Cassazione Penale, Sentenza n. 32490/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del riesame che aveva rigettato la revoca della custodia cautelare in carcere applicata dal Gip per reati connessi al traffico internazionale di stupefacenti (partecipazione ad associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e varie imputazioni ex art. 73 TU Stup.), con sette censure principali: errata interpretazione dei dialoghi intercettati, configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, mancata riqualificazione come tentativo del fatto contestato al capo C6, insufficienza dei gravi indizi rispetto all'art. 74, insussistenza dell'aggravante della transnazionalità, mancata valutazione delle esigenze cautelari e inadeguatezza della misura carceraria. Aggiunta successiva di motivi nuovi che contestavano la legittimità dell'acquisizione tramite Ordine Europeo di Indagine (OEI) delle chat Sky-ECC e la utilizzabilità di tali chat.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure, confermando la legittimità dell'acquisizione tramite OEI delle chat criptate già decriptate dall'autorità estera (in linea con le pronunce delle Sezioni Unite n. 23755 e n. 23756 del 29/02/2024), e ha affermato che non è richiesta preventiva autorizzazione del giudice italiano per ottenere prove già in possesso dello Stato di esecuzione. La Corte ha altresì stabilito che l'utilizzabilità delle comunicazioni acquisite via OEI può essere esclusa solo se la parte prova che il loro impiego lederebbe diritti fondamentali, onere che grava sulla difesa; l'impossibilità di accedere all'algoritmo di cifratura non costituisce di per sé violazione dei diritti fondamentali. Sono state ritenute adeguatamente provate, a livello di gravità indiziaria, l'identificazione dell'indagato e la sua partecipazione all'articolazione tedesca dell'associazione criminale dedita all'importazione di ingenti quantitativi di cocaina; i capi relativi all'art. 73 TU Stup. (C23, C78, C93) sono stati considerati sostenuti da gravi indizi. Il capo C6 (invio di 150.000 euro per acquisto di 40 kg di cocaina) andrebbe, secondo la Corte, qualificato in termini di tentativo ma tale riclassificazione non altera la legittimità della misura cautelare, che resta proporzionata e necessaria anche in caso di tentativo (art. 280 c.p.p.). L'aggravante della transnazionalità è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
norma richiamata nel provvedimento originario e nel ricorso
Usata per contestare la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistenti, a livello di gravità indiziaria, gli elementi che configurano l'appartenenza all'associazione
art. 73 Testo Unico Stupefacenti (TU Stup.)
norma richiamata per più capi di imputazione (C6, C23, C78, C93)
I singoli addebiti di traffico/importazione di stupefacenti sono stati ritenuti sostenuti da gravi indizi per specifici capi; per il capo C6 la Corte rileva che i fatti configurano tentativo, ma ciò non esclude la misura cautelare
richiamato nel confronto con le Sezioni Unite
La Corte ha affermato che la trasmissione, tramite OEI, di comunicazioni già decriptate dall'autorità estera non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 234-bis (che disciplina la cooperazione diversa), ma nella disciplina sulla circolazione delle prove
richiamato come riferimento per la circolazione delle prove
La Corte ha interpretato che l'acquisizione tramite OEI di elementi già in possesso dell'autorità dello Stato di esecuzione rientra nella disciplina di circolazione delle prove ex art. 270 c.p.p.
richiamato come parte della disciplina sulla circolazione delle prove
Citato insieme all'art. 270 per inquadrare la trasmissione di prove tra procedimenti penali e Stati
richiamato come norma di raccordo sulla circolazione delle prove
Considerato nella medesima cornice normativa che regola l'utilizzo in Italia di prove già acquisite all'estero
direttiva 2014/41/UE, art. 6
richiamata nelle questioni di collaborazione internazionale
La Corte ha ritenuto che la preventiva autorizzazione giudiziale richiesta dall'art. 6 della direttiva non si applica quando si richiedono comunicazioni già acquisite in altro procedimento dallo Stato di esecuzione tramite OEI
art. 132 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
norma sulla acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche
La Corte ha chiarito che tale disciplina si applica alle richieste rivolte ai fornitori di servizio ma non alle richieste dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga i dati; il PM può quindi ottenere tali dati via OEI senza preventiva autorizzazione del giudice italiano
richiamato come norma che consente intercettazioni per i reati contestati
La Corte ha osservato che i delitti contestati rientrano fra quelli per i quali l'ordinamento consente intercettazioni ex art. 266, giustificando l'utilizzo dei contenuti acquisiti
norma che disciplina la misura cautelare della custodia in carcere
Richiamata per spiegare che anche in caso di qualificazione come tentativo la fattispecie può legittimare la custodia cautelare, se sussistono esigenze cautelari
norma che disciplina l'aggravante della transnazionalità
Interpretata in senso che richiede la contribuzione consapevole di un gruppo criminale stabile e organizzato; la Corte ha ritenuto sussistenti tali requisiti nel caso esaminato
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
richiamata per adempimenti successivi
Citata relativamente agli adempimenti in caso di condanna alle spese processuali a carico del ricorrente
Massime di principio
- La trasmissione tramite OEI di comunicazioni già decriptate e acquisite dall'autorità dello Stato estero rientra nella disciplina della circolazione delle prove (art. 270 c.p.p.) e non richiede, di regola, preventiva autorizzazione giudiziale italiana ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2014/41/UE.
- L'utilizzabilità in Italia di materiali ottenuti via OEI può essere esclusa solo se la parte interessata allega e prova che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali; l'onere probatorio grava sulla difesa.
- La difficoltà o impossibilità per la difesa di accedere all'algoritmo di cifratura non costituisce automaticamente violazione dei diritti fondamentali né prova di alterazione del contenuto dei messaggi, salvo specifiche e concrete allegazioni contrarie.
- Per l'identificazione di un utilizzatore di criptofoni è sufficiente un convincente nesso probatorio tra user identifier/nickname e attività criminosa comprovata da altre indagini; la valutazione dell'interpretazione dei messaggi è rimessa al giudice di merito e in Cassazione è sindacabile solo per manifesta illogicità.
- La mera conclusione di un accordo per l'acquisto di stupefacenti non garantisce sempre la consumazione del reato di importazione: è necessaria l'assunzione della gestione materiale del trasferimento nel territorio nazionale; in assenza di questa può operare la qualificazione come tentativo.
- Anche la qualificazione del fatto come tentativo non esclude automaticamente l'applicabilità di misure cautelari gravi (es. custodia in carcere) se permangono esigenze cautelari e rischio di reiterazione, tenuto conto della gravità del fatto e della pericolosità sociale.
- L'aggravante della transnazionalità richiede elementi di stabilità organizzativa, non occasionalità e finalizzazione al profitto; l'esistenza di collegamenti stabili tra articolazioni nazionali ed estere e la pianificazione continuativa possono giustificarne l'applicazione.
- In sede di impugnazione è difficile ottenere la riforma della valutazione delle prove fondata su diversa interpretazione delle intercettazioni: occorre dimostrare manifesta illogicità o carenza argomentativa del giudice di merito.
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