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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17385/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente, già dirigente dell'ENEL e iscritto a un fondo di previdenza complementare aziendale in epoca anteriore al 28 aprile 1993, aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF trattenuta e versata dal sostituto d'imposta sulla somma erogata a titolo di capitalizzazione della pensione complementare di reversibilità, assumendo che una parte di tale somma dovesse essere tassata con l'aliquota del 12,5% prevista per il rendimento dei contributi investiti. Dopo un primo giudizio favorevole al contribuente e un precedente intervento di cassazione con rinvio, la Corte tributaria di rinvio ha nuovamente accolto la pretesa restitutoria, riconoscendo il rimborso per euro 199.404,15 oltre interessi. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 394 c.p.c. e 63 d.lgs. 546/1992, perché il giudice di rinvio avrebbe deciso in difformità dal vincolo derivante dall'ordinanza rescindente; (2) violazione dell'art. 2697 c.c., per mancato rispetto dell'onere della prova gravante sul contribuente in ordine alla dimostrazione dell'effettivo rendimento da investimento; (3) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza (art. 36, comma 2, n. 2, d.lgs. 546/1992, art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 111 Cost.).

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che il giudice di rinvio non si fosse attenuto al principio di diritto già enunciato nella precedente ordinanza di cassazione, poiché aveva riconosciuto il rimborso senza verificare se e in quale misura le somme contestate derivassero da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato. Richiamando il principio secondo cui il contribuente, quale attore sostanziale del rimborso, deve provare: l'impiego del capitale sul mercato da parte del fondo, il rendimento di gestione conseguito e i criteri di attribuzione delle plusvalenze alle singole quote, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese di legittimità a carico del controricorrente, in quanto soccombente.

Norme richiamate

  • art. 394 c.p.c.

    Richiamato come parametro del vincolo del giudice di rinvio rispetto alla decisione rescindente; la sua violazione è stata dedotta dall'Agenzia e riconosciuta dalla Corte in sostanza sotto il profilo della non conformità al principio di diritto già fissato.

  • art. 63 d.lgs. 546/1992

    Richiamato insieme all'art. 394 c.p.c. quale disciplina del giudizio di rinvio nel processo tributario.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente, attore sostanziale della pretesa.

  • art. 36, comma 2, n. 2, d.lgs. 546/1992

    Norma evocata come parametro del vizio di motivazione dedotto nel ricorso.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Norma evocata come parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Norma evocata come parametro della motivazione della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per affermare la vincolatività del principio di diritto enunciato in sede rescindente e per giustificare la decisione nel merito senza rinvio ulteriore, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a)

    Disciplina della tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni dei fondi previdenziali integrativi per la parte maturata fino al 31 dicembre 2000.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17

    Richiamato congiuntamente all'art. 16 per la tassazione separata della sorte capitale.

  • L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6

    Prevede la ritenuta del 12,5% sulle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento, ove sia provato che derivino da effettivo investimento sul mercato.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Individuato come discrimine temporale: per gli iscritti in epoca anteriore alla sua entrata in vigore opera il regime fiscale elaborato dalla giurisprudenza per le prestazioni dei fondi previdenziali integrativi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è tenuto ad attenersi al principio di diritto fissato dalla Corte di cassazione; la decisione che si discosti dai criteri e dai presupposti fattuali indicati nella pronuncia rescindente viola il vincolo derivante dalla cassazione con rinvio.
  • In tema di prestazioni erogate in capitale da fondi previdenziali complementari aziendali, il trattamento fiscale favorevole al 12,5% riguarda solo il rendimento effettivo derivante da investimenti sul mercato del capitale accantonato, mentre la restante parte della prestazione resta soggetta al regime ordinario di tassazione separata, almeno per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
  • Chi agisce per il rimborso di imposte trattenute sulla prestazione previdenziale complementare è attore in senso sostanziale e deve provare integralmente i fatti costitutivi della pretesa, compresa l'effettiva esistenza del rendimento di gestione, il suo ammontare e i criteri di allocazione alle posizioni individuali.
  • La prova del rendimento non può essere assolta con mere affermazioni o con conteggi privi di specificazione sui criteri di quantificazione, se non consentono di verificare che si tratti davvero di plusvalenze da investimento del fondo sul mercato.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, rigettando l'originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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