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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32383/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Avellino dell'8 novembre 2023 che aveva ritenuto l'imputato penalmente responsabile per la contravvenzione di cui all'art. 4 legge n.110/1975 (porto senza giustificato motivo di un coltello, fatto avvenuto il 1 luglio 2019 a Montoro). Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. per violazione del principio ne bis in idem, sostenendo che vi fosse identita' del fatto storico tra la contestazione del porto del coltello e la precedente contestazione, nel processo relativo a minaccia (sentenza dell'8 gennaio 2021), in quanto nella ricostruzione della minaccia era riferito l'uso dello stesso coltello (ad es. per il taglio di uno pneumatico). Richiamava Corte Cost. n.200/2016 per sostenere che rileva l'idem factum al di la' della differente qualificazione giuridica.

La decisione

Il ricorso per cassazione e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando che l'identita' del 'fatto' ai fini dell'art. 649 cod.proc.pen. va valutata in senso naturalistico prendendo in considerazione conducta, nesso causale ed evento concreti. Nel caso di specie il porto del coltello e' un reato di condotta (porto fuori dall'abitazione) temporalmente e ontologicamente distinto dall'evento riconducibile al reato di minaccia già giudicato; il porto non era stato contestato nel primo procedimento e si e' consumato in momento antecedente. Pertanto non sussiste la medesimezza del fatto e il ne bis in idem non opera. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 4 legge 18 aprile 1975 n.110

    Norma che sanziona il porto senza giustificato motivo di armi o strumenti atti ad offendere; nel caso considerato e' operativo come reato di mera condotta consumato al momento del porto al di fuori dell'abitazione.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Regola il divieto di rinnovazione dell'azione penale per il medesimo fatto gia' giudicato (ne bis in idem). La Corte interpreta l'identita' del fatto in senso naturalistico (condotta, nesso causale, evento) e non in base alla mera coincidenza di qualificazioni giuridiche.

  • art. 612 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa alla minaccia; citata quale titolo di reato del precedente procedimento nei confronti del medesimo imputato, utile al confronto dell'oggetto materiale del giudicato.

  • Corte Cost. sent. n.200 del 21 luglio 2016

    Decisione richiamata per affermare che, ai fini del ne bis in idem, non rilevano le diversita' di tutela dei beni giuridici o le diverse qualificazioni giuridiche, ma l'identita' naturalistica del fatto (idem factum). La Corte di legittimita' applica tale principio richiedendo la verifica concreta di condotta, nesso causale ed evento.

  • Cass. Sez. V, n. 47683 del 4.10.2016

    Giurisprudenza di legittimita' richiamata che conferma la necessita' di valutare l'identita' del fatto rispetto al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, e non mediante il confronto di elementi delle fattispecie astratte.

Massime di principio

  • Per valutare il ne bis in idem occorre verificare l'identita' naturalistica del fatto: condotta, nesso causale ed evento, non la sola coincidenza di qualificazione giuridica.
  • Se nel precedente giudizio non era stata contestata la specifica condotta (es. il porto di un coltello) e questa si e' consumata in momento antecedente e materialmente distinto, la nuova contestazione non e' assorbita dal giudicato.
  • La mera presenza di riferimenti a uno strumento (es. un coltello) in una precedente imputazione (es. minaccia) non implica automaticamente che sia stato giudicato il reato di porto, se dalla sentenza non risulta che la condotta del porto sia stata oggetto concreto del giudicato.
  • Nell'analisi preventiva di casi analoghi, documentare se il fatto materiale (quando, come e dove e' stato portato lo strumento) sia stato effettivamente contestato e deciso nel precedente processo e confrontare i tre elementi naturalistici e' essenziale.
  • Dalla rigettazione del ricorso puo' conseguire la condanna del ricorrente alle spese processuali: valutare il profilo dei costi nel decidere ulteriori impugnazioni.

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