Cassazione Civile, Ordinanza n. 04230/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da lavori eseguiti su un condominio e dalla conseguente lite sul compenso. L'avvocato del condominio aveva presentato querela per appropriazione indebita in relazione ad alcune somme controverse; il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione e il querelante si era opposto, senza successo. Esaurita la vicenda penale, il soggetto querelato ha agito davanti al Giudice di Pace chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la denuncia ritenuta ingiusta, prospettando un danno da reato (calunnia), ma anche danni derivanti da minacce e molestie che l'avvocato avrebbe posto in essere nel corso della lite. Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, escludendo in sostanza il dolo della calunnia e quindi il danno da reato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2043 c.c., sostenendo che la responsabilità civile da fatto illecito non richiede necessariamente la perfetta integrazione della fattispecie penale e che la condotta avversaria integrerebbe anche abuso del diritto e del processo; inoltre lamentava che il dolo non fosse stato adeguatamente accertato; 2) violazione degli artt. 40 e 41 c.p., contestando l'affermazione secondo cui, essendo la calunnia reato perseguibile d'ufficio, l'iniziativa del pubblico ministero avrebbe assorbito causalmente la querela, con esclusione di rilievo concausale di quest'ultima; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di danni da minaccia e molestie.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il danno da reato presuppone l'esistenza di un reato completo in tutti i suoi elementi costitutivi; dunque, se il titolo della domanda è il danno da calunnia, non basta richiamare la responsabilità aquiliana in generale né il solo danno non patrimoniale non necessariamente derivante da reato. In particolare, la Corte ha ritenuto irrilevante l'argomento dell'abuso del diritto/processo perché, se non integra una calunnia, non può fondare il danno da reato, mentre se è prospettato come titolo autonomo si tratta di questione nuova e quindi inammissibile. Quanto al dolo, la Corte ha valorizzato l'accertamento del giudice di merito, secondo cui la controversia sulla somma dovuta escludeva la certezza del querelante circa l'indebita percezione e quindi il dolo richiesto per la calunnia. Assorbita la censura sulla causalità ex artt. 40 e 41 c.p., perché in difetto di reato non rileva stabilire il peso causale della querela rispetto all'iniziativa del pubblico ministero. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non ha dimostrato di avere devoluto al giudice d'appello la doglianza di omessa pronuncia sulle ulteriori domande di danno da minacce e molestie. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità aquiliana può coprire anche condotte non penalmente tipiche, ma quando il danno è dedotto come danno da reato occorre che il reato sia integralmente configurabile in tutti i suoi elementi.
La questione del nesso causale tra querela e intervento del pubblico ministero è irrilevante se manca, in radice, la configurabilità del reato di calunnia.
La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non risulta specificamente devoluta al giudice d'appello.
L'inammissibilità manifesta dell'appello impedisce che in cassazione possano essere riesaminati fatti e questioni non validamente sottoposte al giudice di secondo grado.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il danno da reato presuppone l'accertamento di un reato completo in tutti i suoi elementi costitutivi; non è sufficiente una condotta genericamente illecita o soltanto civilmente rilevante.
- Quando la domanda è costruita come risarcimento per calunnia, occorre verificare anche l'elemento soggettivo doloso richiesto dalla fattispecie penale; se manca il dolo, manca il titolo del danno da reato.
- L'allegazione di un abuso del diritto o del processo non può trasformare automaticamente una condotta in danno da reato; se prospettata come titolo autonomo, deve essere introdotta in modo specifico e tempestivo.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile in cassazione se il ricorrente non dimostra di averla previamente devoluta al giudice di appello.
- Se manca il reato presupposto, restano assorbite le questioni sulla causalità tra la condotta del privato e l'iniziativa dell'autorità giudiziaria penale.
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