Cassazione Civile, Ordinanza n. 25124/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2015, con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, per il disconoscimento di costi ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. In appello la CTR aveva accolto solo parzialmente il gravame, ritenendo provata l'inesistenza oggettiva delle forniture provenienti da un determinato fornitore sulla base di plurimi indizi (assenza di dipendenti, operazioni imponibili sostanzialmente inesistenti, chiusura della partita IVA, mancati versamenti di imposte e contributi, incongruenze emerse dallo spesometro). Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, cumulativamente, violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 109 TUIR e dell'art. 62 d.lgs. n. 546/1992, oltre a omessa o insufficiente motivazione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse l'effettiva esecuzione delle opere di ristrutturazione e che l'Ufficio non avesse provato l'inesistenza delle prestazioni contestate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure relative all'omessa o insufficiente motivazione e all'omesso esame di fatto decisivo; ha comunque ritenuto infondato il motivo nella parte in cui denunciava la violazione di legge sull'onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti. Ha affermato che l'omesso esame di elementi istruttori non equivale a omesso esame di un fatto decisivo e che, nella materia delle operazioni inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, mentre incombe sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei costi. Poiché la CTR aveva motivato in modo coerente sulla base di indizi gravi e univoci circa l'inesistenza del fornitore e delle operazioni, il ricorso è stato respinto. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso è stato evocato insieme ad altri vizi ma non è stato ritenuto fondato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato richiamato come parametro del vizio processuale, ma la Corte non ha ravvisato nullità della motivazione o del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il novellato vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la sufficienza della motivazione né l'omesso esame di singoli elementi istruttori.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, ma non è stata ravvisata violazione.
art. 109, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dalla ricorrente in relazione alla deducibilità dei costi; la Corte ha ribadito che la deduzione presuppone la prova dell'effettività dell'operazione.
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure processuali, senza accoglimento.
la presenza di una c.d. doppia conforme rende inammissibile la doglianza di omesso esame di fatti decisivi nei limiti previsti dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
impone, nei casi previsti, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più censurabili la mera insufficienza della motivazione o l'omesso esame di singoli elementi probatori.
- In presenza di doppia conforme, la deduzione dell'omesso esame di fatti decisivi incontra un ulteriore limite di ammissibilità, coerente con la preclusione prevista dall'art. 348-ter c.p.c.
- In materia di IVA e di deducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e indizi gravi, precisi e concordanti.
- Una volta forniti dall'Ufficio elementi indiziari idonei a far ritenere fittizia l'operazione, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza della prestazione o della cessione contestata per ottenere la detrazione IVA o la deduzione del costo.
- La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non bastano, da soli, a dimostrare l'effettività di operazioni contestate come oggettivamente inesistenti.
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