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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23734/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un appalto stipulato per l'esecuzione di lavori relativi a una centrale a gas presso un presidio ospedaliero. Il committente pubblico aveva ricevuto un decreto ingiuntivo, poi confermato in primo e secondo grado, per il pagamento di una somma residua dovuta all'appaltatore. In cassazione la stazione appaltante ha dedotto, con due motivi, che il pagamento dell'ultima rata di saldo non fosse esigibile in assenza del certificato di regolare esecuzione/collaudo, ritenuto presupposto indispensabile, e che comunque la mancanza di idonea garanzia fideiussoria impedisse il sorgere o l'azionabilità del credito. Ha inoltre contestato la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante il mancato completamento della procedura interna di approvazione dei lavori e del collaudo.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha richiamato il principio per cui le domande relative all'esecuzione dell'appalto possono essere proposte anche se il collaudo non sia stato ancora approvato, quando la pubblica amministrazione abbia lasciato decorrere un tempo così lungo da rendere la sua inerzia sostanzialmente equivalente a un rifiuto; in tale situazione l'ente non può paralizzare sine die i diritti dell'appaltatore, dovendo agire secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. Inoltre ha ritenuto corretta la valutazione di merito secondo cui non risultava alcuna richiesta della stazione appaltante di prestazione della cauzione, sicché la censura sulla garanzia fideiussoria era infondata. La doglianza, in parte, è stata considerata anche come impropriamente diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e comunque non autosufficiente, perché fondata su documenti non allegati né trascritti. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 741/1981

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il pagamento della rata di saldo presupponga il rilascio del certificato di regolare esecuzione; la Corte non accoglie la censura perché, nel caso concreto, l'inerzia della pubblica amministrazione nel collaudo non può paralizzare il credito dell'appaltatore.

  • art. 28 L. 109/1994

    È richiamato per sostenere che la mancata prestazione della garanzia fideiussoria impedisca il credito; la Corte ritiene infondata la doglianza perché il giudice di merito aveva accertato che la stazione appaltante non aveva mai richiesto la cauzione.

  • artt. 1374 e 1375 c.c.

    Sono evocati per affermare che il contratto deve essere eseguito secondo integrazione ed esecuzione conforme a buona fede e correttezza, sicché la pubblica amministrazione non può ritardare indefinitamente le proprie determinazioni sul collaudo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte esamina le censure dedotte come violazione e falsa applicazione di legge, ma le ritiene infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte osserva che la doglianza, nella sostanza, mira a una nuova valutazione del merito ed integra un vizio motivazionale non più proponibile nei termini precedenti alla riforma del 2012.

  • art. 54 D.L. 83/2012 conv. in L. 134/2012

    È richiamato per evidenziare la riduzione del perimetro del vizio motivazionale denunciabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto, la mancata approvazione del collaudo non consente alla stazione appaltante di differire indefinitamente il pagamento se la propria inerzia si protrae oltre misura, fino a equivalere sostanzialmente a un rifiuto.
  • Una volta scaduti i termini contrattuali e accertato il ritardo nella definizione del collaudo, l'appaltatore non deve provare l'imputabilità del ritardo all'amministrazione; spetta invece a quest'ultima dimostrare che la mancata approvazione dipenda dalla condotta dell'impresa.
  • La pubblica amministrazione, nell'esecuzione di un appalto, è tenuta a rispettare i canoni di buona fede e correttezza e non può utilizzare procedure interne non completate per paralizzare sine die il credito dell'appaltatore.
  • La censura che richiede una diversa valutazione delle prove, senza indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, è inammissibile in cassazione per difetto di autosufficienza e perché non introduce un vizio motivazionale oggi più sindacabile nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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