Cassazione Penale, Sentenza n. 32379/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione che ha disposto la consegna (esecuzione del Mandato d'Arresto Europeo) per fatti di frode e accesso abusivo a wallet di criptovalute; il ricorrente ha sostenuto che almeno una parte rilevante del reato si era svolta in Italia (incontri a Milano con le vittime) e perciò la Corte d'Appello avrebbe dovuto valutare, a favore del rifiuto facoltativo della consegna, l'esercizio dell'azione penale in Italia (art. 18-bis legge n.69/2005). Inoltre ha impugnato l'aggravamento della misura cautelare (da arresti domiciliari con braccialetto a custodia cautelare in carcere) per carenza di motivazione, mancata considerazione del radicamento familiare e inadeguatezza delle argomentazioni sul pericolo di fuga/attualità del pericolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la scelta discrezionale di non applicare il motivo facoltativo di rifiuto della consegna (art. 18-bis, comma 1, lett. b, legge n.69/2005) esula dalla tutela giurisdizionale del ricorrente in sede di legittimità; quanto all'aggravamento della misura cautelare, la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fondatamente valutato elementi concreti (frequenti viaggi internazionali, arresto dopo viaggio dalla Serbia, probabili disponibilità economiche, capacità di eludere il braccialetto elettronico) tali da giustificare la custodia cautelare in carcere. Per questi motivi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 18-bis, legge n. 69/2005
La norma prevede un motivo facoltativo di rifiuto della consegna quando i fatti sono commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato; la scelta di esercitare tale facoltà è discrezionale e rimessa all'autorità giudiziaria nazionale, non sindacabile in sede di legittimità dal soggetto consegnato
art. 16, legge n. 69/2005
Richiamata nel ricorso come normativa collegata al regime del mandato d'arresto europeo; in combinato con l'art. 18-bis, riguarda profili di rifiuto o esecuzione della consegna
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione relativo a violazione di legge e vizi della motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze sull'esercizio della discrezionalità dell'autorità giudiziaria nazionale
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione delle misure cautelari; il ricorrente contestava difetto di motivazione dell'aggravamento, ma la Corte ha ritenuto che la valutazione fosse sufficientemente ancorata ad elementi concreti
art. 274, lett. b), cod. proc. pen.
Riguarda il pericolo di fuga come presupposto per le misure cautelari; la Corte ha affermato che nel contesto del MAE la valutazione richiede elementi concreti e prognosi basata su caratteristiche del richiedente e sulle esigenze della consegna
art. 9, legge n. 69/2005
Prevede misure coercitive nel contesto del mandato d'arresto europeo; la Corte ha richiamato che la valutazione del pericolo di fuga per misure cautelari legate alla consegna ha una specificità funzionale
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e ad ammende in caso di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi all'esecuzione del provvedimento; menzionata nella pronuncia finale per gli adempimenti formali
Massime di principio
- La facoltà di rifiuto della consegna per fatti commessi anche in parte in Italia (art. 18-bis legge n.69/2005) è discrezionale: la decisione di esercitare o meno tale facoltà spetta all'autorità giudiziaria nazionale e non costituisce un interesse giuridico soggettivo tutelabile in sede di legittimità dal soggetto interessato
- Nel giudizio su misure cautelari connesse a un mandato d'arresto europeo la valutazione del pericolo di fuga richiede una prognosi ancorata a elementi concreti (viaggi frequenti, contatti/risorse all'estero, arresti effettuati dopo spostamenti internazionali) e non è automaticamente sovrapponibile alla valutazione tipica delle misure cautelari nazionali
- L'aggravamento da arresti domiciliari con braccialetto elettronico a custodia cautelare può essere giustificato se vi sono elementi concreti che indicano la capacità del soggetto di eludere i controlli elettronici o di spostarsi agevolmente oltre i confini
- Per impugnare con successo decisioni fondate su valutazioni discrezionali o prognostiche è necessario dimostrare errori di diritto o macroscopici vizi logico-argomentativi; contestazioni che mirano solo a rimettere in discussione l'apprezzamento dei fatti operato dal giudice del merito sono spesso inammissibili
- Ricorsi manifestamente infondati o diretti a sindacare scelte discrezionali dell'autorità giudiziaria possono comportare condanne per spese e ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; prima di proporre ricorso in cassazione conviene verificare la rilevanza giuridica e la sindacabilità in sede di legittimità delle questioni dedotte
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