennità sostitutiva per ferie non godute e per riposi settimanali non goduti nel periodo luglio 1998-settembre 2005. La Corte d'appello di Bari, riformando il primo giudice, ha riconosciuto il credito sulla base di un pregresso giudicato e della documentazione prodotta (nota interna, prospetti paga, altri documenti e in parte testimonianze), ritenendo che l'organizzazione del servizio e le previsioni regolamentari avessero compresso in modo irrimediabile il diritto al riposo e alle ferie. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione del R.D. n. 692/1923, del d.lgs. n. 66/2003 e del Regolamento regionale n. 3/1976, sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nella disciplina dell'orario di lavoro e nella valutazione della mancata fruizione di ferie e riposi, oltre a violare il giudicato esterno; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 24, comma 1, del CCNL 14 settembre 2000 e del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione nel pubblico impiego, contestando la liquidazione del compenso e il riconoscimento degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, cioè una revisione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha osservato che la censura investiva la ricostruzione della mancata fruizione di ferie e riposi e, inoltre, non deduceva in modo specifico un vizio di violazione del giudicato, né rispettava l'onere di specificità nella deduzione del giudicato esterno. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che anche qui si contestava la ricostruzione fattuale e la liquidazione del CTU senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la doglianza sul cumulo di interessi e rivalutazione è stata reputata fuori fuoco, perché la Corte d'appello aveva riconosciuto solo interessi legali e non rivalutazione. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna della Regione alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    Richiamato nel precedente giudizio per affermare la tutela costituzionale del diritto al riposo e alle ferie.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato nel precedente giudizio per fondare il diritto del lavoratore a ferie e riposi non comprimibili dal regolamento disapplicato.

  • Regolamento Regione Puglia 29.12.1976, n. 3, art. 5, commi 2, lett. c), f), g) e art. 9, ultimo comma

    Nel precedente giudizio era stato disapplicato perché ritenuto lesivo del diritto alle ferie e ai riposi dei custodi; nel ricorso la Regione lo richiama per sostenere l'opposto, ma la censura è giudicata inammissibile.

  • R.D. n. 692/1923

    Invocato dalla ricorrente sulla disciplina dell'orario di lavoro; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione dei fatti.

  • d.lgs. n. 66/2003

    Invocato dalla ricorrente sulla disciplina dell'orario di lavoro; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta alla rivalutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale del ricorso per violazione di legge, ma la Corte rileva che i motivi, pur formalmente incardinati in esso, perseguivano in realtà una rivalutazione del merito.

  • art. 24, comma 1, CCNL 14 settembre 2000

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al compenso del lavoratore, ma la censura non si confronta con la decisione impugnata ed è dichiarata inammissibile.

  • art. 22, comma 36, L. n. 724/1994

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione nel settore pubblico; la doglianza è dichiarata inammissibile anche perché la Corte d'appello aveva riconosciuto solo interessi.

  • art. 16, comma 6, L. n. 412/1991

    Richiamato dalla ricorrente in tema di divieto di cumulo interessi/rivalutazione; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 16-sexies d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012

    Richiamato nella parte introduttiva per il domicilio digitale del difensore.

  • art. 276 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio della ragione più liquida e all'ordine di trattazione delle questioni.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per giustificare un approccio improntato a economia processuale e celerità, coerente con la ragione più liquida.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione è inammissibile il motivo che, pur formulato come violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o della liquidazione compiuta dal giudice di merito.
  • La deduzione di violazione del giudicato esterno richiede specificità: occorre indicare puntualmente la decisione asseritamente vincolante, il suo contenuto e le circostanze processuali della sua produzione; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Non è scrutinabile in sede di legittimità una doglianza che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che contesti profili non decisivi rispetto alla decisione resa.
  • Il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia riconosciuto i soli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria.
  • Il principio della ragione più liquida consente di decidere la causa sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, evitando l'esame di questioni preliminari non necessarie.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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