Cassazione Civile, Ordinanza n. 15505/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
Una società utilizzatrice di un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2005 ha convenuto in giudizio la concedente, poi incorporata in un istituto di credito, chiedendo la declaratoria di nullità del contratto per asserita presenza di clausole usurarie e per la dedotta natura finanziaria/derivata del rapporto, lamentando anche l’assenza dei requisiti necessari a una consapevole sottoscrizione. La controparte ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa, o in subordine ex art. 1453 c.c., con condanna al rilascio del compendio immobiliare e al pagamento dei canoni e degli importi residui. In primo grado la domanda dell’utilizzatrice è stata rigettata e il contratto è stato dichiarato risolto con condanna al rilascio e al pagamento. In appello la decisione è stata riformata solo in parte: la Corte territoriale ha ritenuto nulla la clausola sugli interessi moratori perché superiore al tasso soglia antiusura, ha rideterminato il dovuto e ha mantenuto il resto della decisione. Con il ricorso principale l’utilizzatrice ha denunciato: violazione della disciplina antiusura, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto applicare agli interessi di mora gli stessi principi dettati per gli interessi corrispettivi, fino all’azzeramento ex art. 1815, comma 2, c.c.; vizio di motivazione e omesso esame sulla ritenuta inammissibilità del motivo di appello relativo alla clausola di indicizzazione e alla supposta natura derivata del leasing; nullità della clausola risolutiva espressa e violazione degli artt. 1526 e 1383 c.c. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale sostenendo che gli interessi moratori non possono essere confrontati sic et simpliciter con il tasso soglia riferito ai soli interessi corrispettivi e che, in caso di eventuale usura, essi vanno valutati con un parametro che tenga conto della maggiorazione media dei mora rilevata nei decreti ministeriali e, comunque, possono al più essere ridotti come clausola penale e non automaticamente azzerati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e ha accolto il ricorso incidentale nei limiti indicati. Ha ritenuto infondato il primo motivo principale alla luce del principio, sopravvenuto, delle Sezioni Unite sull’applicabilità della disciplina antiusura anche agli interessi moratori, ma con criterio di verifica diverso da quello usato dalla Corte d’appello: la soglia antiusura va calcolata tenendo conto anche della maggiorazione media dei moratori se prevista dai decreti ministeriali, oppure comparando il TEG del rapporto comprensivo dei moratori con il TEGM. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per un nuovo esame della eventuale usurarietà degli interessi moratori secondo tali criteri. Ha dichiarato inammissibili per difetto di specificità il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, perché non trascrivevano le clausole contrattuali rilevanti e non censuravano adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudizio è stato quindi rinviato al giudice di merito anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 1 D.L. 394/2000 conv. in L. 24/2001
Richiamato nel primo motivo principale come interpretazione autentica della disciplina antiusura.
Richiamato in tema di usura e promessa di interessi usurari.
Evocato dalla parte ricorrente e richiamato dalla Corte in relazione alla conseguenza dell’usurarietà, cioè la non debenza degli interessi nella misura usuraria pattuita.
Richiamato nel primo motivo principale.
Utilizzato quale parametro normativo per il tasso soglia antiusura e il margine di tolleranza.
Richiamato dalla Corte d’appello per liquidare gli interessi al tasso legale.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso per vizio motivazionale e omesso esame di fatti decisivi.
Usato dalla Corte di cassazione per dichiarare inammissibili i motivi per difetto di specificità e mancata trascrizione delle clausole contrattuali rilevanti.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la natura di clausola penale degli interessi moratori.
Richiamato nel ricorso incidentale per la riduzione della clausola penale manifestamente eccessiva.
Richiamato dalle Sezioni Unite e dalla Corte come criterio per la debenza degli interessi moratori in caso di usurarietà: sono dovuti nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Evocato per sostenere l’inderogabilità della disciplina applicabile alla risoluzione del leasing e per contestare la clausola risolutiva espressa.
Richiamato dalla convenuta come base subordinata della domanda di risoluzione.
Richiamato per la risoluzione di diritto per clausola risolutiva espressa.
Massime di principio
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, ma la verifica della loro eventuale usurarietà non va svolta usando automaticamente il medesimo tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi.
- Quando i decreti ministeriali ex L. n. 108/1996 indicano anche la maggiorazione media dei moratori, la soglia antiusura va determinata partendo dal TEGM e integrandolo con tale maggiorazione, con il coefficiente di aumento e il margine di tolleranza di legge; se invece tale indicazione manca, la comparazione va fatta sul TEG del singolo rapporto comprensivo dei moratori rispetto al TEGM rilevato.
- Se la clausola sugli interessi moratori è usuraria, gli interessi non sono dovuti nella misura pattuita, ma restano dovuti nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, secondo il meccanismo ricostruttivo richiamato dalla Corte.
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: la mancata trascrizione della clausola contrattuale censurata e la mancata critica della ratio decidendi rendono il motivo inammissibile ex art. 366, n. 6 c.p.c.
- La mera presenza di un rilievo svolto dalla sentenza d’appello in via 'ad abundantiam' non supera una precedente dichiarazione di inammissibilità, né vale di per sé a fondare un vizio di motivazione se non viene efficacemente attaccata la ratio autonoma della decisione.
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