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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05346/2024 del 28/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento emessa in conseguenza di avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione, relativi a redditi da partecipazione in una società a ristretta base. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva annullato la cartella ritenendo invalida la notificazione degli atti prodromici perché sulle lettere raccomandate erano stati indicati numeri errati rispetto agli atti spediti. La commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di primo grado aveva pronunciato oltre i limiti del devoluto, poiché il contribuente aveva censurato solo la falsità della sottoscrizione degli avvisi di ricevimento, non già la discordanza tra i numeri delle raccomandate; 2) violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso la prova dell'invio degli avvisi di deposito presso la casa comunale in ragione della mancata indicazione, negli avvisi di ricevimento, dei numeri delle raccomandate e degli avvisi di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che il giudizio tributario è delimitato dai motivi di impugnazione specificamente dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo; poiché in origine era stata contestata soltanto la falsità della firma sugli avvisi di ricevimento, la C.T.P. non poteva annullare gli atti impositivi sulla base di un diverso vizio della notificazione, ossia la difformità dei numeri delle raccomandate, mai dedotto. Ne è derivata la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    delimita rigorosamente l'oggetto del giudizio tributario ai specifici motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo; il giudice non può fondare la decisione su un vizio non allegato dalla parte

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato insieme all'art. 19 a sostegno della censura processuale sull'ambito del devoluto in appello

  • art. 112 c.p.c.

    sancisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violato se il giudice decide su una questione o eccezione non proposta

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel secondo motivo con riferimento alla prova della notificazione degli avvisi di accertamento e degli adempimenti di deposito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere della prova sulla regolarità/invio della notificazione

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro di ricorso per la dedotta nullità della sentenza per ultrapetizione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il parametro di ricorso per la dedotta violazione di legge in tema di notificazione e prova

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'oggetto del giudizio è rigorosamente delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo: il giudice non può annullare l'atto per un vizio diverso da quello specificamente allegato.
  • La pronuncia che si fondi su una causa di invalidità dell'atto non dedotta dalla parte integra violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • Se il primo motivo di ricorso investe validamente un vizio processuale decisivo, il secondo motivo può restare assorbito.
  • La verifica della regolarità della notificazione e della relativa prova deve essere condotta entro il perimetro delle contestazioni effettivamente formulate dalla parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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