Cassazione Penale, Sentenza n. 32382/2024 del 09/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugna la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per omicidio volontario commesso il 30/06/2002 ai danni di Chimenti Alfredo. I motivi di censura sono tre: 1) vizio di qualificazione giuridica — si chiede la derubricazione in omicidio preterintenzionale sostenendo che l'intenzione originaria fosse solo di 'gambizzare' la vittima e che il colpo letale sarebbe stato causato da un rimbalzo o da ritardo nei soccorsi; 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 416bis, comma 1 (comma 3 citato) relativa alla collaborazione per fatti mafiosi, poiché si sostiene un collegamento della vittima con il clan Musumeci e quindi il contesto mafioso del fatto; 3) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio, contestando l'aumento della pena base (anni 24 invece del minimo edittale anni 21) nonostante la collaborazione e il cambiamento di vita del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che le doglianze riproponessero assertivamente ricostruzioni già e motivatamente escluse in sede di merito: il colpo è stato esploso in direzione diretta della parte lombare della vittima e la prova convergente consente di ritenere almeno il dolo eventuale; la tesi del rimbalzo e del solo intento lesivo è priva di riscontri probatori. Quanto alla circostanza attenuante per collaborazione con finalità mafiose, la Corte ha condiviso il giudizio di merito che non ha riscontrato elementi probatori della genesi mafiosa del delitto. La determinazione della pena è stata ritenuta logicamente argomentata e non sindacabile in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416bis.1 comma 3 (citato nella motivazione)
La Corte ha ritenuto che non sussistano elementi probatori che colleghino il delitto a dinamiche mafiose; quindi la speciale attenuante collegata alla collaborazione prevista nella norma non è applicabile nel caso concreto
art. 616 cod. proc. pen. (citato in relazione alla sanzione pecuniaria per inammissibilità)
La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La scelta di un'arma letale e lo sparo diretto verso la schiena/dorso della vittima sono indici forti di volontà omicidiaria o, quanto meno, di dolo eventuale; tali elementi possono escludere la derubricazione in omicidio preterintenzionale se supportati da coerente ricostruzione fattuale
- Le dichiarazioni autoaccusatorie o la collaborazione successiva non sono di per sé sufficienti a fondare attenuanti speciali legate alla mafia: è necessario dimostrare il nesso probatorio tra il fatto e l'organizzazione mafiosa
- Il nesso causale tra condotta e decesso non viene escluso dal fatto che la morte sia sopraggiunta in ritardo durante il trasporto sanitario se è accertato che la lesione prodotta (es. recisione dell'aorta) è stata causata dal proiettile
- Le valutazioni sulla quantificazione della pena operate dai giudici di merito (motivazione sul grado di colpevolezza e gravità del fatto) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se risultano logicamente argomentate e non contraddittorie
- In cassazione un ricorso che si limiti a riproporre in termini assertivi alternative ricostruttive non adeguatamente confrontate con la motivazione di merito è a rischio di inammissibilità per manifesta infondatezza
- La presentazione di argomenti nuovi o non sostenuti da elementi probatori concreti (es. ipotesi di rimbalzo del proiettile senza riscontri tecnici) ha scarso peso contro una motivazione di merito fondata su elementi fisici e probatori
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