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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23369/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio in cui un lavoratore aveva ottenuto, in precedenza, una pronuncia di condanna generica al pagamento delle differenze retributive tra l'inquadramento nella categoria BS e quello nella categoria C. Sulla base di tale precedente, il lavoratore aveva poi ottenuto un decreto ingiuntivo per la quantificazione delle somme dovute. L'azienda datrice di lavoro aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma sia il Tribunale sia la Corte d'appello avevano rigettato l'opposizione, ritenendo che sulla base di un precedente giudicato fosse già preclusa una diversa ricostruzione del criterio di calcolo, ossia la tesi secondo cui il quantum dovesse essere determinato in base agli importi effettivamente percepiti e non in base ai minimi tabellari. Nel ricorso per cassazione l'azienda ha dedotto: 1) violazione del giudicato e delle norme sulla condanna generica, sostenendo che la precedente sentenza, essendo generica, non avrebbe precluso la successiva verifica del quantum; 2) violazione delle norme processuali per omessa pronuncia su un motivo di appello relativo al medesimo tema; 3) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto collettivo e dell'art. 36 Cost., assumendo che la clausola contrattuale applicabile disciplinasse solo la legittima attribuzione di mansioni superiori e non un'attribuzione di fatto; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la condanna generica non impedisse di valutare nel giudizio successivo quanto già corrisposto in concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto assorbenti le ragioni fondate sul giudicato formatosi sulla precedente sentenza: pur trattandosi di una pronuncia originariamente resa in forma generica, essa aveva già affermato espressamente che eventuali importi diversi dai minimi tabellari avrebbero dovuto essere allegati e provati tempestivamente dalla parte datoriale. Ne consegue che tale profilo non poteva essere rimesso in discussione nel successivo giudizio di quantificazione, restando preclusa una diversa base di calcolo delle differenze retributive. La Corte ha quindi escluso che fosse decisivo il tema della natura generica della condanna, poiché il giudicato aveva già definito in modo preclusivo anche il criterio di determinazione delle somme. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il lavoratore è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che il giudicato non avrebbe coperto la quantificazione del quantum debeatur; la Corte, però, ha ritenuto che il giudicato formatosi sulla precedente decisione precludesse anche la diversa ricostruzione del criterio di calcolo.

  • art. 278 c.p.c.

    invocato per sostenere la natura di condanna generica della precedente sentenza e la conseguente possibilità di una successiva quantificazione; la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomento, perché la precedente decisione aveva già definito un profilo preclusivo del criterio di calcolo.

  • art. 324 c.p.c.

    citato in relazione all'efficacia del giudicato interno/formale; la Corte ha valorizzato il giudicato già formatosi su un punto decisivo della controversia.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia sul motivo d'appello; il motivo è stato disatteso insieme agli altri, in quanto assorbito dalla rilevanza preclusiva del giudicato.

  • art. 342 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo in relazione ai requisiti dell'appello; la Corte non ha accolto la censura perché il tema risultava assorbito.

  • art. 352 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per l'omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza.

  • art. 36 Cost.

    richiamato nel terzo motivo in relazione al diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente; la Corte non ha esaminato nel merito il tema perché assorbito dal giudicato.

  • art. 1362 c.c.

    citato per l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte ha ritenuto superfluo affrontare il profilo interpretativo per effetto del giudicato.

  • art. 1363 c.c.

    citato per l'interpretazione sistematica del contratto collettivo; tema assorbito.

  • art. 1364 c.c.

    citato per l'interpretazione del contratto collettivo; tema assorbito.

  • art. 1365 c.c.

    citato per l'interpretazione del contratto collettivo; tema assorbito.

  • art. 1371 c.c.

    citato per l'interpretazione del contratto collettivo; tema assorbito.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alle mansioni superiori; la Corte non ha affrontato il merito per la preclusione derivante dal giudicato.

  • art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    citato nel terzo motivo in materia di impiego pubblico contrattualizzato; la questione è stata ritenuta assorbita.

  • art. 28 CCNL 7 aprile 1999

    richiamato come norma collettiva di riferimento per il calcolo delle differenze retributive; la Corte ha ritenuto che, per effetto del giudicato, il criterio di calcolo fosse già definito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    invocato per il motivo di violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    invocato per l'omesso esame di fatto decisivo; la censura è stata disattesa perché il profilo era coperto da giudicato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La condanna generica non esclude, di per sé, che la precedente decisione abbia già risolto in modo preclusivo uno o più profili del criterio di liquidazione del credito; se tali profili risultano espressamente decisi, essi non possono essere rimessi in discussione nel successivo giudizio di quantificazione.
  • Ai fini del giudicato, occorre distinguere tra la mera genericità della statuizione sul quantum e l'eventuale affermazione, contenuta nella motivazione o nel dispositivo sostanziale della decisione, circa la base di calcolo da adottare: su quest'ultima si forma preclusione sostanziale.
  • Quando una precedente sentenza ha ritenuto che una diversa base di computo sarebbe stata ammissibile solo se tempestivamente allegata e provata dalla parte interessata, la mancata deduzione/prova in quel giudizio impedisce di riproporre successivamente la diversa ricostruzione.
  • Le censure di violazione di legge, omessa pronuncia ed omesso esame di fatti decisivi sono inammissibilmente o infondatamente formulate se non si confrontano con la ratio decisiva della sentenza impugnata, ossia con l'effetto preclusivo del giudicato già formatosi.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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