Cassazione Civile, Ordinanza n. 29815/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per omesso versamento di ritenute IRPEF e addizionali, conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione mod. 770 per l'anno d'imposta 2014. Una società conferitaria, costituita nel 2014 e subentrata nell'attività e in parte del personale di una società conferente in liquidazione, aveva impugnato la cartella sostenendo che l'importo derivasse da un errore di compilazione della dichiarazione, poiché il professionista avrebbe trasmesso un unico modello 770 includendo anche dati e debiti della società conferente, non estinta. In primo grado era stato ritenuto che la conferitaria fosse sostituto d'imposta solo dal momento dell'assunzione dei dipendenti, che non vi fosse un accollo del debito tributario opponibile all'Amministrazione e che, comunque, l'Amministrazione potesse agire solo verso il soggetto tenuto per legge al tributo. La CTR aveva invece riconosciuto un accollo negoziale del debito d'imposta sulla base della comunicazione del legale rappresentante, ma aveva escluso che ciò rendesse legittima la pretesa fiscale nei confronti dell'accollante, perché l'art. 11 del d.l. n. 151 del 1991 e la disciplina dell'accollo non consentono all'Amministrazione di notificare la cartella a chi assuma volontariamente il debito; aveva anche ritenuto non applicabile l'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto motivazione apparente/contraddittoria della sentenza d'appello, sostenendo che fosse pacifica la cessione con conferimento di ramo d'azienda e che, dunque, si dovesse applicare l'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997; con il secondo ha denunciato violazione di legge, lamentando che la CTR avesse escluso la responsabilità solidale della conferitaria per i debiti fiscali della conferente, nonostante il conferimento di ramo d'azienda e l'espressa assunzione di responsabilità verso l'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse né apparente né contraddittoria, poiché il giudice di merito aveva effettivamente preso posizione sia sull'esistenza di un accollo negoziale sia sull'inapplicabilità, a quella specifica fattispecie, della disciplina della cessione d'azienda. Ha invece accolto il secondo motivo nei limiti in cui denunciava la mancata applicazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997: la Corte ha affermato che tale disciplina si applica anche al conferimento di ramo d'azienda e comporta la responsabilità solidale e sussidiaria del conferitario, entro i limiti di legge e con beneficium excussionis del cedente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi affermati, provvedendo anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base del controllo automatizzato della dichiarazione da cui è scaturita la cartella
richiamato per definire l'accollo del debito, come accordo tra debitore e terzo che assume il debito altrui
art. 11, comma 1, d.l. n. 151 del 1991
ritenuto applicabile solo alle ipotesi di solidarietà tributaria, non all'accollo volontario del debito
art. 8 stat. contrib.
richiamato per ribadire che l'accollo del debito d'imposta non libera il contribuente originario, ma non rende l'accollante soggetto passivo del tributo
art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997
ritenuto applicabile anche al conferimento di ramo d'azienda; introduce responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario/conferitario per debiti e sanzioni fiscali del cedente entro i limiti di legge
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo sulla motivazione apparente della sentenza tributaria
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge
art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato dalla controricorrente per eccepire l'inammissibilità del ricorso, ma l'eccezione è stata disattesa
richiamato dalla controricorrente per difetto di autosufficienza, eccezione respinta
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato quale base della cassazione con rinvio
richiamato per la regolazione delle spese e per il rinvio
art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la disciplina delle spese nel giudizio tributario di rinvio
art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato per affermare che l'avviso di accertamento si notifica al contribuente e non agli altri soggetti obbligati a titolo diverso
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere l'iter logico della decisione; non basta la concisione o l'eventuale non condivisibilità dell'argomentazione.
- Nel ricorso per cassazione, l'inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c. va valutata motivo per motivo e non può essere usata come mero filtro di merito; va respinta quando il ricorso solleva anche questioni non coperte in modo chiaro da orientamento consolidato rispetto alla decisione impugnata.
- Il conferimento di un ramo d'azienda rientra nell'ambito applicativo dell'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997, che configura una responsabilità solidale e sussidiaria del cessionario/conferitario per i debiti fiscali del cedente, entro i limiti di valore e di periodo stabiliti dalla norma.
- In caso di cessione o conferimento di ramo d'azienda, l'avviso di accertamento relativo alle imposte e sanzioni riferibili al cedente va notificato al soggetto passivo d'imposta; il cessionario risponde per legge in via sussidiaria, ma non diventa per ciò solo destinatario necessario dell'atto impositivo.
- La violazione del beneficium excussionis non determina, di per sé, la nullità della cartella di pagamento; la relativa doglianza attiene a una distinta causa petendi e deve essere dedotta nel perimetro dell'esecuzione.
- L'accollo del debito d'imposta non trasforma l'accollante in soggetto passivo del tributo e non consente all'Amministrazione finanziaria di esercitare nei suoi confronti i poteri di accertamento ed esazione riservati al contribuente per legge.
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