Cassazione Civile, Ordinanza n. 37016/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce dal silenzio serbato dal Comune su una domanda di rimborso dell’IMU relativa al 2013, che il contribuente ha impugnato come silenzio-rifiuto. In primo grado il ricorso contro il silenzio diniego è stato respinto, così come l’appello. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia sull’eccezione di incostituzionalità della disciplina istitutiva dell’IMU e, in subordine, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per la pretesa violazione dell’art. 77 Cost. e dell’art. 4 dello Statuto del contribuente, sostenendo l’illegittimità dell’entrata in vigore anticipata dell’imposta tramite decreto-legge; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 11 L. n. 212/2000 e 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, contestando che il silenzio dell’ente potesse essere qualificato come silenzio-diniego e quindi soggetto alla disciplina processuale applicata dalla CTR.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui era costruito come omessa pronuncia su una questione di legittimità costituzionale, osservando che tale questione non può essere oggetto di autonoma domanda nel giudizio di cassazione; ha comunque ritenuto infondate le censure costituzionali sull’IMU, ribadendo la legittimità del tributo sotto il profilo dell’indice di capacità contributiva e l’inidoneità dello Statuto del contribuente, quale legge ordinaria, a limitare l’art. 77 Cost. Ha poi respinto il secondo motivo, chiarendo che l’art. 11 L. n. 212/2000 riguarda l’interpello e non il rimborso, e che, in caso di domanda di restituzione non evasa, opera la disciplina del rifiuto tacito di cui all’art. 19, comma 1, lett. g), e all’art. 21 d.lgs. n. 546/1992: il diritto alla restituzione si prescrive dal momento in cui il silenzio-rifiuto si forma, cioè allo spirare dei 90 giorni dalla domanda. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Comune; dichiarato altresì dovuto l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 77 Cost.
La disposizione costituzionale non è violata dall’istituzione dell’IMU tramite decreto-legge; lo Statuto del contribuente non può comprimere il potere normativo riconosciuto dalla Costituzione.
"non si può disporre con decreto legge l’istituzione di nuovi tributi né prevedere l’applicazione di tributi esistenti ad altre categorie"
La norma è stata letta come legge ordinaria subordinata alla Costituzione; non impedisce, di per sé, l’entrata in vigore della disciplina IMU mediante decreto-legge.
Riguarda esclusivamente l’interpello del contribuente e non la domanda di rimborso di un tributo.
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992
Il ricorso è proponibile contro il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi non dovuti.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
"il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato"
La regola del termine di 60 giorni riguarda l’impugnazione di un atto espresso, non il silenzio-rifiuto sulla domanda di rimborso.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
"il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione ... può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ... e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto"
Nel caso di silenzio-rifiuto, il termine processuale decorre dopo 90 giorni dalla domanda e la tutela resta esperibile fino alla prescrizione del diritto alla restituzione.
Il diritto alla restituzione, in mancanza di un diniego espresso, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
La prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso di silenzio-rifiuto ciò avviene dopo la formazione del rifiuto tacito.
art. 47 Cost.
La tutela del risparmio non impedisce al legislatore di emanare norme fiscali che disciplinino il gettito delle entrate, salvo una vera compromissione del principio costituzionale, qui esclusa.
art. 42 Cost.
La tassazione di un bene immobile, sorretta da un concreto presupposto impositivo e da un indice di capacità contributiva, non integra di per sé una violazione del diritto di proprietà.
art. 53 Cost.
La rendita catastale e il possesso di immobili costituiscono un ragionevole indice di capacità contributiva idoneo a giustificare il prelievo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La questione di legittimità costituzionale non costituisce, di regola, un autonomo capo di domanda impugnabile per omessa pronuncia in cassazione quando è solo strumentale alla decisione sulla pretesa principale.
- Le censure di incostituzionalità che investono in blocco l’intero complesso normativo, senza individuare la specifica disposizione sospettata di illegittimità, sono inammissibili.
- Ai fini tributari, il possesso di un immobile munito di rendita catastale è un indice ragionevole di capacità contributiva e può legittimare il prelievo fiscale senza violare, di per sé, gli artt. 3, 42 e 53 Cost.
- Lo Statuto del contribuente, essendo legge ordinaria, non può essere interpretato come limite gerarchicamente superiore all’art. 77 Cost. né impedire l’adozione di decreti-legge in materia fiscale.
- Nel processo tributario, la domanda di rimborso di un tributo non dovuto, se non seguita da risposta dell’amministrazione, dà luogo al rifiuto tacito impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992.
- Per il silenzio-rifiuto in materia di restituzione di tributi, il termine rilevante non è quello di 60 giorni proprio dell’atto espresso, ma quello ancorato alla formazione del rifiuto tacito e alla prescrizione del diritto alla restituzione.
- La prescrizione del diritto alla restituzione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e quindi, nel caso di silenzio dell’ente, solo dopo lo spirare dei 90 giorni previsti per la formazione del rifiuto tacito.
- Non sussiste un obbligo generalizzato dell’amministrazione finanziaria di pronunciarsi sulle istanze di autotutela o di rimborso tale da creare, in capo al contribuente, un diritto alla decisione espressa autonomamente azionabile.
- La tutela giurisdizionale del contribuente resta affidata ai rimedi tipici avverso l’atto impositivo o il diniego di rimborso; l’assenza di una risposta sull’autotutela non determina di per sé un vuoto di tutela costituzionalmente rilevante.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36894/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36895/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36896/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36897/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36899/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36900/2022 del 16/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →