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Sentenza

Sentenza del 20/07/2023 n. 21658 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della C.T.R. Toscana che aveva ritenuto inammissibile l'appello dell'Agenzia contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente relativa al diniego di annullamento in autotutela dell'intimazione di pagamento notificata nel 2015 e che aveva, altresì, confermato la prescrizione di crediti tributari oggetto di successive intimazioni (tra cui intimazione 2016) e dichiarato l'invalidità di alcune notifiche/atti interruttivi del 2008. Le questioni coinvolgono: legittimazione all'appello in caso di cause riunite, impugnabilità del diniego di autotutela (limiti del sindacato giurisdizionale), individuazione del termine prescrizionale dei crediti erariali (quinquennale vs decennale), trattamento delle sanzioni e degli interessi e rilevanza dell'actio iudicati, efficacia interruttiva delle intimazioni di pagamento e validità della procedura di notifica per irreperibilità assoluta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello dell'Agenzia con riferimento al diniego di annullamento in autotutela dell'intimazione del 2015, perché l'Agenzia, pur non formalmente denunciata in quella specifica causa, risultava parte del giudizio riunito e legittimata ad impugnare. Ha inoltre chiarito che l'impugnazione del diniego di autotutela è sindacabile solo per profili di illegittimità del rifiuto relativi a ragioni di interesse generale e non può investire la fondatezza della pretesa tributaria. Ha respinto l'idea che la mancata impugnazione della prima intimazione del 2015 cristallizzi la pretesa in modo da impedire eccezioni di prescrizione in relazione alla successiva intimazione del 2016; ha chiarito che l'intimazione, pur potendo diventare inefficace ai fini esecutivi se non seguita da esecuzione nei termini, conserva la capacità di interrompere la prescrizione. Ha però censurato la C.T.R. per aver applicato in modo erroneo il termine quinquennale alla generalità dei crediti erariali: per i tributi (IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro ecc.) si applica normalmente il termine prescrizionale decennale (art. 2946 c.c.), salvo che per sanzioni e interessi si applichi il quinquennio salvo che dette poste derivino da sentenza passata in giudicato (actio iudicati) che comporta il termine decennale. Infine, ha rigettato il motivo relativo alla presunta validità delle notifiche agli "irreperibili assoluti" in mancanza della documentazione delle ricerche effettuate dal notificatore. La sentenza della C.T.R. è stata cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla C.T.R. Toscana in diversa composizione per nuovo esame e liquidazione spese.

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile

    art. 100; art. 331, comma 1; art. 360, comma 1, n. 4; art. 384, comma 2

    Regole processuali sulla legittimazione a proporre impugnazioni, ammissibilità dell'appello e motivi di casistica per cassazione; la Corte richiama che la legittimazione si desume dalla sentenza impugnata e che l'appello è ammissibile anche se l'ente non risultava formalmente denunciato nella specifica causa riunita.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 29, comma 1; art. 19, comma 1 e comma 3

    Disciplina del contenzioso tributario: richiamata in relazione alla legittimazione e alla riunione delle cause; il giudizio sull'impugnazione del diniego di autotutela è limitato ai profili di illegittimità del rifiuto e non alla riconsiderazione di atti impositivi ormai definitivi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    art. 50, comma 2 e comma 3; art. 60, comma 1, lett. e)

    Art.50: la notifica dell'intimazione è necessaria se l'esecuzione non è iniziata entro un anno dalla cartella; l'intimazione diviene inefficace per l'esecuzione se non seguita dall'inizio dell'esecuzione entro 180 giorni, richiedendo nuova intimazione; tuttavia l'intimazione conserva efficacia interruptiva della prescrizione. Art.60: la notifica per irreperibilità assoluta richiede che il notificatore effettui e documenti le ricerche previste.

  • Codice Civile

    art. 2943, comma 4; art. 2945, comma 1; art. 2946; art. 2948, comma 1, n. 4; art. 2953

    Disciplina generale della prescrizione: la Corte afferma l'applicabilità del termine decennale ordinario (art.2946) alle pretese tributarie ordinarie; l'art.2948(1)(n.4) quinquennale riguarda obbligazioni periodiche e gli interessi, ma non le obbligazioni tributarie quando hanno carattere autonomo; l'art.2953 (actio iudicati) estende a 10 anni la prescrizione della riscossione se derivante da sentenza passata in giudicato.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Stabilisce il termine quinquennale per la riscossione delle sanzioni amministrative tributarie salvo che la riscossione derivi da sentenza passata in giudicato, nel qual caso opera il termine decennale dell'actio iudicati.

  • L. 28 febbraio 1986, n. 41

    Citata in combinato con le norme sui termini prescrizionali e riscossione; rilevanza secondaria nel testo ma utilizzata per argomentare la disciplina delle procedure di riscossione.

Massime di principio

  • In cause riunite, un'amministrazione che abbia partecipato al processo anche solo in una delle cause riunite è leggittimata a proporre appello anche con riferimento a statuizioni che riguardano le altre cause, se dalla sentenza risulta che essa è parte della controversia.
  • L'impugnazione del diniego di annullamento in autotutela è limitata al controllo di legittimità del rifiuto (profili attinenti a rilevante interesse generale) e non consente la rinnovazione del giudizio sulla fondatezza della pretesa impositiva che sia ormai definitiva.
  • L'intimazione di pagamento, pur potendo diventare inefficace ai fini esecutivi se non seguita dall'esecuzione nei termini normativi, conserva la capacità di interrompere la prescrizione del credito tributario; pertanto la mancata impugnazione di una prima intimazione non necessariamente impedisce di eccepire la prescrizione rispetto a una successiva intimazione.
  • Per la maggior parte dei tributi (IRPEF, IVA, IRAP, imposta di registro) si applica, di regola, il termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2946 c.c.; il termine quinquennale può trovare applicazione per sanzioni o interessi, salvo che tali somme risultino da sentenza passata in giudicato (actio iudicati) che comporta prescrizione decennale.
  • Gli interessi e le sanzioni si prescrivono in cinque anni in via generale, ma quando la riscossione è fondata su titolo giurisdizionale definitivo l'actio iudicati estende la prescrizione a dieci anni; dunque occorre valutare la natura della fonte della pretesa (atto amministrativo vs titolo giurisdizionale).
  • La notifica agli 'irreperibili assoluti' richiede che il notificatore abbia preventivamente effettuato e documentato le ricerche previste dalla norma; in mancanza di adeguata relata la notifica può essere dichiarata invalida.

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