Cassazione Penale, Sentenza n. 32377/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza che ha ordinato la consegna per mandato d'arresto europeo per reati commessi in Romania. Due motivi principali: (1) violazione dell'art. 7 legge n. 69/2005 per insussistenza del requisito della doppia punibilità in relazione al reato di contrabbando (la difesa deduceva l'assenza di prova circa la quantità di tabacco oltre la soglia rilevante prevista dall'art. 291-bis T.U. doganale); (2) violazione dell'art. 18, comma 2 della legge n. 69 (contestazione della esclusione del radicamento in Italia), la difesa aveva prodotto elementi quali busta paga della sorella, disponibilità ad ospitarlo, conoscenza della lingua italiana e documenti italiani scaduti.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per essere manifestamente infondato. Sulla questione della doppia punibilità la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello: in materia fiscale/doganale l'art. 7, comma 2 della legge n. 69/2005 ammette l'esecuzione del mandato se la fattispecie estera è analogicamente assimilabile a un reato previsto dall'ordinamento italiano, senza necessità di perfetta sovrapposizione né del superamento delle soglie di punibilità italiane. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che la valutazione sulla mancanza di radicamento in Italia è un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge n. 69 del 22 aprile 2005, art. 7
Per i reati in materia fiscale, doganale e valutaria non è necessaria una perfetta sovrapponibilità tra fattispecie estera e italiana: è sufficiente che la fattispecie estera sia analogicamente assimilabile a un reato previsto dall'ordinamento italiano (doppia punibilità attenuata).
Legge n. 69 del 22 aprile 2005, art. 17
Prevede la esecuzione del mandato di arresto europeo; normativa richiamata come fondamento procedurale per l'ordine di consegna.
Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10
Ha modificato la formulazione dell'art. 7 introducendo l'espressione che amplia l'esecuzione indipendentemente da alcuni elementi formali, senza però eliminare il principio che la concreta fattispecie deve comunque essere punibile in entrambi gli ordinamenti.
Art. 291-bis del T.U. doganale
Norma di riferimento in tema di contrabbando di tabacchi; il Collegio ha ritenuto che, anche senza il superamento delle soglie previste in Italia, la fattispecie estera possa essere assimilata analogicamente e giustificare la consegna.
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291
Richiamato come parametro normativo comparativo per l'assimilazione delle fattispecie di contrabbando.
Art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso infondato per colpa; applicata nella sentenza come sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
Massime di principio
- Per i mandati di arresto europeo riguardanti reati fiscali, doganali o valutari, l'Italia richiede l'assimilabilità analogica tra la fattispecie estera e quelle previste dall'ordinamento italiano; non è necessaria una corrispondenza perfetta né il superamento delle soglie di punibilità italiane.
- Chi impugna per mancata doppia punibilità dovrebbe produrre il testo integrale della sentenza straniera con la descrizione fattuale dettagliata (quantitativi, modalità) per dimostrare l'assenza di equivalenza punibile in Italia.
- Le valutazioni di merito del giudice di appello (ad es. sul radicamento in Italia) sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o contraddittorie; prove documentali forti e precise sono decisive già in primo grado e in appello.
- Richiedere l'acquisizione del provvedimento estero o ulteriori documenti al giudice di merito è utile e va fatto tempestivamente: l'eventuale diniego motivato dalla Corte di merito sarà difficile da ribaltare in sede di legittimità.
- Ricorsi evidentemente infondati comportano non solo il rigetto ma anche condanne alle spese e possibili sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); valutare attentamente la fondatezza prima di proporre impugnazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32378/2024 del 09/08/2024
- Sentenza penale · 9 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32379/2024 del 09/08/2024
- Sentenza penale · 9 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32380/2024 del 09/08/2024
- Sentenza penale · 9 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32382/2024 del 09/08/2024
- Sentenza penale · 9 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32383/2024 del 09/08/2024
- Sentenza penale · 9 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32385/2024 del 09/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →