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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24304/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame avverso la misura cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: (i) la "contestazione a catena" e la retrodatazione delle misure (effetto liberatorio per decorrenza dei termini), sostenendo che le odierne imputazioni fossero legate a procedimenti pendenti a Messina; (ii) la sussistenza della partecipazione di Familiari all'associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti (difendendosi come mero fornitore); (iii) la qualificazione dei reati con l'aggravante ex art.416-bis,1 c.p. (finanziamento/rafforzamento di cosca Borghetto-Latella); (iv) l'insussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva), dato che l'operatività dell'indagato sarebbe cessata da anni.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati e in parte generici. La Corte ha ritenuto: a) impropria la deduzione sulla retrodatazione nel rito del riesame quando non sia dimostrato che i termini fossero già scaduti al momento dell'adozione dell'ordinanza impugnata (la questione dell'inefficacia per decorrenza termini va proposta con istanza ex art.306 c.p.p. e, in caso di rigetto, in appello ex art.310 c.p.p.); b) infondate le critiche sulla partecipazione all'associazione e sull'aggravante mafiosa, in quanto l'ordinanza di riesame ha motivato adeguatamente sulla base di quantitativi rilevanti, rapporti stabili, uso di comunicazioni criptate e dichiarazioni di collaboratori; c) fondate le esigenze cautelari in ragione del ruolo qualificato dell'indagato (strumenti specializzati, contatti di alto livello, disponibilità di ingenti partite di stupefacente). Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; copia del provvedimento è stata trasmessa al direttore dell'istituto di custodia per l'iscrizione nella cartella personale del detenuto ex art.94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale alla richiesta di trattazione orale; la Corte ha rilevato l'ammissione e la validità della trattazione orale richiesta nei termini di legge.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (convertito)

    art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137

    Norme sui termini e sulla trattazione orale reiterate per richiamo procedurale (richieste di trattazione orale ammesse).

  • art. 5-duodecies, d.l. 31 ottobre 2022, n.162 (convertito)

    art. 5-duodecies d.l. 31/10/2022 n.162

    Ulteriore richiamo normativo relativo alla proroga delle disposizioni emergenziali sopra citate; uso meramente contestuale/procedurale.

  • art. 17, d.l. 22 giugno 2023, n.75 (convertito)

    art. 17 d.l. 22/06/2023 n.75

    Richiamo normativo sulla disciplina temporale della trattazione orale; non incide sulla decisione di merito.

  • art. 297, comma 3, c.p.p.

    Norma evocata dal ricorrente con riferimento all'"effetto a catena" tra procedimenti; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che disciplina la retrodatazione dei termini e ha escluso la sussistenza dei presupposti per applicare l'art.297 nel caso concreto.

  • art. 416-bis, comma 1, c.p.

    La Corte ha ritenuto configurabile l'aggravante "mafiosa" sulla base degli elementi probatori (consistenze quantitativi, finalità di consolidamento territoriale e finanziamento della cosca).

  • art. 306 c.p.p.

    Indicata come la via procedurale corretta per chiedere la scarcerazione per decorrenza dei termini (istante al giudice per le indagini preliminari), quando la questione riguarda l'efficacia del titolo custodiale.

  • art. 310 c.p.p.

    Richiamato quale rimedio successivo (appello al tribunale) in caso di rigetto dell'istanza ex art.306; la Corte ha evidenziato l'errore di prospettiva del ricorrente nel dedurre la questione nel ricorso di riesame.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni per il ricorso infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e dell'ammenda.

  • art. 94, commi 1-bis e 1-ter disp. att. c.p.p.

    art. 94, commi 1-bis e 1-ter disp. att. c.p.p.

    Disposizioni applicative relative all'iscrizione del provvedimento nella cartella personale del detenuto; prevista la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto di custodia.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame non è la sede ordinaria per ottenere la declaratoria di inefficacia di un titolo custodiale per decorrenza dei termini a meno che non sia dimostrato che, per effetto della retrodatazione, i termini fossero già scaduti al momento dell'adozione dell'ordinanza impugnata; in caso contrario la questione va proposta con istanza ex art.306 c.p.p. e poi, se necessario, in appello ex art.310 c.p.p.
  • Per valutare la partecipazione a un'associazione per delinquere nel settore del narcotraffico la giurisprudenza prende in considerazione elementi concreti e compositi: quantitativi gestiti, valore commerciale, stabilità e durata (anche se breve ma intensa) dei rapporti, uso di strumenti criptati, ruoli fiduciari e dichiarazioni di collaboratori; la semplice qualificazione come "fornitore" può non essere sufficiente a escludere la partecipazione associativa.
  • L'aggravante 'mafiosa' (art.416-bis) richiede una valutazione sul fine di rafforzamento o finanziamento dell'organizzazione: traffici di grande entità e gestione continuativa possono giustificare l'applicazione dell'aggravante se fondati su elementi che mostrino mira al consolidamento territoriale della consorteria.
  • Le esigenze cautelari (pericolo di recidiva o di permanenza della capacità criminosa) possono essere desunte anche da strumenti e modalità organizzative (es. cripto-telefoni, contatti di alto livello, disponibilità di grosse partite di stupefacente) e non sono smentite automaticamente dalla mera affermazione di una presunta cessazione dell'attività in anni precedenti.
  • I motivi di ricorso devono essere articolati con specificità e confrontarsi puntualmente con la motivazione dell'ordinanza impugnata: ragioni generiche o ripetitive rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza.

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