Cassazione Civile, Sentenza n. 2550/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di 36 intimazioni di pagamento da parte di GanDellini per mancata o irregolare notifica delle cartelle esattoriali e vizi delle intimazioni (difetto di motivazione, sottoscrizione, indicazione dei termini, mancata allegazione delle cartelle). Equitalia aveva eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione per le intimazioni relative a crediti previdenziali e, in appello, aveva prodotto estratti di ruolo e relative relata di notifica per alcune intimazioni aventi natura tributaria, sostenendo che tali documenti dimostrano la regolarità della notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia su due punti principali: (1) la CTR non aveva correttamente verificato, anche alla luce degli estratti di ruolo prodotti, quali intimazioni attengano a crediti tributari e quali a crediti previdenziali, sicché doveva escludersi la giurisdizione tributaria solo per le intimazioni relative a crediti previdenziali; (2) la Corte ha ribadito che la prova della notifica della cartella esattoriale può essere fornita mediante estratto di ruolo e relata di notifica (o avviso di ricevimento), non essendo necessaria la produzione dell'originale della cartella. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e rinviata al giudice di merito per un nuovo esame limitato alle intimazioni afferenti a cartelle per debiti tributari, con regolazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n.546/1992, artt. 2 e 19
Definisce la giurisdizione del giudice tributario: limitata ai crediti di natura tributaria; la Corte ha richiamato l'obbligo di verificare la natura del credito per accertare la giurisdizione
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
Norma di cassazione invocata per vizio di diritto nella decisione impugnata; utilizzata per censurare la mancata verifica della giurisdizione e la errata applicazione delle regole probatorie
Cod. Civ., artt. 2697, 2714, 2718
Richiamati in ordine al riparto dell'onere della prova e ai mezzi idonei a dimostrare la notifica; la Corte interpreta che l'estratto di ruolo e la relata sono idonei a provare la notifica della cartella
Secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte, ai fini della prova della notifica della cartella non è necessaria la produzione dell'originale della cartella; è sufficiente l'avviso di ricevimento o la matrice/estratto di ruolo con la relata di notifica
Riferita la presunzione di conoscenza dei documenti per il destinatario una volta che siano stati recapitati, superabile solo se il destinatario dimostra l'impossibilità non colposa di prenderne cognizione
Massime di principio
- La giurisdizione del giudice tributario riguarda solo i crediti di natura tributaria: il giudice deve verificare, anche dagli estratti di ruolo, la natura della pretesa prima di decidere sulla competenza.
- La prova della regolare notifica della cartella esattoriale può essere fornita mediante estratto di ruolo (matrice) e relata di notifica o avviso di ricevimento; non è sempre necessario produrre l'originale della cartella.
- L'onere della prova della corretta notifica spetta all'agente della riscossione: in mancanza di prova certa il giudice può dichiarare la nullità degli atti consequenziali.
- Sussiste una presunzione di conoscenza per i documenti una volta recapitati (art. 1335 c.c.), che il contribuente può contrastare solo dimostrando l'impossibilità non colposa di prenderne cognizione.
- Se in una massa di intimazioni alcune riguardano crediti non tributari (es. previdenziali), il giudice deve individuare quali atti sono di competenza del giudice tributario e quali del giudice ordinario e limitare l'esame di merito di conseguenza.
- In caso di cassazione per vizi istruttori o di giurisdizione, il giudice di merito è tenuto a riesaminare le questioni indicate dalla Corte di Cassazione e a regolare le spese processuali in base all'esito del nuovo esame.
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