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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25246/2023 del 24/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005-2008, recuperando a tassazione maggiori imposte Irpef, addizionali e Iva, oltre sanzioni, sul presupposto che il contribuente, pur iscritto all'AIRE, dovesse ritenersi fiscalmente residente in Italia. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli atti e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento, ritenendo provata la residenza estera sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, della sua attività lavorativa svolta frequentemente all'estero e della collocazione dei suoi interessi personali e patrimoniali fuori dall'Italia. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell'art. 2, comma 2-bis, d.P.R. 917/1986 e dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto dimostrata la residenza estera del contribuente e non avesse valorizzato adeguatamente gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio. Il controricorrente ha eccepito anche la tardività della notifica del ricorso, poi esclusa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha rigettato l'eccezione di tardività, ritenendo tempestiva la notifica del ricorso effettuata via PEC entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile. Nel merito ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, osservando che il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri normativi e giurisprudenziali per accertare la residenza fiscale, valorizzando l'ubicazione del domicilio e del centro degli interessi personali ed economici del contribuente, nonché la documentazione e gli elementi istruttori disponibili. La censura dell'Ufficio mirava sostanzialmente a ottenere un nuovo apprezzamento del fatto, precluso in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che la censura dell'Ufficio sollecitasse in realtà una diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici di merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ritenuto corretto l'uso degli indizi da parte del giudice di merito per ricostruire la residenza fiscale effettiva

  • art. 2, comma 2-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    interpretato in combinazione con l'art. 43 c.c. nel senso che rileva la residenza/domicilio effettivi in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta, indipendentemente dall'iscrizione all'AIRE

  • art. 43 c.c.

    richiamato per la nozione di domicilio come sede principale degli affari e degli interessi economici e personali del soggetto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione di legge; la Corte ha escluso la fondatezza della censura perché diretta in sostanza contro l'accertamento di fatto

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato dalla Corte come possibile ulteriore ragione di inammissibilità della doglianza, in quanto la questione era già risolta in modo conforme ai principi consolidati

  • art. 16-septies d.l. n. 179 del 2012

    richiamato in tema di notificazione telematica; la Corte ha applicato il principio di scindibilità soggettiva degli effetti della notifica per ritenere tempestivo il ricorso notificato via PEC entro la mezzanotte dell'ultimo giorno

  • d.l. n. 179 del 2012

    richiamato quale fonte dell'art. 16-septies sulla notificazione telematica

  • l. n. 221 del 2012

    richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 179 del 2012

  • sentenza Corte costituzionale n. 75 del 2019

    richiamata per affermare l'illegittimità della disciplina che differiva al giorno successivo il perfezionamento per il notificante della notifica telematica effettuata tra le 21 e le 24

  • Cass., 22 ottobre 2021, n. 29584

    richiamata a sostegno del principio secondo cui il termine per impugnare scade alla mezzanotte dell'ultimo giorno utile quando la notifica è eseguita via PEC

Massime di principio

  • Ai fini dell'individuazione della residenza fiscale del soggetto persona fisica non è decisiva la sola iscrizione all'AIRE, occorrendo verificare, per la maggior parte del periodo d'imposta, il domicilio effettivo in Italia, inteso come sede principale degli affari, degli interessi economici e delle relazioni personali.
  • La residenza fiscale può essere provata anche mediante presunzioni semplici, valorizzando elementi indiziari quali la disponibilità di immobili, la collocazione della famiglia, la gestione degli interessi economici e la presenza abituale sul territorio nazionale o all'estero.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere un nuovo apprezzamento del fatto e delle prove quando la censura, sotto forma di violazione di legge, mira in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio compiuta dai giudici di merito.
  • La notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC eseguita entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile è tempestiva, applicandosi la regola della scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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