Cassazione Civile, Ordinanza n. 10218/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010 notificato per omesso versamento dell'imposta su un immobile sito in Roma, composto da due appartamenti adiacenti distinti catastalmente, nei quali il contribuente aveva fissato la residenza. L'ente impositore aveva inizialmente disconosciuto l'esenzione per abitazione principale, poi aveva annullato parzialmente in autotutela l'atto, riconoscendo l'agevolazione per una sola unità e riducendo il dovuto. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello del contribuente, ritenendo che, ai fini ICI, il contemporaneo uso di più unità catastali non impedisse il beneficio per tutte, se l'immobile era effettivamente utilizzato come abitazione principale nel suo complesso. Con il ricorso per cassazione l'ente deduceva: 1) violazione dell'art. 1, comma 1, d.l. n. 93/2008, convertito in L. n. 126/2008, e dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, sostenendo che l'esenzione non potesse estendersi a entrambe le unità dopo il frazionamento catastale seguito a ristrutturazione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto provata l'utilizzazione di entrambe le unità come abitazione principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di ICI, l'agevolazione per abitazione principale non richiede l'unicità catastale dell'unità immobiliare: rileva l'effettivo uso abitativo principale del complesso immobiliare, anche se composto da più unità catastali, purché il complesso non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo perché la censura mirava in realtà a rivalutare il merito e le prove, attività preclusa in cassazione; inoltre non risultava una vera violazione delle regole sull'onere della prova, avendo il giudice di merito accertato in fatto che le due unità, non locate a terzi, erano state utilizzate entrambe dal contribuente. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 1, d.l. 27 maggio 2008, n. 93
ha trasformato in totale esenzione, dall'anno 2008, il trattamento agevolato per l'abitazione principale ai fini ICI
legge di conversione del d.l. n. 93/2008, richiamata per la disciplina dell'esenzione ICI
art. 8, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
costituisce "residenza anagrafica" del soggetto passivo
definisce l'abitazione principale ai fini ICI; il concetto non coincide con l'unicità catastale dell'immobile
art. 1, L. 27 dicembre 1996, n. 296
richiamata come norma che ha modificato l'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando valuta diversamente le prove offerte
è denunciabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o si discosta dal prudente apprezzamento in modo giuridicamente censurabile
la violazione sussiste solo se l'onere della prova è stato addossato alla parte sbagliata; non se si contesta il convincimento del giudice sull'avvenuto assolvimento della prova
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come unico possibile veicolo per censurare, nei limiti consentiti, il vizio di motivazione e il cattivo apprezzamento delle prove
art. 11, comma 2, regolamento comunale ICI
Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato, nonché quella, non locata, posseduta allo stesso titolo da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente
richiamato solo per evidenziare la disciplina comunale citata nel giudizio, ma non decisivo sulla questione principale
art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011
menzionato nel passaggio fattuale come base del riconoscimento dell'esenzione per una delle unità catastali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Ai fini dell'ICI, l'abitazione principale va identificata in base all'effettivo uso come dimora abituale e residenza anagrafica del soggetto passivo, non sulla base dell'unicità catastale del bene.
- Il contemporaneo utilizzo di più unità catastali può non ostacolare l'agevolazione per abitazione principale se l'immobile è utilizzato unitariamente come complesso abitativo e la prova dell'uso effettivo è data in giudizio.
- La contestazione dell'accertamento in cassazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, poiché l'apprezzamento delle risultanze istruttorie spetta al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando il ricorrente dissente dall'esito dell'apprezzamento probatorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione soltanto nei ristretti casi in cui il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca a una prova un valore giuridicamente diverso da quello consentito, non quando seleziona e valuta liberamente le prove acquisite.
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