Cassazione Civile, Sentenza n. 20418/2020 del 28/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Loi Romeo impugnava l'ordinanza ingiunzione che ordinava la rimozione di una staccionata e l'arretramento di piante per violazione delle distanze dalla sede stradale. Contestava la legittimità dell'azione per due filoni: (1) la delega conferita dalla Prefettura alla Provincia (art.6 D.Lgs. n.150/2011) sarebbe dovuta valere per l'intero giudizio e non solo per il primo grado; (2) vizi di titolo sostanziale in capo ai comproprietari, atteso che la correzione di errore materiale della sentenza di primo grado era intervenuta dopo l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione; (3) vizi procedurali relativi alla notificazione dell'appello, essendo l'atto di impugnazione stato notificato solo alla Provincia delegata e non alla Prefettura, sicché il Tribunale avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione anziché pronunciare l'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo (interpretando l'art.6 D.Lgs. n.150/2011 nella parte in cui le facoltà di stare in giudizio e di delegare funzionari si applicano esclusivamente al giudizio di primo grado). Ha invece accolto il terzo motivo: la notifica dell'appello alla sola amministrazione delegata (Provincia) è nulla e non inesistente, pertanto il Tribunale doveva disporre la rinnovazione della notificazione assegnando un termine perentorio al ricorrente; la mancata rinnovazione ha comportato la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Macerata per nuovo esame, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dall'accoglimento del terzo.
Norme richiamate
D.Lgs. n.150/2011, art.6 comma 9
Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto
La Corte interpreta la norma nel senso che tutte le facoltà previste dal comma (stare in giudizio personalmente, avvalersi di funzionari delegati, e per il prefetto la rappresentanza da parte dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore) si applicano esclusivamente al primo grado del giudizio di opposizione.
D.Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada), art.205
Richiamato come riferimento alla specifica tipologia di ordinanza-ingiunzione cui si applica la previsione di rappresentanza prevista dall'art.6 D.Lgs. n.150/2011; la Corte distingue il regime delle opposizioni in materia di codice della strada rispetto al solo ambito del primo grado.
D.Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada), art.208
Citato nella norma di cui all'art.6 D.Lgs. n.150/2011 per identificare il rapporto di destinatario dei proventi delle sanzioni come condizione per la rappresentanza in giudizio da parte dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore.
Codice di procedura civile, art.83
Richiamato dal ricorrente quale paragone (procura alle liti), la Corte esclude che la delega di cui all'art.6 possa essere equiparata automaticamente alla procura processuale di cui all'art.83 c.p.c.
Codice civile, art.1387
La corte rifiuta l'assimilazione automatica della delega amministrativa alla procura 'sostanziale' ex art.1387 c.c.; non si può dedurre dall'esclusione dell'art.83 la sussistenza dei principi dell'art.1387.
Codice di procedura civile, art.112
Richiamato dal ricorrente per contestare la decisione sul merito; la Corte ha però ritenuto la questione assorbita e non decisiva per la cassazione, avendo accolto il motivo procedurale relativo alla notificazione.
Codice di procedura civile, artt.101,159,162,354
Richiamati dal ricorrente in relazione ai poteri istruttori e alla rinnovazione/effetti delle notificazioni; la Corte ha valorizzato il principio di strumentalità delle forme e la distinzione fra inesistenza e nullità della notificazione per giustificare l'obbligo di rinnovazione.
Legge n.289/1981, artt.22 e 23
Richiamati nella censura relativa alla notifica e alle formalità processuali; la Corte considera comunque la giurisprudenza sulla nullità delle notifiche a soggetti delegati e l'obbligo di consentire la rinnovazione.
Massime di principio
- La delega prevista dall'art.6 D.Lgs. n.150/2011 per la rappresentanza in giudizio si applica al giudizio di primo grado: non si presume automaticamente che valga anche per i gradi successivi.
- La delega amministrativa di rappresentanza non è automaticamente equiparabile né alla procura processuale ex art.83 c.p.c. né alla procura sostanziale ex art.1387 c.c.; occorre valutare la specifica investitura e i limiti temporali/oggettivi della delega.
- La notificazione di un atto processuale alla sola amministrazione delegata non è necessariamente inesistente ma può essere nulla: in tal caso il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione fissando un termine perentorio prima di pronunciare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Il vizio di notifica non legittima il rigetto immediato dell'appello: il principio di strumentalità delle forme e del giusto processo impone di consentire il sanamento mediante rinnovazione quando la notificazione è nulla ma non inesistente.
- Se la decisione di merito è influenzata da questioni di legittimazione o da vizi formali (es. notifiche), il giudice di legittimità può cassare per violazione procedurale e rinviare la causa per nuovo esame, evitando di pronunciarsi sul merito finché il vizio non sia risolto.
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