Cassazione Penale, Sentenza n. 32378/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva accolto la richiesta di consegna ai fini processuali formulata dalla Germania con Mandato d'Arresto Europeo per il reato di partecipazione ad associazione con finalita di terrorismo o di eversione commesso tra gennaio 2014 e luglio 2015. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 2 della legge n. 69/2005 e dei diritti garantiti dalla CEDU e dalla Costituzione (art. 10), sostenendo l'assenza di prove di collegamento fra l'associazione KCDK-E e il PKK, denunciando che l'accusa avrebbe finalita politiche e richiamando la decisione della Corte di Giustizia UE che aveva annullato elenchi UE relativi al PKK per il periodo 2014-2017 e la decisione del Consiglio UE del 2022.
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorrente non abbia affrontato le specifiche argomentazioni del provvedimento impugnato e abbia divagato su questioni estranee, per esempio i rischi connessi al territorio turco, irrilevanti dato che la richiesta proviene dalla Germania. La Corte ha altresi osservato che le questioni sulla fondatezza dei collegamenti fra KCDK-E e PKK attengono al merito e devono essere valutate nel processo nello Stato emittente. La dedotta contrarieta all'art. 2 della legge 69/2005 e la prova di una diversa ricostruzione del diritto internazionale per gli anni 2014-2015 sono risultate generiche e non supportate da elementi concreti idonei a dimostrare la formazione di una consuetudine internazionale. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile e il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.; inoltre sono disposti gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
Articolo evocato quale norma che disciplina il motivo di ricorso per cassazione contro decisioni concernenti il mandato d'arresto europeo; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con le argomentazioni del provvedimento impugnato.
Norma richiamata dal ricorrente come divieto applicabile alla consegna per motivi politici; la Corte ha ritenuto che l'eccezione non fosse adeguatamente provata né sviluppata in modo pertinente.
Decisione del Consiglio dell'Unione europea
Decisione n. 2022/152 del 3 febbraio 2022
La Corte d'appello aveva fatto riferimento a questa decisione per qualificare il PKK come organizzazione terroristica; la Cassazione ha osservato che la contestazione della qualificazione per gli anni 2014-2015 richiede valutazioni di merito e prove specifiche non fornite dal ricorrente.
Corte di Giustizia dell'Unione Europea
sentenza del 15 novembre 2018
Richiamata dal ricorrente come base per contestare la permanenza della qualifica di terroristica del PKK per il periodo 2014-2017; la Corte ha ritenuto che la sola decisione della CGUE non fosse di per se sufficiente, in assenza di elementi concreti, a dimostrare un mutamento di diritto internazionale rilevante per il caso.
Costituzione della Repubblica Italiana
Invocato dal ricorrente per la tutela della liberta di associazione e di manifestazione del pensiero; la Corte ha rilevato che l'eccezione costituzionale non e stata sviluppata con argomentazioni concrete rilevanti nel contesto del procedimento di consegna.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e a una somma a titolo di ammenda per aver proposto un gravame manifestamente inammissibile o infondato.
Corte Costituzionale
sentenza n. 186 del 13/6/2000
Citata come giurisprudenza di supporto per l'affermazione che anche in caso di inammissibilita del ricorso il proponente puo ritenersi non immune da colpa ai fini della condanna alle spese o ammende.
Massime di principio
- Nei procedimenti di consegna basati su Mandato d'Arresto Europeo il giudice italiano verifica prevalentemente i requisiti formali e le cause ostative previste dalla legge nazionale e dai trattati; la valutazione della fondatezza delle accuse sostanziali spetta in primo luogo all'autorita emittente.
- Le contestazioni sulla qualifica di un'organizzazione come terroristica e sui suoi presunti collegamenti con altre entita devono essere dimostrate con elementi concreti; riferimenti generici a decisioni o a questioni politiche non sono di per se idonei a impedire la consegna.
- Eventuali rischi per il ricorrente derivanti da persecuzioni in uno Stato diverso da quello richiedente sono in genere irrilevanti nel procedimento di consegna verso lo Stato che ha emesso il mandato; rilevano, invece, eventuali rischi nella giurisdizione richiedente se adeguatamente provati.
- Per invocare il prevalere del diritto internazionale generale o della Costituzione rispetto a provvedimenti di consegna e necessario fornire argomentazioni dettagliate e prove che dimostrino un concreto mutamento di diritto internazionale o una violazione diretta di norme costituzionali applicabili.
- Ricorsi formulati in modo generico o che affrontano questioni di merito non sindacabili in sede di legittimita possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.; e quindi opportuno circostanziare e documentare le censure.
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