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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20425/2020 del 28/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava un avviso di contestazione per l'introduzione nel territorio italiano di un'autovettura senza le prescritte formalità doganali, con irrogazione di sanzioni pecuniarie e confisca del mezzo. In cassazione deduceva: (i) violazione dell'art. 53 d.lgs. n.546/1992 e dell'art. 12 disp. prel. c.c. per omissione nell'intestazione del giudice adito (presunta inammissibilità dell'appello dell'Amministrazione); (ii) carenza di motivazione dell'atto sanzionatorio e quindi omessa valutazione dell'obbligo motivazionale; (iii) violazione dell'art. 111 Cost., art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per mancata motivazione del rigetto dell'appello incidentale, con specifica censura sulla carenza di indicazione delle prove nell'atto impugnato circa la responsabilità del contribuente.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omessa indicazione del giudice nell'intestazione sia mera irregolarità, sanata dal fatto che la parte avversaria si era costituita regolarmente e aveva articolato le proprie difese (ivi compreso appello incidentale). Il secondo e il terzo motivo sono stati considerati inammissibili perché, nella sostanza, miravano a una nuova valutazione di fatto della motivazione dell'atto impugnato — materia non sindacabile in cassazione se volta a rinnovare il giudizio di merito — e, comunque, manifestamente infondati: la sentenza di merito conteneva una motivazione, seppur sintetica, sul rigetto dell'appello incidentale. Sono state altresì liquidate le spese a carico del ricorrente per complessivi euro 2.900,00 oltre spese anticipate e accessori, e dato atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (contributo unificato aggiuntivo).

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    art. 53 d.lgs. n.546/1992

    L'omessa indicazione nell'intestazione del giudice adito è considerata mera irregolarità quando dal complesso dell'atto sia comunque agevole individuare il giudice e la parte avversaria si sia costituita regolarmente; in tal caso l'irregolarità è sanata.

  • disp. prel. c.c., art. 12, comma 1

    art. 12, comma 1, disp. prel. c.c.

    Richiama le regole formali di indicazione delle parti e dell'autorità; la Corte ha ritenuto che la manchevolezza formale non comporti inammissibilità se agevolmente risolvibile e se la controparte ha partecipato al processo senza eccezioni tali da impedire l'istruttoria.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    art. 111, comma sesto, Cost.

    Principio del giusto processo e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; tuttavia la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità che non può trasformarsi in nuovo esame di merito dei fatti.

  • c.p.c., art. 132, comma 2, n.4

    art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c.

    Norma relativa ai contenuti della motivazione della sentenza; applicata in combinato con i limiti del ricorso per cassazione, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sintetica resa dal giudice di merito.

  • disp. att. c.p.c., art. 118, primo comma

    art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.

    Disposizioni procedurali sull'orientamento del giudice e motivazione; la Corte ha ritenuto che l'annotazione di motivo di fatto non giustifichi la cassazione quando si tratta di diversa valutazione delle prove.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, legge n.228/2012

    Prevede l'applicazione di un contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza per ricorsi giudicati infondati; la Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare tale contributo ulteriore al ricorrente.

  • legge 11 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    art. 1, comma 17, legge n.228/2012

    Norma che ha modificato il DPR n.115/2002 introducendo il comma 1-quater; citata come fonte dell'impiego del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • L'omissione di indicazioni formali nell'intestazione di un atto (es. il giudice adito) è spesso considerata irregolarità sanabile se dal contenuto dell'atto o dal comportamento delle parti risulta agevole identificare il giudice e la parte avversaria si è costituita senza eccezioni formali tali da pregiudicare il contraddittorio.
  • Il sindacato in Cassazione è limitato alla verifica di violazioni di diritto: censure che in realtà impongono una nuova valutazione dei fatti o della motivazione in fatto sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • La mancanza di motivazione di un atto amministrativo sanzionatorio va concretamente dimostrata come tale e non può essere dedotta in termini generici quando il giudice di merito abbia comunque espresso una motivazione, anche sintetica; la valutazione sulla sufficienza della motivazione resta, in primo luogo, di merito.
  • Quando il giudice d'appello rigetta un appello incidentale, è sufficiente che la motivazione affronti i profili rilevanti; la Cassazione non è chiamata a estendere tale verifica in un riesame probatorio.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato il giudice può condannare il ricorrente alle spese e applicare ulteriori contributi (es. quello previsto dall'art.13 DPR 115/2002 introdotto dalla legge n.228/2012).

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