Cassazione Civile, Ordinanza n. 05808/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all'anno 2008. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto, ma in appello l'Agenzia delle Entrate aveva visto accolte le proprie ragioni: la CTR aveva ritenuto tardivo il ricorso introduttivo, reputando valida la notificazione dell'avviso eseguita ai sensi dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 per irreperibilità assoluta del destinatario, con perfezionamento della notifica il 28 dicembre 2013 e proposizione del ricorso oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546/1992. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato, rispettivamente, violazione dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 in relazione alle norme sulle notificazioni del codice di procedura civile e violazione dell'art. 2700 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato la relata di notifica senza considerare documenti che proverebbero la sua reperibilità presso il medesimo indirizzo e la ricezione, in quel periodo, di altri atti notificati nello stesso luogo; con il terzo ha dedotto la violazione del termine di impugnazione, ma solo come conseguenza della contestata invalidità della notifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la CTR non si era limitata a richiamare la fede privilegiata della relata di notifica, ma aveva anche espressamente escluso che vi fosse prova documentale idonea a smentire la qualificazione della notifica come effettuata per irreperibilità assoluta. Le doglianze sono state ritenute generiche e aspecifiche, perché il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il contenuto della notificazione che assumeva coeva né aveva messo la Corte in condizione di verificare la decisività del fatto dedotto. Conseguentemente, essendo inammissibili i primi due motivi, è stato ritenuto inammissibile anche il terzo per difetto di rilevanza. Il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite.
Norme richiamate
La notifica eseguita ai sensi di tale disposizione presuppone l'irreperibilità assoluta del destinatario; la verifica di tale presupposto è oggetto di valutazione del giudice di merito, e la relata fa fede fino a querela di falso per i fatti attestati dal notificante nei limiti della sua percezione diretta.
artt. 137, 138, 139 e 140 c.p.c.
Sono richiamati come norme di confronto rispetto alla disciplina speciale delle notificazioni prevista dall'art. 60 d.P.R. n. 600/1973.
La relata di notificazione fa piena prova fino a querela di falso soltanto dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale e delle dichiarazioni ricevute nel loro contenuto estrinseco.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Viene evocato per denunciare la violazione di legge, ma le censure sono state dichiarate inammissibili per genericità e difetto di specificità.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
L'omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando il fatto risulti comunque valutato dal giudice di merito; non basta lamentare l'omessa considerazione di un elemento di prova se non se ne dimostra la decisività.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Il termine di sessanta giorni per l'impugnazione decorre dalla valida notificazione dell'atto impositivo.
È richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta tardività dell'impugnazione dell'avviso di accertamento.
L'inammissibilità dei primi motivi ha determinato la non rilevanza del terzo motivo, che dipendeva dalla contestazione della validità della notifica.
Massime di principio
- La relata di notificazione fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti che il pubblico ufficiale o agente notificatore ha percepito direttamente e delle dichiarazioni ricevute nel loro contenuto estrinseco; non copre, invece, valutazioni o inferenze ulteriori sul presupposto sostanziale della notifica.
- Chi deduce in cassazione l'erroneità della qualificazione della notifica deve formulare censure specifiche e autosufficienti, trascrivendo o comunque riproducendo gli elementi documentali decisivi sui quali fonda la contestazione, così da consentire il controllo di decisività.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando il fatto storico risulti comunque preso in considerazione dal giudice di merito; non è sufficiente denunciare la mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori.
- Quando la censura sulla tempestività del ricorso presuppone l'invalidità della notifica dell'atto impugnato, la sua inammissibilità o infondatezza travolge anche le doglianze successive fondate sul medesimo presupposto.
- In sede di legittimità, la critica alla motivazione o alla valutazione del materiale documentale del giudice di merito non può risolversi in un generico dissenso: occorre evidenziare puntualmente l'errore denunciato e il nesso tra il documento richiamato e la decisione impugnata.
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