Cassazione Civile, Sentenza n. 20410/2020 del 28/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto del Tribunale di Agrigento che aveva liquidato il compenso del consulente tecnico d'ufficio nominato in un procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 c.p.c., ponendo le spese del procedimento a carico di entrambe le parti in solido. La ricorrente contestava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 8 d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste a carico della parte che ha richiesto la consulenza e non suddivise in via automatica tra le parti, essendo una valutazione che spetta al giudice di merito
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha posto il compenso del consulente tecnico d'ufficio, così come liquidato dal Tribunale, a carico della società Casa Vinicola Sicania S.r.l. Unipersonale. Inoltre la Corte ha condannato la medesima società al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di Tebaldi S.r.l., liquidate in euro 1.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La Corte richiama la distinzione tra le spese sostenute per l'accertamento tecnico preventivo e le spese di giudizio: le prime, a conclusione della procedura preventiva, devono essere poste a carico della parte che ha richiesto l'accertamento e saranno poi considerate nel giudizio di merito ove verranno trattate come spese giudiziali, da porre a carico del soccombente salvo compensazione
art. 8 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel motivo di ricorso come norma regolamentare in materia di compensi dei consulenti; la Corte valorizza la disciplina che non legittima un'applicazione automatica del principio di soccombenza nella fase preventiva senza valutazione di merito
art. 696 c.p.c.
Norma che disciplina il procedimento di istruzione preventiva; la Corte conferma che le spese per l'accertamento tecnico promosso in detto procedimento sono poste a carico della parte richiedente l'accertamento, con possibile riassorbimento in sede di merito
Giurisprudenza: Cass. sez. civ., sent. n. 15492/2019
Precedente richiamato dalla Corte che stabilisce il principio consolidato secondo cui le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste a carico della parte richiedente e, successivamente, considerate nel giudizio di merito per la ripartizione definitiva delle spese
Massime di principio
- Nei procedimenti di istruzione preventiva (art. 696 c.p.c.), le spese del consulente tecnico d'ufficio sono in linea di principio a carico della parte che ha promosso l'accertamento; non possono essere automaticamente poste in solido su entrambe le parti senza una valutazione di merito
- Le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere considerate nel successivo giudizio di merito e, salvo diversa decisione motivata, saranno imputate al soccombente nel giudizio principale, fatta salva la compensazione
- Il tribunale che liquida le spese nella fase preventiva non può applicare meccanicamente il principio di soccombenza come se fosse già stata pronunciata una decisione di merito sulla fondatezza delle pretese
- In caso di illegittima ripartizione delle spese nella fase preventiva la parte che si ritiene danneggiata può proporre ricorso in Cassazione; se non servono accertamenti di fatto la Corte può cassare e decidere direttamente sul riparto delle spese
- Quando si promuove un accertamento tecnico preventivo è prudente prevedere e documentare le ragioni della richiesta, poiché la parte che lo promuove corre l'onere iniziale delle spese che poi potranno essere compensate o trasferite in base all'esito del giudizio di merito
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20443/2020 del 28/09/2020
- Sentenza civile · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20409/2020 del 28/09/2020
- Sentenza civile · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20411/2020 del 28/09/2020
- Sentenza civile · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20418/2020 del 28/09/2020
- Sentenza civile · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20422/2020 del 28/09/2020
- Sentenza civile · 28 set 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 20424/2020 del 28/09/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →