Cassazione Civile, Ordinanza n. 21347/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato la legittimità di un avviso di accertamento IRPEF e sanzioni. Con il primo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'atto era sottoscritto da un dipendente in forza di una delega di firma ritenuta invalida perché contenuta in un ordine di servizio privo del nominativo del delegato, privo di adeguata motivazione e senza termine di efficacia. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, ribadendo che non poteva equipararsi a valida delega di firma un ordine di servizio che indicasse solo la qualifica del funzionario e non il nome del soggetto autorizzato alla sottoscrizione. L'Agenzia delle Entrate non ha svolto controricorso, limitandosi a eventuale discussione orale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati congiuntamente i due motivi, richiamando e ribadendo il proprio orientamento secondo cui la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. n. 600/1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni. Ne consegue che non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato, né la durata della delega, né una specifica motivazione, essendo sufficiente un ordine di servizio che individui il funzionario mediante la qualifica rivestita e consenta ex post la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. La sentenza della CTR è stata quindi confermata. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'Agenzia con controricorso.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere delegata dal dirigente con una delega di firma; per la sua validità non sono richiesti nominativo del delegato, durata o specifica motivazione, se l'ordine di servizio consente di identificare la qualifica del funzionario incaricato e di verificare successivamente il potere esercitato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per la violazione di legge relativa alla ritenuta validità della delega di sottoscrizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il vizio dedotto per omesso esame di un fatto decisivo relativo alla presunta assenza di valida delega.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
La disciplina della delega di funzioni non si applica alla delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento tributario ha natura di delega di firma e non di delega di funzioni: l'atto resta imputabile all'organo delegante e costituisce un decentramento interno privo di autonoma rilevanza esterna.
- Per la validità della delega di firma dell'avviso di accertamento non è necessaria l'indicazione nominativa del funzionario delegato, essendo sufficiente che l'ordine di servizio identifichi il destinatario della delega tramite la qualifica rivestita e consenta la verifica successiva del potere di sottoscrizione.
- Alla delega di firma dell'avviso di accertamento non si applicano i requisiti propri della delega di funzioni, sicché non sono richiesti né un termine di efficacia né una specifica motivazione dell'atto organizzativo interno.
- Il vizio di motivazione o di omesso esame non è configurabile quando la questione decisiva sia stata risolta dal giudice di merito in conformità a principi di diritto consolidati e il fatto dedotto non incida sulla validità giuridica della delega nei termini pretesi dal ricorrente.
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