Cassazione Civile, Ordinanza n. 20067/2021 del 14/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da un verbale della polizia municipale con cui veniva contestata la violazione della disciplina del codice della strada per l'installazione, lungo una strada denominata "Modulu - Montetrexenta" e in tratto esterno al centro abitato, di recinzioni alte oltre un metro a distanza inferiore a quella minima regolamentare dal confine stradale. La destinataria del verbale proponeva opposizione sostenendo che la strada fosse di sua proprietà e, quindi, non soggetta alla disciplina del codice della strada. L'opposizione veniva rigettata in primo grado e l'appello veniva respinto dal Tribunale, che riteneva invece la strada destinata all'uso pubblico sulla base di prove testimoniali, di una relazione tecnica e della cartografia IGM. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per asserita violazione delle norme sul rito e sul contraddittorio, lamentando che il tribunale avesse deciso senza udienza di discussione e senza concedere il termine per le repliche; 2) violazione dell'art. 2 del codice della strada e omesso esame di fatti decisivi, per difetto di motivazione sulla qualificazione della strada come di uso pubblico; 3) violazione delle norme sulle prove testimoniali, sostenendo che il teste tecnico comunale avesse reso una valutazione e non un fatto; 4) ulteriore violazione delle norme sulle prove, deducendo che il giudice di pace avesse posto domande su circostanze nuove e che il tribunale non avrebbe dovuto valorizzare tali dichiarazioni. La Corte ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto infondate le doglianze processuali perché non era allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa; ha osservato che, in presenza di doppia conforme, era inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, e comunque la motivazione del tribunale non presentava anomalie; ha escluso che il teste avesse espresso mere valutazioni, reputando invece la dichiarazione riferita a fatti conosciuti per ragioni di servizio; ha infine valorizzato i poteri istruttori officiosi del giudice nel rito del lavoro, applicabile all'opposizione a verbale CDS. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari che, in continuità con il primo grado, aveva ritenuto legittima la sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulle distanze dal confine stradale, sul presupposto che la strada fosse destinata all'uso pubblico. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Norma posta a base della contestazione amministrativa relativa alle distanze delle recinzioni dal confine stradale.
È richiamato come parametro per distinguere le strade soggette alla disciplina del codice sulla base della destinazione all'uso pubblico.
art. 7, comma 1, d.lgs. n. 150/2011
Per le opposizioni a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, ratione temporis, si applica il rito del lavoro.
La Corte osserva che il richiamo operato dalla ricorrente non è pertinente al rito applicabile alla controversia.
La mancata fissazione dell'udienza di discussione in appello non comporta automaticamente nullità, occorrendo allegare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa.
Individuato, insieme all'art. 438 c.p.c., come norma processuale di riferimento del rito del lavoro applicabile alla controversia.
Individuato, insieme all'art. 437 c.p.c., come norma processuale di riferimento del rito del lavoro applicabile alla controversia.
La Corte ribadisce che i vizi processuali sono denunciabili solo se determinano un concreto pregiudizio al diritto di difesa; inoltre il n. 5 non è utilizzabile, in presenza di doppia conforme, se non nei limiti consentiti dall'art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. se il ricorrente non indica ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado.
È richiamato per affermare che rileva solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove, ma ritenuto non violato nei termini dedotti.
Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove, ma la Corte esclude che il cattivo apprezzamento delle prove legali integri di per sé un vizio di legittimità.
Richiamato nei motivi relativi alla prova testimoniale, senza che la Corte ravvisi violazione.
Richiamato nei motivi relativi alla prova testimoniale, senza che la Corte ravvisi violazione.
Richiamato nei motivi relativi alla prova testimoniale, senza che la Corte ravvisi violazione.
Nel rito del lavoro attribuisce al giudice ampi poteri istruttori officiosi, richiamati per escludere la censura relativa alle domande poste al teste.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Presuppone, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002
È la base del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la deduzione di un vizio processuale non è sufficiente per ottenere la cassazione: occorre sempre allegare e dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito.
- In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La mancata fissazione dell'udienza di discussione in appello non determina di per sé nullità della sentenza, poiché la discussione ha funzione meramente illustrativa e la parte deve indicare quali specifici apporti difensivi avrebbe potuto introdurre.
- Il cattivo apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è, di regola, censurabile in cassazione come vizio motivazionale, salvo che si traduca in un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Nel rito del lavoro il giudice dispone di ampi poteri istruttori officiosi, sicché la sollecitazione di chiarimenti al testimone non integra necessariamente una indebita supplenza dell'onere probatorio della parte.
- Ai fini dell'applicazione della disciplina del codice della strada rileva la destinazione della strada all'uso pubblico, non la mera titolarità formale della proprietà.
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