Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20422/2020 del 28/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la pronuncia del Giudice di pace che aveva dichiarato l'improponibilità della domanda per presunto frazionamento del credito. Il Tribunale ritenne che l'appellante non avesse interesse ad impugnare perché nell'atto di gravame non aveva espressamente chiesto la condanna della convenuta al pagamento richiesto in primo grado. In cassazione il ricorrente denunciava, tra l'altro, violazione di norme processuali relative all'interesse ad impugnare (art. 100 c.p.c.), nullità della costituzione della convenuta e questioni di merito sulla natura unitaria dell'obbligazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (violazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), ritenendo che l'appellante avesse invece inequivocabilmente riproposto, anche implicitamente, la domanda di merito ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, con mandato a un diverso magistrato per un nuovo esame; gli altri motivi sono stati assorbiti. Spese del giudizio di merito da disciplinare dal tribunale in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla presunta nullità della costituzione della convenuta; dalla decisione non emerge alcuna accoglienza di tale doglianza, quindi la Corte non ha ritenuto fondata la censura sulla nullità della costituzione.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato nell'ambito di censure processuali sull'atto di costituzione; non è stata ravvisata una nullità efficace ai fini di incidere sull'esito del ricorso.

  • art. 215 c.p.c.

    Menizonato tra le norme processuali impugnate dal ricorrente; la Corte non ha dato rilievo alle doglianze di nullità ad esso connesse.

  • art. 100 c.p.c.

    Al centro del motivo ritenuto fondato: la Corte precisa che l'interesse ad impugnare richiede che l'appellante si ponga nella posizione di ottenere una pronuncia favorevole e che, nel caso di decisione di mero rito, l'appellante possa mantenere interesse se nell'atto d'appello manifesta inequivocabilmente la volontà di riproporre la domanda di merito. La Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito nel caso concreto nonostante la mancanza di una formula esplicita di condanna.

  • art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 4)

    Norma di legittimità invocata per vizio di diritto (n.3) e nullità o violazione di norme sulla validità del procedimento (n.4). La Corte ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. in relazione al vizio di applicazione delle regole sull'interesse ad impugnare; il motivo relativo alla nullità (n.4) è stato invece assorbito.

  • art. 1181 c.c.

    Invocato dal ricorrente con riferimento al principio del favor creditoris e alla presunta unità dell'obbligazione; la Corte ha ritenuto assunto secondario e ha assorbito il motivo, rimandando la valutazione del merito al giudice di rinvio.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come strumento che consente alla parte, nell'appello che contesta solo una questione preliminare, di riproporre le domande di primo grado senza riprodurne nel dettaglio le ragioni di merito: è sufficiente un'inequivoca manifestazione di volontà o un mero richiamo a tutte le domande proposte in primo grado. La Corte ha ritenuto che nell'atto d'appello tale requisito fosse soddisfatto.

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata decide solo una questione preliminare di rito, l'appello può limitarsi a censurare quella questione; ma se il ricorrente vuole che il merito venga comunque esaminato in caso di accoglimento del motivo di rito, deve riproporre inequivocabilmente la domanda di primo grado ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
  • Non è sempre necessario ripetere nel dettaglio le ragioni di merito nell'atto d'appello: un richiamo espresso a tutte le domande proposte in primo grado o una manifestazione chiara della volontà di riproporle è sufficiente a preservare l'interesse ad impugnare.
  • La mancanza di una formula espressa che chieda la condanna non determina automaticamente la carenza di interesse ad impugnare se dall'atto d'appello risulta comunque l'intento di ottenere l'accertamento e la tutela delle pretese originarie.
  • In caso di accoglimento dell'appello per vizi formali o di interesse, il giudice dell'appello riceve la piena devoluzione delle questioni di merito previamente non esaminate; pertanto è importante predisporre l'atto di appello in modo da non perdere la cognizione delle domande principali.
  • Quando si contesta il frazionamento del credito (improponibilità per plurimi giudizi), è opportuno documentare e motivare compiutamente l'esistenza di autonome posizioni creditorie o l'unitarietà dell'obbligazione per evitare il rigetto per difetto di cumulo o per indebito frazionamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.