Cassazione Penale, Ordinanza n. 15201/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e del principio affermato dalla Corte costituzionale n. 186/2000.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 25 settembre 2025 il giudice dell'udienza preliminare di Fermo ha applicato su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. la pena di un anno di reclusione e euro 3.000,00 di multa, con conversione della pena detentiva in euro 3.650,00 di multa, per i reati di detenzione/porto di armi e di spaccio di stupefacenti, unificati sotto il vincolo della continuazione e commessi a Porto S. Elpidio il 22 maggio 2024. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione, perché il giudice si sarebbe limitato ad affermare la correttezza della qualificazione giuridica recepita nell'accordo tra le parti. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso solo per specifici motivi, tra cui l'erronea qualificazione giuridica del fatto, e richiede che tale errore sia dedotto in termini di manifesta erroneità; nel caso concreto il ricorrente non ha neppure prospettato l'erroneità della qualificazione giuridica, limitandosi a censure generiche sulla motivazione.
Norme richiamate
regola il patteggiamento, ossia l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza impugnata.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento; la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile solo se dedotta come errore manifesto.
richiamato per l'unificazione dei reati sotto il vincolo della continuazione.
artt. 1, 2, 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895
indicati come base normativa del reato in materia di armi contestato nel capo A.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indicata come base normativa del reato in materia di stupefacenti contestato nel capo B, in ipotesi di lieve entità.
consente, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
interpretato in combinato con il principio giurisprudenziale richiamato, nel senso che non basta una generica doglianza: occorre dedurre la manifesta erroneità della qualificazione giuridica.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di patteggiamento i motivi di impugnazione sono tassativi e non possono essere ampliati mediante censure generiche sulla motivazione o sulla mera correttezza dell'accordo.
- La doglianza sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se specifica e tale da evidenziare una manifesta erroneità della qualificazione recepita in sentenza; una critica apodittica non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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