Cassazione Civile, Sentenza n. 20443/2020 del 28/09/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
A seguito della revoca dell’assenso all’espatrio da parte dell’altro genitore, il Questore di Milano, con decreto del 20 marzo 2015, ritirò il passaporto del ricorrente e annotò la non validità per l’espatrio sulla carta d’identità e sugli altri documenti equipollenti. La revoca era stata motivata con l’omesso versamento, a partire da una data oscurata nel testo, del contributo di mantenimento delle figlie minori, stabilito dal Tribunale di Milano con ordinanza del 12 marzo 2013 in sede di separazione. Il TAR Lombardia respinse l’impugnazione del decreto e il Consiglio di Stato confermò la decisione, ritenendo vincolato il potere amministrativo e rilevando che il genitore avrebbe potuto chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare per superare il dissenso dell’altro genitore. Con due motivi, il ricorrente denunciò il superamento dei limiti esterni della giurisdizione per asserito contrasto manifesto della sentenza con il diritto dell’Unione e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo: contestò l’interpretazione della direttiva 2004/38/CE, sostenendo che la libertà di circolazione può essere limitata solo per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica e che il rischio di sottrarsi agli obblighi di mantenimento è una ragione economica; censurò inoltre l’assenza di contraddittorio, istruttoria e motivazione individualizzata da parte della Questura e sostenne che la misura non fosse sottoposta a un controllo effettivo di proporzionalità e temporaneità. Le due censure furono esaminate congiuntamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del Consiglio di Stato si fondava su due rationes autonome: da un lato, il carattere vincolato del provvedimento amministrativo; dall’altro, la possibilità per l’interessato di rivolgersi al giudice tutelare per ottenere una valutazione del caso concreto e superare il dissenso dell’altro genitore. La seconda ratio, da sola idonea a sostenere la decisione, non era stata specificamente impugnata nei motivi di ricorso né nella memoria. La critica formulata per la prima volta durante la discussione orale circa l’impossibilità di adire il giudice tutelare era nuova e, inoltre, implicava una contestazione dell’interpretazione della normativa ordinaria, non sindacabile dalle Sezioni Unite nel controllo dei soli limiti esterni della giurisdizione. Poiché la ratio non censurata restava sufficiente a sorreggere la decisione, le censure rivolte contro l’altra ratio erano inammissibili e la Corte non ha esaminato nel merito la compatibilità della disciplina con il diritto dell’Unione e la CEDU, né definito i limiti del controllo delle Sezioni Unite in caso di contrasto con il diritto UE. Le spese processuali sono state compensate per la novità e complessità delle questioni. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Tale principio è applicabile anche ai ricorsi avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i quali possono essere esaminati rispetto alle censure di difetto di potere giurisdizionale sotto il profilo del superamento dei limiti esterni della giurisdizione, a condizione che i motivi siano formulati conformemente alle modalità redazionali previste dall’art. 366 c.p.c. e ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’ammissibilità estrinseca delle singole censure.
Anche il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato, quando deduce il superamento dei limiti esterni della giurisdizione, deve rispettare le modalità di formulazione richieste dall’art. 366 c.p.c. per ciascuna censura.
Massime di principio
- Quando una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione, la mancata impugnazione specifica di una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte alle altre, perché il loro eventuale accoglimento non potrebbe comunque determinare la cassazione della decisione.
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato, il sindacato delle Sezioni Unite sui limiti esterni della giurisdizione non consente di riesaminare un eventuale errore di interpretazione della normativa ordinaria commesso dal giudice amministrativo.
- Una censura non può essere introdotta per la prima volta durante la discussione orale se non è stata dedotta nei motivi di ricorso; nel caso esaminato, la critica relativa all’accesso al giudice tutelare era inoltre estranea al sindacato sui limiti esterni della giurisdizione.
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