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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25124/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2015, con cui erano stati recuperati a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori, per il disconoscimento di costi ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. In appello la CTR aveva accolto solo parzialmente il gravame, ritenendo provata l'inesistenza oggettiva delle forniture provenienti da un determinato fornitore sulla base di plurimi indizi (assenza di dipendenti, operazioni imponibili sostanzialmente inesistenti, chiusura della partita IVA, mancati versamenti di imposte e contributi, incongruenze emerse dallo spesometro). Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, cumulativamente, violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 109 TUIR e dell'art. 62 d.lgs. n. 546/1992, oltre a omessa o insufficiente motivazione e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrasse l'effettiva esecuzione delle opere di ristrutturazione e che l'Ufficio non avesse provato l'inesistenza delle prestazioni contestate.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili le censure relative all'omessa o insufficiente motivazione e all'omesso esame di fatto decisivo; ha comunque ritenuto infondato il motivo nella parte in cui denunciava la violazione di legge sull'onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti. Ha affermato che l'omesso esame di elementi istruttori non equivale a omesso esame di un fatto decisivo e che, nella materia delle operazioni inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, mentre incombe sul contribuente la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei costi. Poiché la CTR aveva motivato in modo coerente sulla base di indizi gravi e univoci circa l'inesistenza del fornitore e delle operazioni, il ricorso è stato respinto. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono più censurabili la mera insufficienza della motivazione o l'omesso esame di singoli elementi probatori.
  • In presenza di doppia conforme, la deduzione dell'omesso esame di fatti decisivi incontra un ulteriore limite di ammissibilità, coerente con la preclusione prevista dall'art. 348-ter c.p.c.
  • In materia di IVA e di deducibilità dei costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere l'onere probatorio anche mediante presunzioni semplici e indizi gravi, precisi e concordanti.
  • Una volta forniti dall'Ufficio elementi indiziari idonei a far ritenere fittizia l'operazione, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza della prestazione o della cessione contestata per ottenere la detrazione IVA o la deduzione del costo.
  • La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non bastano, da soli, a dimostrare l'effettività di operazioni contestate come oggettivamente inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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