Cassazione Civile, Sentenza n. 20411/2020 del 28/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva respinto l'opposizione alla liquidazione del compenso di euro 1.104 per attività difensiva prestata in favore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La ricorrente denunciava violazione dell'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 12 del d.m. n. 55/2014, sostenendo che il Tribunale aveva illegittimamente applicato il protocollo siglato il 18/12/2014 tra Tribunale e Ordine degli Avvocati (protocollo che, secondo la ricorrente, non sarebbe esaustivo e non prevederebbe il caso di assistenza a soggetto che è contemporaneamente imputato e parte civile) e non avrebbe riconosciuto maggiorazioni spettanti per la presenza della parte civile e per l'importanza e complessità del procedimento; altresì si lamentava che la liquidazione fosse al di sotto dei minimi tariffari
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto contraddittoria la posizione della ricorrente (che da un lato lamentava l'applicazione del protocollo e dall'altro invocava benefici da tale applicazione), ha confermato che la liquidazione era stata effettuata secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 e secondo il protocollo citato, e ha reputato legittima l'esclusione della maggiorazione per la presenza della parte civile poiché l'assistito era contemporaneamente imputato e parte civile. Sulla maggiorazione per importanza e complessità il giudice di merito ha valutato l'istruttoria e ritenuto la vicenda non particolarmente complessa, decisione che la Corte non ha ritenuto censurabile in questa sede. La doglianza sui minimi tariffari è stata considerata generica e non adeguatamente specificata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio in favore del controricorrente, liquidate in euro 1.500, oltre spese prenotate a debito, e si è dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Norme richiamate
d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nei profili relativi alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e al contributo unificato; la Corte ha ritenuto che non vi sia violazione dell'art. 82 in relazione alla liquidazione effettuata conformemente ai parametri regolamentari e ha applicato l'art. 13, comma 1-quater in ordine all'ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto
decreto ministeriale n. 55/2014 (art. 12)
Il d.m. 55/2014 è stato ritenuto il parametro di riferimento per la liquidazione degli onorari; l'art. 12 relativo a maggiorazioni o riduzioni è stato interpretato applicando i criteri di importanza e complessità che spettano al giudice di merito, non riscontrando elementi per l'aumento nel caso concreto
Protocollo tra Tribunale di Bologna e Ordine degli Avvocati (18/12/2014)
Il protocollo è stato ritenuto strumento legittimo di parametrizzazione delle liquidazioni, applicabile unitamente al d.m. 55/2014 per la determinazione del compenso; la Corte ha osservato che il protocollo è volto a standardizzare le liquidazioni e che la sua applicazione non confligge con la normativa, salvo che la parte istante evidenzi circostanze specifiche che giustifichino la deroga
Cassazione, sentenza n. 2527/2012 (precedente richiamato)
Il precedente è stato richiamato dalla ricorrente ma la Corte ha precisato che nel caso di specie il Tribunale non ha affermato un potere derogatorio del protocollo rispetto alla normativa, bensì ha applicato i parametri normativi e convenzionali congiuntamente
Codice di procedura civile (art. 375 e art. 380-bis)
Richiamati proceduralmente: l'art. 375 è stato menzionato in relazione alle condizioni per la trattazione in camera di consiglio e l'art. 380-bis per la rimessione della causa alla pubblica udienza, senza incidenza sul merito della controversia
Massime di principio
- I protocolli locali tra Tribunale e Ordine degli Avvocati possono essere applicati per la standardizzazione delle liquidazioni degli onorari purché non siano in contrasto con i parametri ministeriali; la loro applicazione non esclude che, in presenza di circostanze specifiche e documentate, si richieda una deroga
- Per ottenere maggiorazioni per importanza e complessità ai sensi del d.m. 55/2014 occorre che il difensore dimostri fatti concreti e specifici che giustifichino la deroga ai parametri standard: la valutazione della complessità è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata
- La presenza di una parte civile non determina automaticamente la maggiorazione del compenso se il soggetto assistito riveste contemporaneamente il ruolo di imputato e di parte civile; la maggiorazione è prevista soprattutto quando il difensore deve confrontarsi con un difensore della parte civile
- Le doglianze generiche sui minimi tariffari o su presunte violazioni normative devono essere specificamente articolate e sollevate in grado di merito; in cassazione le censure generiche sono frequentemente rigettate
- Nel proporre ricorso è opportuno mantenere una linea argomentativa coerente: contestare l'applicazione del protocollo e al contempo invocarne benefici contraddittoriamente può indebolire la censura
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20443/2020 del 28/09/2020
- Sentenza civile · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20409/2020 del 28/09/2020
- Sentenza civile · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20410/2020 del 28/09/2020
- Sentenza civile · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20418/2020 del 28/09/2020
- Sentenza civile · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20422/2020 del 28/09/2020
- Sentenza civile · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20424/2020 del 28/09/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →