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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34336/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (riscossione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento deducendo, tra l'altro, difetto di motivazione, mancata notifica delle cartelle presupposte e prescrizione quinquennale dei crediti iscritti a ruolo. I giudici di merito avevano ritenuto in parte prescritte alcune somme, in particolare quelle riferite a una cartella del 2007 relativa a IVA, IRPEG e IRAP, almeno per interessi e sanzioni. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, 50 d.P.R. 602/1973 e 2943, 2945, 2946 e 2948 n. 4 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente dichiarato prescritti interessi e sanzioni sulla base del solo decorso del tempo tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione intermedia, senza considerare che la notifica dell'intimazione del 15 giugno 2016 aveva cristallizzato l'intero credito non impugnato e che, inoltre, la disciplina emergenziale Covid aveva sospeso e prorogato i termini di prescrizione e decadenza rilevanti per la riscossione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'agente della riscossione e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice d'appello. Ha ritenuto fondato il motivo, pur correggendone parzialmente la motivazione, osservando che l'intimazione di pagamento, ove non impugnata nei termini, cristallizza la pretesa e preclude di eccepire la prescrizione maturata anteriormente alla sua scadenza; inoltre, ha rilevato che la decorrenza della prescrizione quinquennale per interessi e sanzioni, ripresa dalla notifica dell'intimazione intermedia del 15 giugno 2016, era incisa dalla sospensione e proroga dei termini derivanti dalla normativa emergenziale Covid-19 (art. 68 d.l. 18/2020 e art. 12 d.lgs. 159/2015). La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L'intimazione di pagamento, equiparabile all'avviso di mora, rientra tra gli atti impugnabili; se non impugnata nei termini, consolida la pretesa e impedisce di far valere la prescrizione già maturata prima della scadenza del termine decadenziale.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come norma processuale nel motivo di ricorso, in relazione ai termini di impugnazione degli atti della riscossione.

  • art. 50 d.P.R. 602/1973

    L'intimazione di pagamento è l'atto rilevante nella procedura esecutiva/riscossiva, assimilabile all'avviso di mora ai fini dell'impugnabilità.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato per il tema dell'interruzione della prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato per gli effetti dell'interruzione della prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato per la prescrizione ordinaria, in contrapposizione alla prescrizione quinquennale dei crediti in esame.

  • art. 2948 n. 4 c.c.

    La Corte ribadisce che interessi e sanzioni si prescrivono in cinque anni.

  • art. 68, comma 1, d.l. 18/2020

    Ha sospeso, per il periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021, i termini dei versamenti relativi a cartelle e avvisi della riscossione; il richiamo all'art. 12 d.lgs. 159/2015 comporta anche effetti su prescrizione e decadenza.

  • art. 12, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 159/2015

    La sospensione dei termini di versamento comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per attività amministrative e riscossive; per gli atti in scadenza nell'anno della sospensione opera la proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione; è inoltre prevista l'inibizione della notifica delle cartelle nel periodo sospeso.

  • art. 68, comma 4-bis, lett. d), d.l. 18/2020

    Richiamato per il riequilibrio sistematico derivante dalla disciplina emergenziale delle scadenze della riscossione.

Massime di principio

  • L'intimazione di pagamento rientra tra gli atti tassativamente impugnabili nel processo tributario e, se non tempestivamente contestata, consolida la pretesa iscritta a ruolo, impedendo di opporre prescrizioni già maturate prima della scadenza del termine per impugnarla.
  • Per i crediti iscritti a ruolo aventi a oggetto interessi e sanzioni, il termine di prescrizione è quinquennale.
  • Quando un atto della riscossione è preceduto da una precedente intimazione non impugnata, la prescrizione successiva va calcolata dalla notifica di tale atto intermedio, salvo gli effetti sospensivi o prorogatori previsti da norme speciali.
  • La disciplina emergenziale Covid-19, mediante il combinato disposto dell'art. 68 d.l. 18/2020 e dell'art. 12 d.lgs. 159/2015, non si limita a sospendere i versamenti, ma incide anche sui termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione, con proroga ulteriore per gli atti in scadenza nel periodo considerato.
  • Nel valutare la prescrizione in materia di riscossione, il giudice deve verificare non solo il decorso del tempo tra gli atti, ma anche la corretta applicazione delle sospensioni e proroghe normative eventualmente intervenute.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneDecadenzaGiudicatoOnere della prova

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