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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24492/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La lite nasce da un'intimazione di pagamento emessa dall'Amministrazione finanziaria sulla base di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 per IRPEF, IRAP e IVA. Il contribuente ha impugnato l'intimazione sostenendo, in sintesi, l'irregolarità della notifica dell'avviso presupposto. In primo grado e poi in appello, la pretesa è stata confermata. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 6, 8, 12 e 14 della l. n. 890/1982, assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto sufficiente, per provare la notifica diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, la sola produzione dell'avviso di ricevimento del plico con l'annotazione dell'agente postale sul deposito e sul mancato ritiro, senza che fosse necessaria la produzione della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD), richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 10012/2021. Con il secondo motivo ha censurato, sotto vari profili, la valutazione della CTR che aveva aggiunto di essere in presenza anche della produzione di una copia della CAD, contestandone la validità probatoria e deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha distinto la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi, eseguita dall'Ufficio senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, dalla diversa ipotesi regolata dall'art. 8 l. n. 890/1982. Nel caso di notifica diretta, in presenza di temporanea assenza del destinatario, si applica la disciplina del servizio postale ordinario, con perfezionamento della notifica per compiuta giacenza decorsi dieci giorni dal rilascio o dalla spedizione dell'avviso di giacenza, senza necessità della produzione in giudizio della CAD. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché diretto contro una motivazione resa ad abundantiam, priva di effetti sul dispositivo. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 137 ss. c.p.c.

    Le notificazioni degli atti impositivi possono avvenire nelle forme ordinarie del codice di procedura civile, con le modifiche previste dalla disciplina tributaria.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come norma che disciplina, per gli atti tributari, le notificazioni con modalità speciali rispetto al regime ordinario.

  • art. 14 l. n. 890 del 1982

    Nel caso di notifica diretta dell'atto impositivo a mezzo posta senza ufficiale giudiziario, si applica la disciplina del servizio postale ordinario, non quella della notificazione ex legge n. 890/1982 nella sua interezza.

  • art. 8 l. n. 890 del 1982

    È la disciplina diversa, relativa alla notifica tramite ufficiale giudiziario con servizio postale; per tale ipotesi la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD.

  • art. 6 l. n. 890 del 1982

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte ne esclude l'applicazione al caso di notifica diretta dell'atto impositivo.

  • art. 12 l. n. 890 del 1982

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo nel regime della notifica diretta a mezzo posta dell'atto impositivo.

  • art. 1335 c.c.

    La consegna del plico all'indirizzo del destinatario opera la presunzione di conoscenza dell'atto, superabile solo con prova contraria dell'impossibilità incolpevole di averne cognizione.

  • art. 2700 c.c.

    L'attestazione dell'agente postale sull'avvenuto compimento delle formalità di notifica è assistita da fede privilegiata per quanto attiene ai fatti attestati come avvenuti in sua presenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate nel secondo motivo, in un contesto di contestazione della prova della notifica.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di prova documentale e autenticità delle copie.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo quanto all'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche.

  • art. 2714 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo sulla efficacia probatoria delle copie.

  • art. 1719 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza che la Corte vi annetti rilievo decisivo nel caso concreto.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione è stata dichiarata inammissibile perché rivolta contro un passaggio argomentativo ad abundantiam.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura di violazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di argomentazione non decisiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per entrambi i motivi, come violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È invocato per la dedotta nullità della sentenza per violazione delle regole sulla valutazione della prova.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato nel passaggio sulla rimessione in termini del contribuente che dimostri di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa non imputabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella notificazione diretta a mezzo posta degli atti impositivi effettuata dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario; in caso di temporanea assenza del destinatario, la notifica si perfeziona per compiuta giacenza senza che sia necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito (CAD).
  • La prova del perfezionamento della notificazione diretta dell'atto impositivo può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento del plico e le attestazioni dell'agente postale relative al deposito e al mancato ritiro, essendo applicabile la presunzione di conoscenza dell'atto consegnato all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
  • La diversa disciplina dettata per la notificazione eseguita con il ministero dell'ufficiale giudiziario tramite servizio postale comporta invece, in caso di mancata consegna per assenza del destinatario, la necessità della prova del perfezionamento mediante produzione dell'avviso di ricevimento della CAD.
  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure rivolte contro argomentazioni svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, perché prive di incidenza sul dispositivo e dunque inidonee a fondare un interesse all'impugnazione.
  • Quando la Corte di cassazione conferma la validità della notifica dell'atto presupposto, resta ferma la pretesa tributaria derivata dall'intimazione di pagamento impugnata, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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